Rubriche

Con sentenza del 27 novembre 2003, la Corte costituzionale austriaca ha statuito che la legge nazionale sull’abolizione della nobiltà del 3 aprile 1919 osta a che un cittadino austriaco acquisisca un cognome comprendente un titolo nobiliare; ciò anche quando l’acquisizione è conseguenza della adozione da parte del cittadino di uno Stato membro che legittimamente porta tale titolo, quale elemento costitutivo del proprio cognome secondo il diritto dello Stato di cittadinanza.

Con la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, è stata autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale. Il regolamento n. 1259/2010 provvede, quindi, alla istituzione di un quadro giuridico in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti il cui obiettivo è garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

A seguito della recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona si rende necessario procedere ad un aggiornamento della consueta informazione relativa al funzionamento della procedura di infrazione: oltre ai cambiamenti relativi alla numerazione delle disposizioni del Trattato rilevanti, si deve dare conto anche di una novità di ordine sostanziale.

 

Nella sentenza dell’8 settembre 2010 nel procedimento C-409/06, Winner Wetten, la Corte di giustizia ha affermato che, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, il giudice nazionale che accerta l’incompatibilità di una disposizione nazionale con una norma di diritto dell’Unione direttamente applicabile è tenuto a disapplicare detta disposizione, anche in presenza di una precedente sentenza con la quale la corte costituzionale nazionale, pur avendo riconosciuto l’incostituzionalità della medesima normativa interna, ha deciso di mantenerne a titolo provvisorio gli effetti.

 

Nell’ambito del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 si è stabilito che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni di autorità giudiziarie deve diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione europea in materia civile e penale. Pertanto, nel novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali (in GUUE del 15.01.2001 C 12, p. 10), secondo il quale il reciproco riconoscimento «deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone». Nel novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (in GUUE del 4.12.2009 C 295, p. 1). La tabella segue un approccio «a tappe», invitando ad adottare progressivamente misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E).

 

 La DEB (Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft), intenzionata a promuovere un’azione di responsabilità nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella attuazione di alcune direttive, chiedeva di essere ammessa al gratuito patrocinio. La DEB, infatti, non possedeva i mezzi finanziari per farsi rappresentare da un avvocato – il cui patrocinio nell’azione di responsabilità è obbligatorio – né poteva sostenere l’anticipo sulle spese giudiziali previsto dalla legge tedesca sulle spese di giustizia. Secondo il diritto tedesco, infatti, le persone giuridiche o le associazioni in grado di stare in giudizio, costituite e stabilite in Germania, sono ammesse al gratuito patrocinio se né esse né i soggetti che hanno un interesse economico nella controversia sono in grado di sostenere tali spese; occorre, inoltre, che risulti contrario all’interesse generale che dette persone rinuncino all’azione o alla difesa in giudizio. La domanda della DEB è stata, però, rigettata, poiché si è ritenuto che nel caso di specie la rinuncia della DEB all’esercizio del suo diritto non era contraria all’interesse generale. Tuttavia, il giudice dell’appello, considerato che tale diniego impediva completamente alla ricorrente di esercitare un’azione di responsabilità contro lo Stato in applicazione del diritto dell’Unione, decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla compatibilità del rifiuto con il principio di effettività, quale garantito dall’ordinamento dell’Unione.

Introduzione
Nella parte relativa alle “Fonti Internazionali” la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l’attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.
In particolare, nel presente numero con la prima notizia viene fornito al lettore l’elenco dei comunicati del Ministero degli Affari Esteri pubblicati nel corso dell’anno 2010 e relativi alla vigenza di atti internazionali e l’elenco degli atti internazionali resi esecutivi in Italia con provvedimenti pubblicati sempre nel corso dell’anno 2010.
Con la seconda notizia viene data menzione del Decreto Legislativo 7 settembre 2010, n. 161 “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (10G0185)” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 Ottobre 2010.
Con la terza notizia è invece segnalata la Legge 4 novembre 2010, n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 Dicembre 2010.
Infine, con la notizia n. 4 è segnalata la Legge 17 Dicembre 2010, n. 227 “Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. (10G0247)”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2010.

L’analisi della legislazione regionale di attuazione statutaria, relativa al periodo di riferimento (15 maggio 2010 – 15 febbraio 2011), induce a svolgere tre ordini di considerazioni.

Anzitutto, la produzione normativa di attuazione sembrerebbe aver subito una parziale battuta di arresto.

Emblematico, a tal riguardo, è il caso della Puglia che è stata la prima delle regioni ad approvare il nuovo statuto e, nel corso di questi anni, ha costantemente approvato leggi di attuazione, mentre nel periodo considerato non ha ritenuto necessario intervenire in nessun settore. 

Fascicolo n. 2/2024

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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