Rubriche

Nel periodo di riferimento febbraio-maggio 2011, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato due nuove autorizzazioni generali relative, rispettivamente, al Trattamento dei dati sensibili nell’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (autorizzazione del 21 aprile 2011, in G.U. n. 101 del 3 maggio 2011) e al Trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (autorizzazione del 21 aprile 2011, pubblicata ugualmente in G.U. n. 101 del 3 maggio 2011).

Nel periodo di riferimento febbraio-maggio 2011, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha emesso una interessante sentenza relativa al potere regolamentare dell’Autorità garante per le comunicazioni (21 marzo 2011, n. 1709). Il ricorrente contestava il modo in cui l’Autorità aveva interpretato la competenza a disciplinare la par condicio dei soggetti politici nei media audiovisivi.

Nel periodo febbraio-maggio 2011, un particolare rilievo viene indubbiamente ad assumere - nel quadro del processo di razionalizzazione dell’attività di produzione normativa della Banca d’Italia avviato lo scorso anno - la pubblicazione nel sito dell’istituto, nel mese di marzo, del testo definitivo del «programma dell’attività normativa dell’Area Vigilanza per l’anno 2011»[1].

Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo febbraio-maggio 2011, l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, ovverosia il regolamento n. 37 del 15 marzo 2011 concernente l’«attuazione delle disposizioni in materia di solvibilità corretta introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 che modifica il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011 [1].

Introduzione:

Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

Sommario Rubrica “Fonti Internazionali”:

  • Notizia n. 1: “Il permesso temporaneo per i cittadini affluiti dai Paesi nord-africani”, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 Aprile 2011 sul rilascio del permesso temporaneo.
  • Notizia 2: “Cooperazione in materia di difesa tra Italia e Brasile”, Legge 22/2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 Marzo 2011: ratifica ed esecuzione in materia di difesa tra Italia e Brasile
  • Notizia 3: “Cooperazione in materia culturale tra Italia e Siria”  Legge 38/2011, pubblicata i Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 Aprile 2011: ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione in materia culturale tra Italia e Siria.
  • Notizia 4: “Cooperazione in materia non transfrontaliera tra Italia e Slovenia”, Legge 60/2011, pubblicata i Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 Maggio 2011 accordo di cooperazione non transfrontaliera tra Italia e Slovenia.

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

 

Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 trasferisce alla Regione le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati nel territorio regionale svolte dall’Amministrazione penitenziaria e demanda ad apposite leggi regionali la definizione delle modalità di esercizio delle stesse, nonché le modalità di trasferimento al Servizio Sanitario Regionale dei rapporti di lavoro in atto.

Il decreto 26 ottobre 2010, n. 193 si segnala per avere previsto l’aggiunzione dell’articolo 63-bis nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182. Tale nuova disposizione, in materia di Edilizia residenziale pubblica, attribuisce alla Regione autonoma, in ragione delle peculiarità tipiche del suo territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, diverse funzioni i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la Regione sarà competente a disciplinare: eventuali livelli ulteriori del servizio abitativo; gli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; i criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti; gli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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