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Si propone di seguito l'ordinanza con la quale la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia (Giudice Unico delle Pensioni), ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali relative alla compatibilità con il diritto dell'Unione – in particolare, l'obbligo di motivazione degli atti adottati a livello UE previsto dall'art. 296, comma 2, TFUE e dall'art. 41, comma 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – della «interpretazione e applicazione [dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 3 della legge regionale della Sicilia 10/1991], secondo la quale gli atti paritetici, ossia inerenti diritti soggettivi, comunque vincolati, in materia pensionistica, possano sfuggire all'obbligo di motivazione, e se questo caso si configuri come violazione di una forma sostanziale del provvedimento amministrativo» (prima questione pregiudiziale), nonché dell'interpretazione e applicazione dell'art. 21 octies della legge 241/1990 nel senso che l'amministrazione ha la possibilità di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale (seconda questione pregiudiziale).

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«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità»

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«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità»

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«Libera circolazione delle persone – Art. 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Nozione di “avente diritto” – Art. 3, n. 1 – Cittadino che non ha mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione ed ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza – Rilevanza del possesso della cittadinanza di un altro Stato membro – Situazione puramente interna»

 

«Rinvio pregiudiziale – Diritti fondamentali – Lotta contro le discriminazioni – Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso a beni e servizi e loro fornitura – Premi e prestazioni assicurative – Fattori attuariali – Presa in considerazione del sesso dell’assicurato quale fattore per la valutazione dei rischi assicurativi – Contratti privati di assicurazione sulla vita – Direttiva 2004/113/CE – Art. 5, n. 2 – Deroga non soggiacente a limiti temporali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Artt. 21 e 23 – Invalidità»

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La direttiva 2011/7/UE (In G.U.U.E.  L 48 del 23/02/2011,  p. 1 – 10) introduce alcune disposizioni volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e favorire la competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Le sue disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1).

La direttiva 2011/36/UE (in G.U.U.E. L 101 del 15/04/2011, p. 1-11) enuncia norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, nonché disposizioni volte a rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime (art. 1).

La direttiva 2011/51/UE introduce alcune modifiche alla direttiva 2003/109/CE, che disciplina lo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo, al fine di estendere la possibilità di ottenere il riconoscimento di tale status anche ai beneficiari di protezione internazionale quali definiti nella direttiva 2004/83/CE.

L'art. 291 TFUE prevede, al suo primo paragrafo, che spetta agli Stati membri adottare le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tuttavia, il secondo paragrafo stabilisce che, se sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del Trattato sull'Unione europea, al Consiglio.

Fascicolo n. 2/2024

Seminario Tosi 2025

Scadenza domande: 8 novembre 2024
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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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