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L’ordine di protezione europeo consente di estendere ad un altro Stato membro la protezione che lo Stato membro di emissione dell’ordine assicura ad una persona nei confronti di atti di rilevanza penale di un’altra persona, che siano tali da metterne in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale (Art. 1). In particolare, l’ordine di protezione europeo può essere emesso qualora la persona che beneficia della protezione decida di risiedere (ovvero già risiede) o di soggiornare (ovvero già soggiorna) in un altro Stato membro (Art. 6, par. 1).