Rubriche

 

 Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 13
“Gestione coordinata dei siti ed elementi oggetto di riconoscimenti UNESCO in provincia di Bolzano”

La legge definisce il quadro normativo per una gestione efficiente e coordinata del Patrimonio naturale, culturale e immateriale e degli altri siti o elementi oggetto di riconoscimenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano nonché di eventuali progetti di nuove candidature nell’ambito delle convenzioni e dei programmi UNESCO, al fine di assicurare la trasmissione dei citati siti ed elementi alle generazioni future.
La legge reca: le necessarie definizioni (art. 2); la ricognizione a livello provinciale dei riconoscimenti nell’ambito delle convenzioni e dei programmi UNESCO (art. 3); le competenze della Provincia in materia di riconoscimenti, convenzioni e programmi UNESCO (art. 4); i centri visita (art. 5); le nuove candidature (art. 6); alcune disposizioni specifiche in relazione alle Dolomiti, primo sito oggetto di riconoscimento UNESCO.

Da luglio a novembre il Consiglio regionale sardo ha approvato 10 leggi.

Con la legge regionale 05 ottobre 2023, n. 7 è stato disciplinato il Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione. Con la successiva legge regionale 05 ottobre 2023, n. 8 è stato approvato l’assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 (alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni) e il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Invece, le leggi del 23 ottobre 2023, nn. 9 e 10 hanno disciplinato la raccolta e la coltivazione dei tartufi e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e previsto disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie. La legge 27 ottobre 2023, n. 11 ha approvato il rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2022 e il rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2022.

1. Il 12 luglio 2023 il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna ha emanato la legge n. 7 recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo”. Il complessivo obiettivo della legge, enunciato nel primo articolo, è quello di semplificare il sistema normativo regionale non solo in ossequio al principio di miglioramento della qualità della legislazione (di cui alla l.r. n. 18/2011) ma anche in attuazione del principio di revisione periodica della normativa previsto dalle politiche di better regulation europee espresse, in particolare, dal Regulatory Fitness and Performance Programme-REFIT (Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione)[1]. Per rispondere a tale obiettivo, l’intervento normativo agisce attraverso l’abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali in parte già implicitamente abrogate o, ad ogni modo, non più operanti e nemmeno applicate. Accanto a queste esigenze di semplificazione, la legge si propone inoltre di introdurre disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali quali la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 con cui si disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea[2].

Con la l.r. 6 settembre 2023, n. 23 (“Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di Comuni e intese programmatiche di area (IPA)”), approvata nella seduta Consiglio Regionale del 29 agosto u.s., la Regione Veneto ha introdotto una serie di modifiche alle leggi che disciplinano le associazioni e le fusioni tra Comuni nonché i livelli di governance territoriale.

La Corte costituzionale torna ad occuparsi della potestà statutaria delle Regioni e del rapporto tra il Presidente della giunta regionale e l’organo consiliare. La questione prende le mosse da una modifica promossa dalla Regione Puglia attraverso un emendamento alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)», nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo all’art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). Le disposizioni sottoposte al giudizio della Corte prevedevano, tra le altre cose, la necessaria presa d’atto del Consiglio regionale in caso di dimissioni del Presidente della giunta regionale, il prolungamento da 3 a 6 mesi del termine entro il quale dovevano essere indette nuove elezioni a partire dalla “presa d’atto”, la previsione che solamente in caso di dimissioni volontarie il termine della presa d’atto fosse fissata in 30 giorni.

1. La legge regionale n. 12 del 19 luglio 2023 «Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale» rappresenta il primo intervento sostanziale di Regione Piemonte in materia elettorale. Si tratta di una riforma organica di 35 articoli che soppianta il frammentato quadro normativo previgente; quest’ultimo – applicato in forza del regime transitorio di cui all’art. 5 della legge cost. n. 1/1999 – si componeva delle leggi statali n. 43/1995 e n. 108/1968 e, solo in minima parte[1], della legge regionale n. 21/2009. Benché sin dalla relazione preparatoria che accompagna la proposta di legge traspaia la volontà della maggioranza proponente di non stravolgere il sistema previsto dalle leggi statali sopra richiamate, non mancano modifiche ed integrazioni di carattere innovativo, alcune delle quali spingono nella direzione di una uniformazione della legge elettorale piemontese con quelle delle altre Regioni ordinarie. Ma quali sono le principali novità che la legge n. 12 porta con sé?

La recente “direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2023” si occupa della razionalizzazione dell’attività istruttoria del Governo in materia di «esame delle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle questioni di legittimità costituzionale» ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Tale direttiva è stata adottata su proposta dell’attuale Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e costituisce un ulteriore e terzo intervento, in materia di controllo di costituzionalità delle leggi regionali, dopo quello realizzato dalla cd. «prassi Bassanini» (1997), sotto l’originario regime di controllo preventivo statale, e dalla cd. «direttiva Lanzillotta» (2006), in vigenza del riformato Titolo V.

CASS. CIVILE, sez. I, 19 settembre 2023, n. 26801

La pronuncia richiama la pronuncia Cass., SS.UU, n. 12868 del 2005, ai sensi della quale, nell'attuale quadro costituzionale, lo statuto comunale “si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare (...). Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale". Il rapporto tra fonte legislativa e statutaria, dunque, è ricomposto tramite il ricorso al criterio della gerarchia, limitatamente ai principi, ed a quello della competenza in rapporto a tutte le altre disposizioni di legge. Quella stessa pronuncia, peraltro, stabilì che "La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto - in applicazione del principio iura novit curia, discendente dall'art. 113 c.p.c. - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti".
La Corte rimarca che il vigente Statuto comunale della Città di Bari, nel dettare, al Titolo I, i Principi generali, definisce, all'art. 1, Bari come "comunità aperta", prevedendo, tra l'altro, che "1. La città di Bari, capoluogo della Regione Puglia, è una comunità aperta a uomini e donne, anche di diversa cittadinanza e apolidi. 2. Bari, luogo tradizionale di incontri e di scambi ha la vocazione di legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del Levante e quelle Europee". Il successivo art. 3, inoltre, elenca i Principi fondamentali, tra i quali è utile ricordare quelli di cui ai punti 2 (il Comune "Sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione etnico-culturale, ispirandosi ai principi dell'unità e dell'integrazione dell'Unione Europea") e 8 (il Comune "Tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell'accoglienza, in conformità alle tradizioni storiche della città e alla sua vocazione di città aperta").
È innegabile, peraltro, che queste affermazioni di valori "non possono avere una portata solo retorica o di richiamo a trascorsi storici più o meno illustri e risalenti. (...) In generale, i richiami storici e teleologici contenuti in un testo normativo sono privi di immediato valore precettivo ma, se specifici, costituiscono un criterio sia di interpretazione di atti e condotte che di individuazione dell'identità di un ente".

CASS. CIV., sez. I, 18 agosto 2023, n. 24817

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 6.
Qualora, tuttavia, lo Statuto preveda l'autorizzazione della Giunta per l'esperimento di azioni giudiziarie, la presenza della stessa costituisce un atto necessario.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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