Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Aggiornato al 15 marzo 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi l’attività di natura regolamentare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha toccato due aspetti non secondari.
In primo luogo, l’Autorità è intervenuta al fine di rimodulare il contributo che incombe sugli operatori economici colpiti da situazioni di difficoltà. Tale misura ha riguardato, in particolare, le società residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Aggiornato al 15 marzo 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel periodo oggetto di osservazione ai fini della presente nota, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato un unico regolamento.
Ci si riferisce, in particolare, al Regolamento concernente il rimborso delle spese sostenute dal Presidente, dai Componenti e dal Segretario Generale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 18 febbraio 2015 come modificato dal Consiglio nell’adunanza del 17 gennaio 2018 .

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 3 settembre 2018, n. 1238

Il giudizio ha ad oggetto la legittimità dell'ordinanza del 29 settembre 2005, con cui il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore aveva intimato, tra gli altri, all'odierna ricorrente, di rimuovere ed avviare a smaltimento i rifiuti presenti sull'area parzialmente di sua proprietà.
L'ordinanza richiamava, quali fondamenti normativi, tra gli altri, l'art. 14 del d.lgs. 22/1997 e gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000.

Parere CONS. STATO, sez. I, 7 marzo 2018, n. 812

Il parere è reso in riferimento al ricorso straordinario al Capo dello Stato avente ad oggetto il provvedimento contingibile e urgente n. 35 del 9 novembre 2016, con cui il sindaco del Comune di Carmagnola ha ordinato il divieto di accattonaggio nelle aree prospicienti i luoghi di culto e nei pressi degli esercizi commerciali, all’interno degli stessi, nelle aree prospicienti gli ospedali e case di cura, nelle intersezioni stradali e nel restante territorio comunale, prevedendo altresì, in caso di violazione di quanto ordinato, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 100 oltre al disposto dell’articolo 650 c. p..

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 26 luglio 2018, n. 903

Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Sindaco di Trana in espressa applicazione dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ".
Sulla scorta di tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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