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Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in data 26 maggio 2011, ha impugnato l’articolo 2, secondo comma del disegno di legge n. 720 dal titolo “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011,  per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 2 lett. o) della Costituzione e dell’art. 17 dello Statuto Speciale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 aprile 2011, Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani, in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 8-4-2011.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio n. 81 del 2011 il Governo è intervenuto sulla vicenda dei flussi di cittadini stranieri provenienti dai Paesi del Nord Africa, prevedendo misure di protezione temporanea per i cittadini provenienti da quei Paesi al fine di fronteggiare l’emergenza umanitaria in atto. In particolare, esercitando una facoltà prevista dalla normativa nazionale in materia di immigrazione, il Decreto prevede la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari.

Legge 11 marzo 2011, n. 22. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008, Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011.

L’articolo 1 della Legge autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dell’Accordo fatto a Roma nel 2008 tra Italia e Brasile in materia di difesa. L’articolo 2 dà esecuzione all’accordo.

LEGGE 24 marzo 2011, n. 38 . Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2011.

La legge autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica (art. 1) e dà esecuzione all’Accordo (art. 2) prevedendo la relativa copertura finanziaria (art. 3).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007, in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2-5-2011

L’articolo 1 della Legge autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dell’Accordo. L’articolo 2 dà piena ed intera esecuzione. L’articolo 3 si occupa della copertura finanziaria.

L’Accordo prevede all’articolo 1 che le Parti Contraenti intensifichino la cooperazione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e repressione dei reati, assicurando reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera, nel quadro delle proprie legislazioni nazionali. La collaborazione è estesa dall’articolo 16 anche alla sicurezza del traffico stradale.

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

«Parere emesso ai sensi dell’art. 218, n. 11, TFUE – Progetto di accordo – Creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti – Tribunale dei brevetti europeo e comunitario – Compatibilità di tale progetto con i Trattati»

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Si propone di seguito l'ordinanza con la quale la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia (Giudice Unico delle Pensioni), ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali relative alla compatibilità con il diritto dell'Unione – in particolare, l'obbligo di motivazione degli atti adottati a livello UE previsto dall'art. 296, comma 2, TFUE e dall'art. 41, comma 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – della «interpretazione e applicazione [dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 3 della legge regionale della Sicilia 10/1991], secondo la quale gli atti paritetici, ossia inerenti diritti soggettivi, comunque vincolati, in materia pensionistica, possano sfuggire all'obbligo di motivazione, e se questo caso si configuri come violazione di una forma sostanziale del provvedimento amministrativo» (prima questione pregiudiziale), nonché dell'interpretazione e applicazione dell'art. 21 octies della legge 241/1990 nel senso che l'amministrazione ha la possibilità di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale (seconda questione pregiudiziale).

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«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità»

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Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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