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Il regolamento 211/2011/UE (in G.U.U.E. L 65 del 11/03/2011 p. 1 – 22) stabilisce le procedure e le condizioni relative all’iniziativa dei cittadini, quale prevista dagli articoli 11 TUE e 24 TFUE. L'art. 11 TUE, che si trova nel Titolo II 'Disposizioni relative ai principi democratici', dispone, al suo paragrafo 4, che  '[c]ittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati'.

Si segnalano: due novità, una in tema di drafting e una in tema di pubblicazione degli atti comunitari; la terza relazione governativa sulla stato di applicazione dell'AIR, una sentenza della nostra Corte costituzionale e una del Conseil constitutionnel.

Il Comitato paritetico tra Camere e Consigli regionali, nato dopo l'accordo del marzo 2007 tra Governo e Giunte regionali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della normazione, nella riunione dell' 8 aprile scorso ha deciso di istituire un gruppo tecnico di lavoro cui affidare il compito di unificare il manuale di drafting utilizzato dal Governo e dalle Camere con quello  in uso presso le Regioni. Il gruppo di lavoro sarà composto da tecnici della Camera, del Senato, della Presidenza del Consiglio e dei Consigli regionali. Dovrebbe così venir meno l'anomalia di uno Stato che ha regole di tecnica legislativa diverse.

La novità in tema di pubblicazione degli atti comunitari riguarda la Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale della Unione europea del 4 aprile 2011 (Com 2011 n. 162). Nella relazione si legge che la pubblicazione ufficiale della legislazione e degli altri atti dell'Unione europea è pubblicata in versione cartacea dal 1958 e dal 1998 è disponibile anche su Internet;  che la versione cartacea è attualmente considerata come l'unica pubblicazione con valore legale giuridicamente vincolante e che pertanto non possono per il momento essere fatti valere diritti giuridici e obblighi sulla base della versione elettronica. La proposta vuol  rendere più accessibile il diritto dell'Unione europea e  consentire a tutti di fare affidamento sull'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale  dell'Unione europea quale versione ufficiale facente fede.

La sezione tributaria riafferma (già Cass. 1341/2010) ) che "il potere del dirigente di rappresentare il comune in giudizio, nel settore di sua competenza (nella specie, tributi) era già riconosciuto, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, allorché lo statuto comunale (od anche il regolamento, se ad esso lo statuto faccia rinvio in materia) affida al dirigente medesimo detto potere.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 4.1.2011

Qualora lo statuto o anche il regolamento (nel caso che lo statuto contenga un espresso rinvio alla normativa regolamentare) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2011, n. 5654

La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista e Cass. civ., sez. trib. 27.10.2010, nn. 26166, 26167 e 26168 nel numero 1/2011 di questa Rivista) che in tema di contenzioso tributario, “nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi che …si svolgano dinanzi alle commissioni tributarie, con esclusione del ricorso per cassazione”.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 20.1.2011, n. 1226; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. lav. 21.3.2011, n. 6366

I regolamenti comunali non sono atti normativi di rango paraprimario o subprimario, diversamente dallo statuto dell’ente, che appartiene in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice.

Il regolamento è norma secondaria la cui conoscenza non rientra tra i doveri del giudice, analogamente agli atti meramente amministrativi, ed in particolare ai decreti ministeriali. Il regolamento comunale deve pertanto essere allegato e prodotto in giudizio non rientrando la sua conoscenza tra i doveri del giudice.

Pertanto il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di allegazione e produzione delle fonti non consente l’esame delle questioni sottoposte all’esame della Corte.

Sent. T.A.R. LIGURIA, Genova, 7.4.2011, n. 565; sent. T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 13.5.2011, n. 1239

Le disposizioni regolamentari che siano immediatamente precettive e direttamente lesive della posizione dei soggetti interessati devono essere impugnate nell’ordinario termine di decadenza, non essendo ammissibile l’impugnazione del regolamento comunale, solo in occasione dell’adozione di un atto esecutivo.


Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 14.3.2011, n. 200

I caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò: mentre quest'ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, i regolamenti sono espressione di una potestà amministrativa secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono.

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 9.3.2011, n. 1469

La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2009, n. 7023).

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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