Rubriche

Con tre recenti sentenze emesse contro lo Stato italiano, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a parlare del diritto di visita del padre non garantito dalle giurisdizioni interne, che la Corte ha definito “un problema sistemico” del nostro paese (A. e altri c. Italia, par. 102).

In caso di separazione dei genitori, come riconosciuto dal diritto internazionale e dallo stesso Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, l’interesse che dovrebbe prevalere è il superiore interesse del minore, il quale dovrebbe essere protetto nella sua integrità fisica e psicologica anche attraverso il mantenimento, laddove possibile, di un legame paritetico con entrambi i genitori. Con la riforma del 2006 del Codice civile italiano è stata introdotta in Italia la disciplina relativa all’affidamento condiviso che prevede il diritto del figlio, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 16 gennaio 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques), Causa C-621/21, ECLI:EU:C:2024:47         

La Corte di Giustizia, nella composizione della Grande Sezione, si è pronunciata sulla possibilità e le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale a una donna vittima di violenza di genere. Essa ha, innanzitutto, chiarito che la Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sono qualificabili come «trattati pertinenti» cui, ai sensi dell’art. 78, par. 1, TFUE, la politica comune dell’Unione in materia di protezione internazionale deve essere conforme e nel rispetto dei quali deve essere interpretata, in particolare, la direttiva qualifiche. Inoltre, la Corte ha specificato che, alla luce delle condizioni esistenti in un paese di origine, possono essere considerate appartenenti a un gruppo sociale determinato, quale motivo di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne provenienti da tale paese considerate nella loro complessità, quanto gruppi più ristretti di esse che condividono una caratteristica comune quale, in particolare, l’aver posto in essere un comportamento particolarmente riprovato dalla società circostante, come l’aver rifiutato o l’essersi sottratte a un matrimonio forzato, al punto da essere socialmente escluse o soggette ad atti di violenza. La Corte ha altresì precisato che qualora la domanda di protezione si fondi sul timore di essere perseguitata da un soggetto non statale, non è necessario accertare un collegamento tra l’atto di persecuzione e uno dei motivi di persecuzione previsti dalla direttiva qualifiche (razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale), purché sussista un nesso tra uno dei suddetti motivi e la mancanza di protezione, da parte dello Stato, nei confronti dell’atto persecutorio. Da ultimo, la Grande sezione ha statuito che la minaccia effettiva, cui è esposta la richiedente nel paese di origine, di essere uccisa o subire atti di violenza, da parte di un membro della propria famiglia o della propria comunità di appartenenza, in ragione della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, è qualificabile come «danno grave» che può condurre al riconoscimento della protezione sussidiaria.

1. Suicidio assistito e attivismo regionale – Numerose sono ormai le Regioni che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato e ancora in attesa di una legge del Parlamento nazionale, si stanno attivando – attraverso interventi legislativi regionali – per fornire alle proprie strutture sanitarie indicazioni con riferimento alle procedure, ai tempi e ai ruoli per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente. La quasi totalità delle Regioni ha intrapreso questi percorsi su iniziativa legislativa popolare e, quindi, a fronte della raccolta di firme sulla base di un documento presentato dalla Associazione Coscioni con cui si sollecitano le Regioni a supplire con un proprio atto normativo al silenzio del legislatore nazionale.

Con la l.r. n. 36 del 19 dicembre 2023, originata dal disegno di legge n. 292, presentato dalla Giunta regionale in data 7 novembre 2023, la Regione Piemonte ha introdotto alcune modifiche alla l.r. 19 luglio 2023, n. 12 che disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta (di seguito anche “legge elettorale regionale”).

Si tratta di una modifica che interviene, a distanza di pochi mesi dall’approvazione del primo intervento organico della Regione Piemonte in materia elettorale, esaminato in una precedente scheda della presente Rubrica[1], con riferimento al quale si era peraltro reso necessario, per la presenza di alcuni errori materiali, un avviso di rettifica pubblicato nel BUR del 14 settembre 2023, n. 37.

