Giurisprudenza costituzionale

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2011, n. 11085

La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista; Cass. civ., sez. trib. 27.10.2010, nn. 26166, 26167 e 26168 nel numero 1/2011 e Cass. civ., sez. trib 9.3.2011, n. 5654 nel numero 2/2011) che in tema di contenzioso tributario, “nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto”.

La sezione tributaria riafferma (già Cass. 1341/2010) ) che "il potere del dirigente di rappresentare il comune in giudizio, nel settore di sua competenza (nella specie, tributi) era già riconosciuto, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, allorché lo statuto comunale (od anche il regolamento, se ad esso lo statuto faccia rinvio in materia) affida al dirigente medesimo detto potere.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 4.1.2011

Qualora lo statuto o anche il regolamento (nel caso che lo statuto contenga un espresso rinvio alla normativa regolamentare) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2011, n. 5654

La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista e Cass. civ., sez. trib. 27.10.2010, nn. 26166, 26167 e 26168 nel numero 1/2011 di questa Rivista) che in tema di contenzioso tributario, “nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi che …si svolgano dinanzi alle commissioni tributarie, con esclusione del ricorso per cassazione”.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 20.1.2011, n. 1226; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. lav. 21.3.2011, n. 6366

I regolamenti comunali non sono atti normativi di rango paraprimario o subprimario, diversamente dallo statuto dell’ente, che appartiene in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice.

Il regolamento è norma secondaria la cui conoscenza non rientra tra i doveri del giudice, analogamente agli atti meramente amministrativi, ed in particolare ai decreti ministeriali. Il regolamento comunale deve pertanto essere allegato e prodotto in giudizio non rientrando la sua conoscenza tra i doveri del giudice.

Pertanto il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di allegazione e produzione delle fonti non consente l’esame delle questioni sottoposte all’esame della Corte.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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