Rubriche

«Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – Compatibilità»

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«Libera circolazione delle persone – Art. 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Nozione di “avente diritto” – Art. 3, n. 1 – Cittadino che non ha mai esercitato il proprio diritto di libera circolazione ed ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza – Rilevanza del possesso della cittadinanza di un altro Stato membro – Situazione puramente interna»

 

«Rinvio pregiudiziale – Diritti fondamentali – Lotta contro le discriminazioni – Parità di trattamento tra uomini e donne – Accesso a beni e servizi e loro fornitura – Premi e prestazioni assicurative – Fattori attuariali – Presa in considerazione del sesso dell’assicurato quale fattore per la valutazione dei rischi assicurativi – Contratti privati di assicurazione sulla vita – Direttiva 2004/113/CE – Art. 5, n. 2 – Deroga non soggiacente a limiti temporali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Artt. 21 e 23 – Invalidità»

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La direttiva 2011/7/UE (In G.U.U.E.  L 48 del 23/02/2011,  p. 1 – 10) introduce alcune disposizioni volte a contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e favorire la competitività delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Le sue disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1).

La direttiva 2011/36/UE (in G.U.U.E. L 101 del 15/04/2011, p. 1-11) enuncia norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, nonché disposizioni volte a rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime (art. 1).

La direttiva 2011/51/UE introduce alcune modifiche alla direttiva 2003/109/CE, che disciplina lo status dei cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo, al fine di estendere la possibilità di ottenere il riconoscimento di tale status anche ai beneficiari di protezione internazionale quali definiti nella direttiva 2004/83/CE.

L'art. 291 TFUE prevede, al suo primo paragrafo, che spetta agli Stati membri adottare le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Tuttavia, il secondo paragrafo stabilisce che, se sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del Trattato sull'Unione europea, al Consiglio.

Il regolamento 211/2011/UE (in G.U.U.E. L 65 del 11/03/2011 p. 1 – 22) stabilisce le procedure e le condizioni relative all’iniziativa dei cittadini, quale prevista dagli articoli 11 TUE e 24 TFUE. L'art. 11 TUE, che si trova nel Titolo II 'Disposizioni relative ai principi democratici', dispone, al suo paragrafo 4, che  '[c]ittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati'.

Si segnalano: due novità, una in tema di drafting e una in tema di pubblicazione degli atti comunitari; la terza relazione governativa sulla stato di applicazione dell'AIR, una sentenza della nostra Corte costituzionale e una del Conseil constitutionnel.

Il Comitato paritetico tra Camere e Consigli regionali, nato dopo l'accordo del marzo 2007 tra Governo e Giunte regionali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della normazione, nella riunione dell' 8 aprile scorso ha deciso di istituire un gruppo tecnico di lavoro cui affidare il compito di unificare il manuale di drafting utilizzato dal Governo e dalle Camere con quello  in uso presso le Regioni. Il gruppo di lavoro sarà composto da tecnici della Camera, del Senato, della Presidenza del Consiglio e dei Consigli regionali. Dovrebbe così venir meno l'anomalia di uno Stato che ha regole di tecnica legislativa diverse.

La novità in tema di pubblicazione degli atti comunitari riguarda la Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale della Unione europea del 4 aprile 2011 (Com 2011 n. 162). Nella relazione si legge che la pubblicazione ufficiale della legislazione e degli altri atti dell'Unione europea è pubblicata in versione cartacea dal 1958 e dal 1998 è disponibile anche su Internet;  che la versione cartacea è attualmente considerata come l'unica pubblicazione con valore legale giuridicamente vincolante e che pertanto non possono per il momento essere fatti valere diritti giuridici e obblighi sulla base della versione elettronica. La proposta vuol  rendere più accessibile il diritto dell'Unione europea e  consentire a tutti di fare affidamento sull'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale  dell'Unione europea quale versione ufficiale facente fede.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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