Giurisprudenza costituzionale

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Nel periodo ottobre 2010 – gennaio 2011 la Corte di cassazione penale ha emesso una sentenza molto interessante dal punto di vista della teoria delle fonti, relativa all’attività della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Corte era stata chiamata a giudicare della richiesta di annullamento di una sentenza di condanna emessa all’esito di un processo in cui un’udienza si era tenuta in assenza del difensore dell’imputato, assenza dovuta all’adesione ad uno sciopero di cui l’avvocato aveva debitamente reso edotto il giudice, chiedendo rinvio di udienza. Secondo il ricorrente, il rigetto dell’istanza di rinvio è illegittimo (e dunque il procedimento giurisdizionale viziato) in quanto il codice di autoregolamentazione professionale relativo alle astensioni collettive delle udienze prevede che lo sciopero sia configurato come legittimo impedimento e il giudice sia vincolato, conseguentemente, ad accogliere l’istanza di rinvio.

Dal sito internet dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo si ricava che, nel periodo  novembre 2010 - gennaio 2011,  l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, ovverosia il regolamento n. 36 del 31 gennaio 2011, concernente le «linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3 e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private» (da detto sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale nella quale l’atto è stato pubblicato).

Dal sito internet della Commissione di vigilanza sui fondi pensione si ricava che, nel periodo novembre 2010 – gennaio 2011, la Commissione ha adottato un unico atto normativo, la deliberazione del 4 novembre 2010 recante, in allegato, le «Istruzioni per la trattazione dei reclami» (dal sito non è dato peraltro ricavare gli estremi della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale).

Sent. TAR CALABRIA, sez. I, 3.5.2011, 606

IL TAR Calabria ribadisce che il potere di adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000 presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 9 settembre 2010 , n. 2556). Del resto, il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, pur dopo il suo ampliamento ad opera del d.l. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni in l. n. 125 del 2008, conserva la sua connotazione atipica e residuale, ed è pertanto esercitabile, sussistendone le condizioni, tutte le volte in cui non sia conferito dalla legge il potere di emanare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 24 agosto 2010, n. 4876).

 

Sent. TAR SARDEGNA, sez. I, 17.6.2011, n. 605

Poste italiane spa aveva chiuso il servizio postale della frazione Chilivani (frazione del comune di Ozieri con circa 300 abitanti) ed aveva previsto l’apertura di un nuovo ufficio postale in un’altra frazione sempre del medesimo comune.

Il sindaco del comune di Ozieri aveva ingiunto tramite propria ordinanza a Poste Italiane spa la riapertura dell’ufficio postale di Chilivani, in quanto il sindaco riteneva di poter intervenire "a tutela della garanzia della fruibilità per la popolazione della popolosa frazione di Chilivani di un servizio essenziale".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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