CASS. CIVILE, sez. I, 19 settembre 2023, n. 26801
La pronuncia richiama la pronuncia Cass., SS.UU, n. 12868 del 2005, ai sensi della quale, nell'attuale quadro costituzionale, lo statuto comunale “si configura, come la dottrina è generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare (...). Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione della esistenza stessa e della identità dell'ordinamento giuridico locale". Il rapporto tra fonte legislativa e statutaria, dunque, è ricomposto tramite il ricorso al criterio della gerarchia, limitatamente ai principi, ed a quello della competenza in rapporto a tutte le altre disposizioni di legge. Quella stessa pronuncia, peraltro, stabilì che "La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto - in applicazione del principio iura novit curia, discendente dall'art. 113 c.p.c. - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti".
La Corte rimarca che il vigente Statuto comunale della Città di Bari, nel dettare, al Titolo I, i Principi generali, definisce, all'art. 1, Bari come "comunità aperta", prevedendo, tra l'altro, che "1. La città di Bari, capoluogo della Regione Puglia, è una comunità aperta a uomini e donne, anche di diversa cittadinanza e apolidi. 2. Bari, luogo tradizionale di incontri e di scambi ha la vocazione di legare civiltà, religioni e culture diverse, in particolare quelle del Levante e quelle Europee". Il successivo art. 3, inoltre, elenca i Principi fondamentali, tra i quali è utile ricordare quelli di cui ai punti 2 (il Comune "Sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani, la cultura della pace, della cooperazione internazionale e dell'integrazione etnico-culturale, ispirandosi ai principi dell'unità e dell'integrazione dell'Unione Europea") e 8 (il Comune "Tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell'accoglienza, in conformità alle tradizioni storiche della città e alla sua vocazione di città aperta").
È innegabile, peraltro, che queste affermazioni di valori "non possono avere una portata solo retorica o di richiamo a trascorsi storici più o meno illustri e risalenti. (...) In generale, i richiami storici e teleologici contenuti in un testo normativo sono privi di immediato valore precettivo ma, se specifici, costituiscono un criterio sia di interpretazione di atti e condotte che di individuazione dell'identità di un ente".
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