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Sentenza n.  98/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 04/06/2024 – Pubblicazione in G. U. 05/06/2024

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 98 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, per violazione dell'art. 76 Cost. alcune norme del decreto legislativo n. 39/2013, nelle quali sono specificate le cause di inconferibilità dell’incarico di amministratore di enti privati sottoposti a controllo pubblico, da parte degli enti locali (Province o Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti o forme associativa tra comuni aventi la medesima popolazione), limitatamente alla parte in cui le stesse norme non consentivano di conferire tale incarico a coloro i quali nell’anno precedente avessero svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura.

Legge regionale 9 febbraio 2023, n.  1 – Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n.  2 – Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Legge regionale 10 febbraio 2023, n.  3 – Modifica all’articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Con la sentenza n. 10 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che il detenuto possa essere ammesso a svolgere i colloqui con il partner senza il controllo a vista del personale di custodia, laddove non vi ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine o ragioni giudiziarie.

La decisione suddetta - inquadrabile nella categoria delle sentenze c.d. additive di principio - si innesta nella recente tendenza della Corte costituzionale alla “salvaguardia incondizionata ed effettiva” dei diritti fondamentali, la quale deve necessariamente fondarsi su un processo sinergico a cui sono chiamati a partecipare i singoli attori coinvolti al fine di garantire l’effettività del diritto in questione: ossia il legislatore, i giudici e, in questo caso, l’amministrazione penitenziaria.

1. Come è noto anche il Senato ha istituito il suo Comitato per la legislazione che, insieme al Comitato della Camera, ha iniziato un’indagine conoscitiva (9 gennaio 2024, da concludersi entro il 30 settembre) che ha, tra i suoi scopi, anche quello di raccogliere elementi di analisi  e di valutazione sulla redazione dei testi normativi, considerata carente sul piano strutturale e lessicale.

Molti degli interventi hanno riguardato gli altri temi oggetto dell’indagine conoscitiva e cioè i decreti legge, il monocameralismo alternato e le leggi di delega, i testi unici e i codici di settore, ma non sono mancate indicazioni e proposte sulla qualità della normazione. 

Sui siti delle due Camere si possono ascoltare gli interventi e spesso anche leggere i testi dei documenti inviati dagli intervistati dopo la consultazione. Poiché il dibattito è stato strozzato dalla tirannia dei tempi, bisognerà aspettare la relazione finale per vedere quale sarà l’accoglimento delle proposte avanzate,[1]tenendo anche conto del disegno di legge governativo del 4 giugno dedicato alla semplificazione, ma anche al miglioramento della qualità della normazione, che, fra l’altro prevede la Valutazione di impatto generazionale (VIG) sugli effetti ambientali e sociali ricadenti sui giovani  e sulle generazioni future.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62: “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, rappresenta il terzo intervento normativo di attuazione della legge delega n. 227 del 2021 con la quale si incarica il Governo di adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. L’art. 1 della legge specifica che la revisione e il riordino devono avvenire in conformità con gli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e al relativo Protocollo opzionale (ratificati dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18)[1], con la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea e con la risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle persone con disabilità del 7 ottobre 2021. Dall’esame del decreto legislativo del 3 maggio 2024 appare evidente come il Governo sia effettivamente intervenuto sugli aspetti critici già segnalati dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, organo posto a controllo della CRPD, nel rapporto adottato sull’Italia nel 2016[2].

 Le misure sulla rigenerazione urbana sono contenute nel Testo che ha proceduto a unificare i disegni di legge A.S. n. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981[1].

Il testo unificato sulla rigenerazione urbana inizialmente discusso dal Senato della Repubblica nel corso della XVIII legislatura è il frutto di un procedimento piuttosto articolato che è stato avviato con la presentazione, nel giugno 2019, del disegno di legge A.S. n. 1131 (misure per la rigenerazione urbana).

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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