Il Consiglio regionale del Piemonte ha provveduto, con legge 24 novembre 2023 n. 32, al riordino in un unico testo legislativo di tutte le disposizioni regionali relative al sistema della formazione professionale, del lavoro e dell’orientamento permanente, integrando – in una visione unitaria – le politiche regionali afferenti allo sviluppo e alla certificazione delle competenze professionali, all’orientamento, all’incremento dell’occupazione e all’inclusione socio-lavorativa.

L’intervento normativo organico in parola, definito “Testo unico” nel comunicato del Consiglio regionale[1], mira quindi a definire, attraverso una considerevole attività di semplificazione normativa operata mediante accorpamento e abrogazione integrale di undici leggi regionali e parziale di alcune leggi non settoriali, il nuovo sistema integrato delle politiche e dei servizi nelle materie de quibus.

1. La legge approvata da Regione Umbria il 15 febbraio 2024, n. 1 recante “Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21” conclude l’iter aggravato previsto per le modifiche statutarie iniziato con l’approvazione del testo in prima lettura il 27 giugno 2023 e riconsegna alla Regione uno Statuto in larga parte riformato sia nelle disposizioni programmatiche di principio, sia nella parte precettiva che interessa l’organizzazione regionale e il sistema delle fonti.

Periodo di riferimento: novembre 2023 – gennaio 2024

I. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato un rilevante provvedimento di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 7/24/CONS, rubricata «Linee-Guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito tavolo tecnico»[1]. Di seguito verranno illustrati i principali contenuti del provvedimento, evidenziandone contenuti e ambito applicativo.

II. Quanto al perimetro soggettivo del parametro regolamentare

Il provvedimento introduce un insieme di regole indirizzate agli influencer operanti in Italia ai quali si applicherà la disciplina del Testo unico Servizi Media audiovisivi. Pertanto, gli influencer sono considerati soggetti equiparati ai fornitori di servizi media audiovisivi. In altre parole, con le Linee guida si assiste a un processo di ulteriore assottigliamento della distinzione tra media tradizionale (in primis la televisione), piattaforme digitali e influencer, in un’ottica di convergenza delle regole che riflette, a sua volta, il dirompente e costante processo convergenza fra media. Come è noto, oggi le norme del Testo Unico sui Servizi di Media riguardano anche le piattaforme di condivisione video (YouTube e piattaforme simili). Con l’approvazione delle nuove Linee Guida sull’influencer marketing emerge un inedito paradigma che attribuisce a tale categoria la natura di media, estendendone una parte degli obblighi di natura regolamentare, ancorché tale estensione riguardi soltanto la categoria di influencer che abbia guadagnato un’audience sufficiente ampia[2].

Periodo di riferimento: dicembre 2023 – marzo 2024

1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato, non risultano adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “Garante”) atti normativi ovvero provvedimenti di carattere generale.

Si registra, tuttavia, un provvedimento particolarmente rilevante, adottato dal Garante il 21 dicembre[1] scorso che – a seguito delle numerose richieste di chiarimento ricevute – è stato sospeso[2] per le ragioni che vedremo in dettaglio più avanti. Si tratta del Documento di indirizzo “Programmi e servizi di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” (di seguito, “documento di indirizzo”). Come suggerito dallo stesso nomen iuris non si tratta di un atto binding – almeno nella forma – ma che si rivolge in modo precettivo ai Titolari del trattamento (datori di lavoro pubblici e privati) e che, a pieno titolo, si candida a inserirsi tra gli esempi di ricorso da parte del Garante alla «funzione provvedimentale per fini normativi»[3].

Accade, sovente, che gli atti di soft law (linee guida, documenti di indirizzo, provvedimenti interpretativi) che non hanno valore precettivo anticipino soluzioni normative o le orientino, talvolta però – come nel caso del documento di indirizzo in esame - gli atti emanati dalle Autorità Indipendenti si collocano nella zona grigia tra atti normativi in senso proprio e atti amministrativi generali[4]. È noto che gli atti qualificabili come soft law non implichino obbligo di applicazione da parte dei soggetti a cui si rivolgono, tuttavia, il documento di indirizzo de qua pone dei chiari obblighi in capo ai datori di lavoro pubblici e privati.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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