Com’è noto, abbiamo un (non invidiabile) primato, e cioè due diversi “manuali” per la redazione delle leggi: Camera, Senato e Presidenza del Consiglio seguono le “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” del maggio 2001, mentre Regioni e Province autonome seguono le “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, manuale promosso dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, con il supporto scientifico dell’OLI (Osservatorio legislativo interregionale), del dicembre 2007.
Nel 2007 questo non invidiabile primato ha rischiato di essere cancellato, perché un accordo (in sede di Conferenza unificata) del 29 marzo tra Governo, Regioni e autonomie locali prevedeva all’art. 14 l’impegno dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drafting di testi normativi.
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Requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di banche e altri intermediari vigilati: i recenti “Orientamenti di vigilanza” della Banca d’Italia concernenti le modalità di applicazione della normativa di rango legislativo e regolamentare vigente in materia
1. Il 13 novembre 2023 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito web, nella parte dedicata agli “Orientamenti di vigilanza”, gli “Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche meno significative, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”.
Il documento offre una rassegna delle evidenze emerse dall’analisi delle verifiche di idoneità condotte nel biennio 2021-22, che hanno rappresentato il primo “banco di prova” per l’applicazione della nuova normativa in materia di idoneità degli esponenti aziendali (c.d. fit and proper - FAP), e fornisce altresì elementi utili ad agevolare il superamento delle criticità effettivamente rilevate e la progressiva convergenza verso le buone prassi.
Sebbene si tratti di indicazioni prive di un valore pienamente precettivo, in quanto riconducibili piuttosto nell’ambito della soft-law, non può dubitarsi di una loro qualche rilevanza giuridica. Gli Orientamenti in questione, infatti, nella parte in cui identificano gli approcci conformi alle o difformi dalle aspettative di vigilanza, contribuiscono a chiarire in concreto svariati profili applicativi della normativa FAP.
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Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sulla regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, ritorna criticamente sulle tematiche concernenti l’applicazione alla potestà regolamentare delle authorities del principio di legalità “in senso sostanziale” e “in senso formale”, e della teoria dei “poteri impliciti”
1. Con una serie di sentenze (le nn. 10548 e n. 10550 del 2023, a cui sono seguite le nn. 10734, 10775 del 2023 e le nn. 1466 e 2255 del 2024), la seconda sezione del Consiglio di Stato ha definito nel merito i giudizi instaurati da alcuni gestori di impianti di trattamento di rifiuti in cui veniva contestata la deliberazione ARERA 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, nella parte in cui sono state dettate disposizioni per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”. Gli operatori avevano altresì impugnato gli atti regionali applicativi e proposto motivi aggiunti, in quasi tutti i giudizi, avverso il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), con d.m. n. 257 del 2022.
2. È doveroso premettere che l’articolo 1, comma 527, l. n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018) “Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure”, ha affidato all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) dal successivo comma 528 – una serie di funzioni nel settore della gestione dei rifiuti, con l’importante precisazione che tale attribuzione avveniva “con i medesimi poteri e nel quadro dei princìpi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.
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