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Parere CONSIGLIO DI STATO, Sez. I , 15.4.2010, n. 1588;  Ad. del 24.3.2010, affare n. 780

Il comune di Caulonia (RC) aveva provveduto a modificare il proprio statuto inserendo la seguente disposizione: "Il diritto all'elettorato attivo e passivo, in base alla legge, spetta nelle elezioni comunali, oltre ai cittadini italiani ed ai cittadini o elettori di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, agli apolidi e agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune che si trovino in una delle seguenti condizioni:

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 7.5.2010, n. 11172; Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 12.5.2010, n. 11442

La sezione tributaria richiama la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 12868 del 2005 che, superando il precedente più restrittivo orientamento, aveva statuito che lo statuto del comune -ed anche il regolamento del comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare- può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del comune, ai sensi del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2010, n. 12270

La sezione tributaria ribadisce l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (tra le molte Cass. n. 16984/2004) per il quale in base al nuovo testo dell’art. 114 Cost., lo statuto comunale, ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge statale o regionale, ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto; ne consegue che la violazione o falsa applicazione dello statuto comunale da parte del giudice di merito è denunciabile per Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 

Sentenza n. 93/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

(Deposito: 12/03/2010 - Pubblicazione in G.U.: 17/03/2010)

Nella sentenza n. 93/2010 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni processuali penali per contrasto con l'art. 117.1 Cost., e, attraverso questo, con l'art. 6 della CEDU, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo.

Sentenza n. 71/2010 - Giudizio di costituzionalità in via incidentale

(Deposito: 26/02/2010 - Pubblicazione in G.U.: 03/03/2010)

Con questa sentenza la Corte conferma la sua dottrina in materia di leggi interpretative, utilizzando la presenza di contrasti giurisprudenziali come elemento di discrimine: «la norma censurata non si pone in contrasto con l’indicato art. 3 della Costituzione, in quanto – si afferma – essa ha natura interpretativa e non innovativa, atteso che la sua portata precettiva è compatibile, come dimostrato dai contrasti interpretativi sopra descritti, rispetto alla sopra indicata disciplina previgente». La Corte precisa inoltre, richiamando la sua giurisprudenza precedente, che la legittimità di una legge interpretativa sussisterebbe anche in assenza di veri e propri conflitti giurisprudenziali. Nel riprendere testualmente quanto contenuto in una precedente decisione (sentenza n. 170 del 2008), essa afferma infatti che «il legislatore può emanare norme che precisino il significato di preesistenti disposizioni anche se non siano insorti contrasti giurisprudenziali, ma sussista comunque una situazione di incertezza nella loro applicazione, essendo sufficiente che la scelta imposta rientri tra le possibili varianti di senso del testo interpretato e sia compatibile con la sua formulazione».

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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