CASS. CIV., sez. lav., 23 novembre 2023, n. 32628
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione o violazione del regolamento del Comune di La Maddalena contenente la disciplina dei compensi professionali dovuti all'avvocato comunale.
Essendo l’atto qualificato come regolamento, la Suprema Corte ritiene necessario verificare se esso si occupi di materie la cui disciplina la legge (fonte del diritto in linea di principio immediatamente superiore al regolamento) ha attribuito alla potestà regolamentare del Comune di La Maddalena.
L’art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".
Ne deriva che la legge ha chiaramente stabilito che i regolamenti comunali possono disciplinare esclusivamente le materie attribuite alla loro competenza e, soprattutto, "l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".
Leggi tutto...
CASS. CIVILE, sez. trib., 20 luglio 2023, n. 21826
È opportuno evidenziare che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento o di una Delib. comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di specificità del ricorso stesso ex art. 366 c.p.c., che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (cfr. Cass. 14 ottobre 2016, n. 20778; Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20779; Cass. n. 12547/2016, n. 2014/1391, n. 12786/2006, n. 2006/18661).
CONS. STATO, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297
Secondo la costante giurisprudenza in materia (ex multis Cons. Stato sez. V, 02/05/2023, n. 4459; Cons. Stato, sez. II, 11/07/2020, n. 4474; conforme, III, 29/05 2015, n. 2697) i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.
Leggi tutto...