Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

TAR ABRUZZO, L’Aquila, 22 marzo 2018, n. 107

L'Associazione Abruzzo Freeride Freedom aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza n. 20 del 2014, con cui il Comune di L'Aquila, senza prevedere alcun limite temporale, disponeva, modificando e integrando l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, "il divieto dell'esercizio del fuori pista nelle zone limitrofe o adiacenti alle piste da sci a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano le piste stesse, quando il bollettino Meteomont stabilisce un grado di pericolo uguale o maggiore a 3, rinviando, in caso di grado di pericolo inferiore a 3 , all'eventuali da Valanghe di Questo Comune", nonché l'ordinanza n. 13 del 31.1.2014, l'ordinanza n. 11 del 29.1.2014 già annullata in autotutela con atto n. 12 del 31.1.2014.
Le due ordinanze, rileva il giudice amministrativo, sono state adottate ai sensi degli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, che disciplinano le ordinanze contingibili e urgenti che il Sindaco può adottare in qualità di ufficiale di governo.

TAR CAMPANIA, Napoli, 6 marzo 2018, n. 1409

Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale. Il suo esercizio presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Tali provvedimenti sono connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare (artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000, Tuel) (Cons. Stato Sez. V, 14-11-2017, n. 5239 di riforma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, n. 502/2015; in senso analogo Cons. Stato Sez. V, 05-06-2017, n. 2676 di conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, n. 322/2016 secondo cui "Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (artt. 50 ss. D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Enti locali)”).

TAR LOMBARDIA, Milano, 16 maggio 2018, n. 1284

L'ordinanza impugnata del Comune di Arcore è rubricata ordinanza contingibile e urgente e nella stessa si fa espresso riferimento all'art. 54 TUEL.
Tale norma al comma 4 attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare motivati provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

CASS. CIV., sez. trib., 11 maggio 2018, n. 11522
L'autonomia statutaria emergente dalla L. n. 265 del 1999, confermata dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e riaffermata nell'art. 1 del testo unico, ispirata alla legislazione comunitaria ha realizzato una sostanziale delegificazione in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'ente territoriale, mediante il trasferimento della relativa disciplina dalla legge nazionale ad una fonte autonoma, affidata allo statuto.

CONS. STATO, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1875
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il Comune di Anguillara Sabazia non avesse "introdotto un divieto generalizzato all'installazione di impianti di telefonia mobile bensì si [fosse] limitato a dettare prescrizioni regolamentari atte ad individuare siti sensibili” in stretta aderenza alla facoltà attribuita dall’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36".

TAR SICILIA, Catania, 29 marzo 2018, n. 670
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 bis della l.r. n. 35/1997, come introdotto dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 6/2011, secondo cui il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato solamente secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, considerato che solamente lo statuto comunale può legittimamente attribuire al Consiglio comunale un siffatto potere del tutto sconosciuto alla normativa di rango primario.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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