- Redazione
- Giurisprudenza costituzionale
La Corte ribadisce la natura rigorosamente limitata dei poteri innovativi esercitabili dal Governo nell’attuare deleghe finalizzate alla razionalizzazione della normativa vigente (1/2017)
Sentenza n. 250/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 25/11/2016 – Pubblicazione in G. U. 30/11/2016, n. 48
Motivo della segnalazione
In questa decisione la Corte costituzionale prende in considerazione, su sollecitazione del Collegio arbitrale di Roma, nell’ambito di un procedimento di arbitrato rituale, una questione di costituzionalità vertente sulla compatibilità con l’art. 76 Cost. di una disposizione introdotta nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, ad opera dell’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, il quale ha introdotto una specifica previsione di incompatibilità in riferimento alla designazione del presidente di collegi arbitrali chiamati a giudicare su controversie relative all’esecuzione di una determinata tipologia di contratti pubblici, controversie tra le quali ricadeva quella oggetto del giudizio a quo.