Qualità della normazione

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CONS. STATO, sez. II, 13 settembre 2021, n. 6259

L'art. 38, co. 2, della legge n. 142/1990, prevedeva che il sindaco potesse emettere "provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", sicché la contestazione circa la concreta salubrità dell'alloggio non è dirimente, stante l'espressa possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti anche in materia di edilizia locale.
Inoltre nella fattispecie sussistevano sia il requisito della contingibilità che quello dell'urgenza.
Segnatamente vi era la necessità, intesa come situazione di fatto, di derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare (contingibilità) e vi era l'urgenza, consistente nell'esigenza di non differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo.

T.A.R. TOSCANA, Firenze, 18 novembre 2020, n. 1421

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, ai quali il Sindaco può ricorrere, derogando al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, allorquando sussistano gli stringenti requisiti previsti dal nostro ordinamento.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale il potere di emanare provvedimenti extra ordinem da parte del Sindaco è previsto da vere e proprie norme di chiusura del sistema intese ad ovviare a pericoli eccezionali, cioè a situazioni contingibili e urgenti e può essere esercitato solo in presenza di pericoli non fronteggiabili con il ricorso a ordinari e tipici poteri amministrativi e non per affrontare situazioni comunque rimediabili con l'esercizio di poteri tipici.

T.A.R. UMBRIA, Perugia, 30 agosto 2021, n. 620

Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza sindacale, emessa ai sensi di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale gli era stato ordinato di provvedere, entro trenta giorni, all'allontanamento dal centro abitato del maialino dallo stesso detenuto, avendo cura di provvedervi a propria cura e spese, nel rispetto del benessere dell'animale e della normativa vigente in materia di detenzione degli animali.

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 9 dicembre 2020, n. 2463
Le ordinanze ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, atipiche nel contenuto, si pongono in rapporto di potenziale frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, e con i relativi corollari, costituiti dalla tassatività e tipicità del provvedimento. Per tale ragione, le stesse vengono definite come atti extra ordinem, la cui adozione richiede il verificarsi di presupposti stringenti, in parte individuati dalle norme e in parte ricostruiti dall'elaborazione giurisprudenziale.

CONS. STATO, sez. II, 05 agosto 2021, n. 5772

Legittimamente le ordinanze sindacali, dopo aver evidenziato che la società ricorrente non ha rispettato l'obbligo contrattuale di prosecuzione dell'appalto, hanno autoritativamente imposto la prosecuzione del servizio a tutela dell'igiene pubblica, che con ogni evidenza sarebbe stata messa a grave rischio dal blocco improvviso del servizio, con ricadute sulla salute dei cittadini, che non poteva essere salvaguardata con misure alternative, atteso che l'ordinanza contingibile e urgente interviene per sanare una situazione patologica imprevista, a prescindere dall'ascrizione delle responsabilità circa la genesi della situazione pericolosa.
In sostanza, le ordinanze sindacali sono legittime sia in quanto si agganciano ad un precedente e vigente obbligo contrattuale di prosecuzione del servizio, sia in quanto emanate comunque nel quadro dei poteri conferiti al sindaco dall'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 a tutela dell'igiene pubblica, che è interesse primario poziore rispetto agli interessi patrimoniali del soggetto privato, comunque ancora vincolato negozialmente a svolgere il servizio a fronte di una prefissata remunerazione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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