Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 31 luglio 2018, n. 1230

La società ricorrente, autorizzata all'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori di attraversamento sotterraneo per la realizzazione di una linea elettrica di media tensione (necessaria per la connessione di impianti fotovoltaici) aveva impugnato il regolamento Cosap e l'atto di determinazione del nuovo canone della Provincia di Brindisi.
Il TAR evidenzia che il regolamento comunale impugnato ha indubbiamente un contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone.
Secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, soltanto con il successivo atto applicativo si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere, attualizzandosi la lesione e, soprattutto, differenziandosi l'interesse del singolo concessionario rispetto a quello di tutti gli altri concessionari che, rispetto all'annullamento della previsione normativa generale e astratta, si trovano nella medesima posizione indifferenziata.

CASS. CIV., sez. trib., 20 luglio 2018, n. 19360

La Corte ritiene che la valutazione nel merito del piano regolatore del comune di Sutri e del regolamento edilizio sia interdetta in sede di legittimità, non operando, con riguardo a tali norme giuridiche secondarie, il principio "iura novit curia" e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del giudice che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24922; Cass. 29 maggio 2006, n. 12786). Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18861).

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 2 agosto 2018, n. 1508

Alcuni consiglieri avevano impugnato il decreto di nomina della Giunta del Comune di Carolei, tre uomini e una donna. Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 24 giugno 2017, il Sindaco aveva chiarito come lo Statuto comunale non consentisse la nomina di assessori esterni, mentre l’unica altra donna eletta in Consiglio comunale, Paola Bilotta, aveva rinunciato a tale nomina.

CASS. CIV., sez. trib., 30 ottobre 2010, n. 27579
La Suprema Corte ribadisce che “nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione." (Cass. S.U. n. 12868/2005; Cass. n. 4556/2012; Cass. n. 7402/2014).

TAR LAZIO, Roma, 19 aprile 2018, n. 4372

I ricorrenti avevano impugnato le ordinanze del Sindaco del Comune di Ardea n. 8 del 10 febbraio 2016 e n. 36 del 30 giugno 2017, inerenti il servizio di raccolta dei cc.dd. "rifiuti vegetali" provenienti dai giardini privati (con individuazione, peraltro, di un vero e proprio centro di stoccaggio privo di autorizzazione, costituente pericolo per la "salute pubblica").
Il Tar rileva che tali ordinanze sono state adottate dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e 54 T.U.E.L. per fronteggiare uno stato di emergenza concretamente accertato, individuato nello stato di degrado delle aree adibite a "Centro di Raccolta/Stoccaggio di rifiuti ingombranti, entrambe gestite dal Consorzio di Colle Romito", divenute vere e proprie "discariche", del tutto incontrollate;

TAR PUGLIA, Bari, 16 marzo 2018, n. 359

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza contingibile e urgente n. 30/2016 con la quale il Sindaco di Trani aveva disposto che l'accesso dei cani alla Villa Comunale fosse consentito unicamente in presenza di personale appartenente alla polizia municipale. Tale misura era stata imposta tenuto conto delle lamentate violazioni del regolamento di accesso alla Villa e delle scarse condizioni igieniche in cui essa versa, che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani.
Il provvedimento impugnato risulta adottato in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza idonei a legittimare l'adozione di misure extra ordinem.

CONS. STATO, sez. V, 9 maggio 2018, n. 2786

L'art. 192, comma 3, del d.l.gs n. 152/2006 stabilisce che: "Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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