Rubriche

La selezione delle leggi regionali oggetto della rassegna induce a svolgere qualche riflessione introduttiva circa l’approccio dei singoli legislatori regionali nel dare attuazione ai rispettivi statuti, tenuto conto che nella normativa regionale esaminata il richiamo ai contenuti dello statuto è sempre immediatamente evidente, quando non esplicito, nelle leggi della Lombardia e della Campania, ossia delle regioni dotatesi dello statuto più di recente, diversamente da quanto si è avuto modo di rilevare, nel tempo, con riguardo all’attuazione di alcuni degli statuti in precedenza approvati dalle altre regioni.

Pare, ad ogni modo, opportuno precisare, sulla scorta delle pregresse esperienze maturate nelle regioni con uno statuto più risalente nel tempo, che la chiara riconducibilità delle leggi regionali di Lombardia e Campania ai rispettivi statuti potrebbe discendere dalla necessità dei legislatori lombardo e campano di attribuire un significato politico alla scelta di essere faticosamente addivenuti alla promulgazione dello statuto. In altri termini, alla promulgazione dello statuto o contestualmente ad essa, i contenuti statutari devono trovare una precisa e, lo si ripete, evidente ricaduta normativa.

La Valutazione di impatto della regolamentazione ( VIR ) ha  fatto un passo avanti.  Prevista dalla legge di semplificazione del 2005 (n. 246) che la definisce come la valutazione, anche  periodica, del raggiungimento delle finalità e stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, è stata  disciplinata dal  DPCM 19 novembre 2009, n. 212. Manca ancora la definizione dei metodi di analisi e i modelli, che dovranno essere stabiliti  con direttiva del Presidente del consiglio dei ministri; in attesa, la relazione VIR è redatta in conformità a un modello allegato al Regolamento.

Per quanto concerne l’attività normativa della Banca d’Italia, nel periodo ottobre 2009 – gennaio 2010  merita di essere segnalata l’adozione di due nuovi atti.

Il primo di essi, in ordine temporale, è costituito dalle «Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)», emanate a firma del direttore generale dell’istituto il 16 dicembre 2009 (dal sito Internet dell’istituto non risultano gli estremi della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Nel quadrimestre di riferimento, il Garante per il trattamento dei dati personali ha approvato nello stesso giorno due delibere di proroga dell’efficacia di precedenti atti normativi.

In primo luogo, con deliberazione n. 52 del 22 dicembre 2009 (Ulteriore differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007), in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2010, il Garante ha prorogato l’efficacia dell’autorizzazione richiamata nel titolo, e già prorogata una prima volta con delibera n. 75 del 19 dicembre 2009. L’autorizzazione generale, come noto, è un tipo di atto normativo creato dal Garante e successivamente accolta all’art. 40 del Codice in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003), al fine di ovviare alla moltiplicazioni di singole ma identiche autorizzazioni che il Codice medesimo prescrive siano rilasciate annualmente per alcune categorie di trattamenti. Le autorizzazioni per il trattamento dei dati genetici sono previste all’art. 90 del Codice, laddove si stabilisce che esse debbano essere emanate dopo aver udito il Ministro della salute, il quale a sua volta acquisisce il parere del Consiglio superiore della sanità. La proroga si è resa necessaria proprio per il ritardo intervenuto nello svolgimento della procedura consultiva appena esposta, necessaria al rinnovo dell’autorizzazione.

Nel quadrimestre di riferimento, l’atto normativo dell’Autorità garante per le comunicazioni di maggior rilievo, dal punto di vista della teoria delle fonti del diritto, sembra essere la delibera n. 600/09/CONS del 28 ottobre 2009, recante Ulteriori disposizioni in materia di blocco permanente di chiamata di cui all’allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS, in G.U. n. 262 del 10 novembre 2009, con la quale l’Agcom ha dettato regole per la tutela dei consumatori dall’utilizzo di utenze telefoniche a sovrapprezzo.

Sentenza n. 311/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

La Corte di cassazione (cfr. ord. 400 reg. ord. 2008) e la Corte d’appello di Ancona (cfr. ordd. 15, 16, 17, 18 e 19 reg. ord. 2009) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) con riferimento agli articoli 117, c. 1, Cost. e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Sentenza n. 262/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

 Con tale decisione la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124, che prevede che i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione dalla carica e che la sospensione si applica anche ai processi per fatti antecedenti l’assunzione della carica medesima.

Fascicolo n. 2/2024

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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