Ord. TAR. VENETO, sez. III, ord. 22.3.2010, n. 40
Sulla base dell’art. 54 del t.u.e.l. il sindaco di Selvazzano Dentro emana un’ordinanza in cui vieta l’accattonaggio in tutto il territorio comunale salvo le aree agricole. Il provvedimento viene impugnato di fronte al T.a.r. Veneto, il quale rileva che la normativa vigente, prevedendo la possibilità per il sindaco di adottare ordinanze “anche” contingibili ed urgenti a tutela della incolumità e della sicurezza urbana, consente l’adozione di provvedimenti sforniti del carattere della contingibilità e dell’urgenza ed ha, così, eliminato la necessità di qualsivoglia limite temporale di efficacia. Il giudice amministrativo dopo aver ripercorso la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di potere di ordinanza, ritiene di non poter addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in quanto la norma presenta una indeterminata latitudine in materie afferenti a diritti e libertà individuali.
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Sent. TAR SARDEGNA, sez. I, 19.2.2010, n. 204
Il verificarsi di una situazione non nuova e neanche imprevedibile non è, in linea di massima, di ostacolo all’utilizzo del potere di ordinanza, poiché ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto rimuovere. Deve, dunque, aversi riguardo unicamente all'oggettiva ricorrenza di una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con le ordinarie misure.
Facendo applicazione di tale principio la giurisprudenza ha ritenuto che il sindaco, avvalendosi dei propri poteri di ordinanza extra ordinem, ben possa imporre all’impresa già affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di proseguire, dopo la scadenza del contratto, nell’espletamento del servizio, per un limitato periodo di tempo, per affrontare una situazione di emergenza sanitaria (cfr. Cons. Stato, V Sez., 3/2/2000, n. 596 e 2/12/2002 n. 6624; T.A.R. Campania - Napoli, I Sez., 21/6/2005, n. 8328, T.A.R. Puglia – Lecce, 24/9/2007 n. 3361).
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Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 1 febbraio 2010, n. 397
Diversa conclusione non è possibile trarre dalla salvezza nell'art. 70, u.c., d.lgs. n. 165/2001, di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti dalla disciplina applicabile al reclutamento: anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal dpr n. 487/1994.
Il rinvio del settimo comma dell'art. 35, d.lgs. n. 165/2001 - specifico per le procedure concorsuali negli enti locali - alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, rappresenta il limite della potestà regolamentare. Gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale.
Che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche si desume non solo dal carattere di disciplina generale dei pubblici concorsi proprio del dpr n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite.
Se quindi il regolamento dell'ente locale ben si presta a conformare le modalità di assunzione e i requisiti dei concorrenti al diverso assetto dei singoli comuni, così non è per il procedimento concorsuale la cui rigidità, nell'ambito delle diverse tipologie previste dalla legge, è sinonimo di efficienza ed imparzialità, delle quali sono espressione i meccanismi oggettivi e trasparenti che devono presiedere la valutazione delle capacità dei singoli partecipanti secondo l'art. 35, d.lgs. n. 165/2001 e che proprio per questo sottraggono le modalità di calcolo del punteggio all'autonomia regolamentare degli enti.
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