Sentenza n. 184/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 20/07/2016 – Pubblicazione in G.U. 27/07/2016 n. 30
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 184/2016 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge regionale toscana 7 gennaio 2015, n. 1, recante Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili e modifiche alla L.R. n. 20/2008. Nel suo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma lettera e), cost., in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Le censure della difesa erariale, che muovono principalmente dalla constatazione di una lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, fanno più propriamente riferimento a un intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali, che la Corte definisce come la “sequenza dinamica e mutevole che caratterizza la legislazione afferente alla tutela degli interessi finanziari”. Parallelamente, a fronte di alcune affermazioni della parte ricorrente, secondo cui il nuovo art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. avrebbe ormai sottratto la materia contabile alla disponibilità dei legislatori regionali, la Corte, che muove invece dagli artt. 117, terzo comma, e 119, riconosce in capo alla Regione la potestà di esprimere nella contabilità regionale, nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse alla sua autonomia costituzionalmente garantita. L’azione di standardizzazione in cui si concreta l’armonizzazione dei bilanci pubblici non sarebbe perciò idonea a “coprire” tutti i contenuti di quel “bene pubblico” che è il bilancio.
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