Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1221; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1222; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1223; CONS. STATO, sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1224

L’oggetto della domanda è l'annullamento della delibera modificativa del regolamento del Comune di San Massimo, nonché di quest'ultimo in parte qua, atti aventi contenuto normativo e recanti previsioni generali e astratte, e non già di atti applicativi del regolamento, privi di valore provvedimentale. Pertanto, venendo in rilievo situazioni giuridiche soggettive (quelle degli utenti del servizio idrico pubblico) aventi la consistenza di interessi legittimi al corretto uso dei poteri autoritativi da parte dell'amministrazione che agisce quale autorità, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

TAR TOSCANA, Firenze, 20 dicembre 2017, n. 1592

La principale questione affrontata dal Tar Toscana attiene alla possibilità per gli atti impugnati di prevedere una disciplina limitativa dell'insediamento di nuove attività commerciali nel centro storico di Firenze (gravato dal cd. vincolo UNESCO ed oggi interessato da massicci fenomeni di insediamento di nuove attività commerciali quantificati, nella loro rilevanza statistica, dall'intesa conclusa tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze).
La decisione muove da una chiarificazione del quadro costituzionale in materia, finalizzata alla risoluzione della problematica preliminare relativa alla compatibilità costituzionale di una disciplina di fonte regionale/comunale contenente limitazioni all'insediamento di nuove attività commerciali in aree (come il cd. centro storico) caratterizzate anche dalla presenza e dalla particolare pregnanza dei valori storico-artistici ed architettonici presenti sul territorio.

TAR EMILIA-ROMAGNA, Bologna, 14 dicembre 2017, n. 831

Deve ritenersi, in linea di principio, illegittimo l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la bonifica di siti inquinati poiché il legislatore, per tali necessità, ha individuato all'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 una specifica competenza (già ribadita dalla l.r. Em. Rom. n. 5 del 2006 poi dichiarata in parte incostituzionale sotto un diverso profilo) di cui è titolare l'Amministrazione provinciale la quale deve provvedervi con gli strumenti che l'ordinamento di settore appronta (cfr. artt. 239 e ss. d. lgs. n. 152 del 2006). D'altronde, l'uso dell'ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco si pone, astrattamente, quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal Codice dell'ambiente il quale, individuando una specifica competenza e procedura sul punto, ha inteso attribuire al livello intermedio di amministrazione locale, l'adozione di provvedimenti quale quello per cui è causa anche nelle situazioni di urgenza. Nel caso di specie, peraltro neppure sussistevano i presupposti di contingibilità ed urgenza tali da radicare il legittimo esercizio del potere ex art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000, poiché al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata il soggetto che ha dato luogo alla fuoriuscita di carburante (C.B.A. di Calori s.r.l.) aveva comunicato anche al Comune di Castiglione dei Pepoli la ripresa dell'attività di bonifica, poi regolarmente conclusasi.

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 febbraio 2018, n. 1027

Il Tar condivide la censura secondo cui la regolamentazione comunale invocata a giustificazione del diniego eccede le prerogative dell'ente locale in materia di telecomunicazioni.
Il diniego si fonda sulla previsione del regolamento comunale di Bacoli in materia di posizionamento di impianti di telecomunicazione che individua aree sensibili (suddivise in tipo "A", aree di interesse storico o paesaggistico; tipo "B", aree con presenza di scuole pubbliche o private, strutture sanitarie, aree verdi, centri storici, aree ad alta densità abitativa o aree dove vi sia una considerevole presenza di impianti); dalle aree di tipo B in un raggio di 500 metri "da aumentare o diminuire a seconda delle frequenze e della potenza dell'emissione ma in ogni caso non inferiore a 300 metri" è stabilito il divieto (art. 4) di installazione di impianti di telecomunicazione; nelle aree di tipo A e B è comunque previsto l'obbligo di rilocalizzazione (art. 5) dell'impianto già esistente in altra zona.

CONS. STATO, sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444

I Comuni possono incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile a patto che la regolamentazione non abbia l'effetto di vietare indiscriminatamente l'istallazione di essi su tutto il territorio comunale.
È, pertanto, precluso alle amministrazioni comunali d'introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011 n. 3888).

TAR MOLISE, Campobasso, 25 gennaio 2018, n. 23
Per il Tar è inconferente la censura dei ricorrenti secondo cui il Comune di Castropignano non avrebbe ottemperato alle statuizioni di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2006, a mente della quale i Comuni sarebbero obbligati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, ad adottare un regolamento comunale per disciplinare la materia. Se è vero che l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2006 espressamente recita che i "Comuni adottano il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettendone copia alla Regione ed ai Comuni limitrofi", è altresì vero che l'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001 prevede che "I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Ne consegue che il Comune ha facoltà di dotarsi di un'apposita regolamentazione in materia di corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione. Quand'anche si trattasse di un obbligo, quale configurabile ai sensi della norma regionale, la mancanza del regolamento comunale - contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - non inficia il procedimento autorizzatorio, poiché la mancata individuazione in via generale di siti sensibili o di zone di insediamento non è di per sé un ostacolo alla corretta e completa istruttoria sull'istanza di autorizzazione. Peraltro, è orientamento della giurisprudenza amministrativa ritenere che sia illegittimo un regolamento comunale adottato ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni (cfr.: Cons. Stato VI, 6.9.2010 n. 6473).

TAR LOMBARDIA, Milano, 26 febbraio 2018, n. 529; TAR LOMBARDIA, Milano, 26 febbraio 2018, n. 530

La ricorrente aveva impugnato, da un lato, la delibera del Consiglio comunale di Aicurzio n. 19 del 12.09.2013 recante l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale concessorio non ricognitorio, dall'altro, la nota prot. 31.10.2013, con la quale il Comune aveva comunicato l'avvenuta adozione del regolamento ed il termine previsto per il pagamento eventualmente dovuto.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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