Rubriche

Premessa

Il Governo ha presentato al Parlamento l’annuale relazione sullo stato di applicazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al 2022. La legge (n.246/2005, art.14, comma 10) prevede il termine del 30 aprile, ma non è stato possibile (almeno a me) accertarne la data della trasmissione alle Camere. La relazione non si occupa solo di AIR ma anche di VIR (valutazione di impatto della regolamentazione) e ATN (analisi tecnica normativa).

Di queste parti darò conto, tralasciando invece i succinti riferimenti alla formazione del personale statale su questi temi, all’ AIR e VIR a livello europeo e internazionale, delle autorità indipendenti e delle Regioni (solo in dieci hanno risposto alle richieste di dati del Governo).
Continuano i progressi in tema di AIR, documentati dalle relazioni del Governo iniziate nel 2006, proseguite nel 2007/2008 e 2009/2010, e seguite da dodici relazioni annuali, dal 2011 a quest’ultima del 2022.

Il 12 novembre 2023, alla scadenza del proprio mandato novennale, la professoressa Silvana Sciarra è cessata dalla carica di Giudice della Corte costituzionale[1]. Stante il divieto di prorogatio sancito dall’art. 135, comma 4° Cost.[2], oltre che l’ufficio di Giudice, Sciarra ha lasciato vacante l’incarico di Presidente della Corte costituzionale.

Come accaduto altre trentasei (36) volte dal 1956[3], la Corte costituzionale ha quindi provveduto a individuare al proprio interno un Presidente facente funzione, così da consentire la convocazione e lo svolgimento delle sedute nel periodo di vacanza del vertice del collegio. Ad assumere tale incarico è stato il professor Augusto Antonio Barbera[4].

Nella seduta del 13 dicembre 2023 del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati è stata deliberata una proposta di indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa che, nelle intenzioni dei proponenti, verrà condotta congiuntamente all’omologo organo istituito al Senato a partire da questa legislatura.

Nelle sedute dell’8 e del 15 novembre 2023, la Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati è stata chiamata ad esprimersi sulla vicenda della scissione del gruppo politico Azione-Italia Viva-Renew Europe. In questa occasione, la Giunta ha adottato un parere che integra, ulteriormente specificandolo, il noto parere del 22 maggio 2006 in materia di costituzione di gruppi in deroga al requisito numerico previsto dall’art. 14, c. 1 Reg. Cam., ai sensi del comma secondo della medesima disposizione.

1. Con la presentazione, il 1° marzo 2023, del Doc.II, n. 6, d’iniziativa del deputato Pastorino (Misto - +Europa), che riprende la proposta di modifica, già presentata dallo stesso Pastorino nella XVIII legislatura (doc. II, n. 21), si mira a introdurre la previsione del Codice di condotta ed i suoi contenuti essenziali nel Regolamento della Camera.

Il 22 settembre 2023 ha avuto inizio la XI Consiliatura del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) con l’insediamento dei 64 membri, che rimarranno in carica per il quinquennio 2023-2028. I suddetti componenti sono stati nominati con i Decreti del Presidente della Repubblica del 5 maggio, del 25 maggio e dell’8 settembre di quest’anno, nella misura di 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi, 17 rappresentanti delle imprese, 6 rappresentanti delle  associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e 10 esperti (dei quali due di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e otto di nomina del Presidente della Repubblica). Fatta salva quest’ultima categoria, la nomina avviene su designazione delle organizzazioni di rappresentanza, recepita poi in una proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La carica ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile: nella consiliatura in esame, sono stati 12 i membri confermati (18,75%), in maggioranza appartenenti alla categoria dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti (ben 7), ma si registrano anche tre rappresentanti delle imprese e due degli autonomi.

Con la sentenza n. 22375/2023 pubblicata il 25 luglio 3023, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata, per la prima volta, sulla validità della clausola nota come clausola di roulette russa.

È quest’ultima, una previsione contrattuale originaria della prassi anglo-americana. Tale clausola di cd. antistallo viene inserita di frequente negli statuti societari o all’interno dei patti parasociali, come apposito meccanismo di uscita forzata dalle situazioni di impasse.

Con la sentenza n. 192 del 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

Con la sentenza n. 8 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale ordinario di Lecce, sez. lav., in relazione all’art. 2033 c.c. nella parte in cui la norma non prevede l’irripetibilità dell’indebito retributivo o previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) quando le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell’ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza di dette somme. In specie, a giudizio dei rimettenti, in presenza di un legittimo affidamento del percettore, la pretesa restitutoria da parte del soggetto pubblico si porrebbe in violazione degli artt. 11 e art. 117, primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. Addiz. CEDU.  

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Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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