Sent. TAR PUGLIA Lecce, 29.9.2011, n. 1663
La disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere in essa descritto, alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, e ciò in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1814; TAR Toscana, sez. II, 27 luglio 2009, n. 1307).
Art. 9, l. 26.10.1995, n. 447
Ordinanze contingibili ed urgenti
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco ..., con provvedimento motivato, [può]... ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Cfr. sent. TAR. Umbria, sez. I, 22.10.2010, n. 492 pubblicata nel n. 1/2011 di questa Rivista.
Sent. TAR ABRUZZO, L'Aquila, sez. I, 8.9.2011, n. 443
Il TAR Abruzzo condivide l'orientamento secondo cui "l'ordinanza contingibile ed urgente... adottata dal sindaco quale ufficiale di governo, sebbene soggetta a regole diverse da quelle ordinariamente applicabili agli atti del sindaco come capo dell'amministrazione comunale, è pur sempre un atto redatto e deciso dagli uffici comunali. Ne consegue che sussiste la legittimazione del comune a resistere nel giudizio in caso di controversia sulla legittimità dell'ordinanza sindacale. Infatti, i provvedimenti emessi dal sindaco quale ufficiale di governo sono pur sempre imputabili al comune, di cui il sindaco stesso è organo. Ritualmente, pertanto, il ricorso proposto contro il sindaco, che abbia agito nell'anzidetta qualità, viene notificato presso la sede del comune anziché presso l'Avvocatura dello Stato" (Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 2007, n. 4718. In senso analogo Consiglio Stato, sez. V, 13 agosto 2007, n. 4448; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 23 novembre 2010, n. 815; T.A.R. Molise, 9 aprile 2009, n. 127; T.A.R. Toscana Firenze sez. II, 5 gennaio 2011, n. 22; T.A.R. Puglia Bari sez. III, 14 gennaio 2011, n. 78).
Sent. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 29.9.2011, n. 2371
I presupposti necessari per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altro momento in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (da cui il carattere dell'urgenza), dall'altro, l'inattuabilità degli ordinari mezzi offerti dalla normativa (da cui la contingibilità). Con specifico riferimento, poi, ai provvedimenti in materia di sanità ed igiene, si è poi precisato che l'esercizio, da parte del sindaco, del potere di emanare ordinanze è condizionato all'esistenza dell'attualità od imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; è poi necessario il preventivo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo e di danno e della mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, visto il carattere extra ordinem del potere sindacale (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 18 giugno 2009 n. 1070; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477).