Una delle conseguenze più rilevanti dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è sicuramente il riconoscimento della natura vincolante e del rango di fonte primaria del diritto UE della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: l’art. 6(1) del nuovo TUE prevede, infatti, che
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
In realtà, questa non è l’unica novità in materia di tutela dei diritti fondamentali: la dimensione tradizionale – negativa – della protezione e quella più innovativa – positiva – della promozione acquistano un’inedita visibilità e spessore nei nuovi Trattati. Si moltiplicano, infatti, i riferimenti a valori etici o comunque non market-oriented. L’Unione europea, inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 6(2) TUE e dal Protocollo 14 al Trattato di Lisbona aderirà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: dopo l’adesione, l’Unione europea si troverà verosimilmente in una posizione analoga a quella dei suoi Stati membri rispetto agli obblighi della CEDU.