Rubriche

Il nuovo regolamento della Consob in materia di crowdfunding

Con la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 la Consob, sentita la Banca d’Italia, ha adottato il “Regolamento in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del Tuf”.

L’adozione della delibera in questione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 10 giugno 2023, n. 134, fa seguito a una pubblica consultazione con il mercato che si è svolta dal 2 al 17 marzo 2023 (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito internet della Consob dedicata alle consultazioni concluse, https://www.consob.it/web/area- pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse).

In tal modo la Consob ha concluso, per quanto di propria competenza, il processo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 e alla direttiva (UE) 2020/1504, che hanno introdotto un regime normativo unico a livello europeo per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Con sentenza del 10 novembre 2022, la prima sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha condannato all’unanimità l’Italia per violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) per aver costretto i figli minorenni di I.M. a vedere il padre in incontri settimanali programmati nonostante questo fosse drogato e alcolizzato e fosse accusato di violenza domestica nei confronti della madre, I.M., ed esercitasse comportamenti violenti e minacciosi durante gli stessi incontri con i figli.

Il 5 dicembre 2022 il Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione civile, ha pubblicato la sentenza n. 17909/2022, nell’ambito della controversia che vede opposta l’associazione di promozione sociale CasaPound Italia (d’ora in poi “CasaPound”) alla società di diritto irlandese Meta Platforms Ireland Ltd (già Facebook Ireland Ltd, d’ora in poi “Meta”). Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte dal movimento neofascista CasaPound e, per l’effetto, ha revocato una precedente ordinanza cautelare a favore di quest’ultimo.

Con la sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, la Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite Civili è tornata ad occuparsi del riconoscimento del provvedimento straniero che attesta il rapporto filiale tra il cd. genitore d’intenzione e il bambino nato da maternità surrogata.

Di recente, tale materia è stata oggetto di numerose pronunce sia da parte delle più autorevoli Corti nazionali[1] che sovranazionali[2], dal momento che la maternità surrogata implica complesse questioni di diritto.

L’art. 281, paragrafo 2, TFUE prevede la possibilità di modificare lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea senza dover ricorrere alla procedura di revisione dei Trattati, benché lo stesso sia contenuto nel Protocollo n. 3 e abbia, pertanto, rango di diritto primario. La disposizione citata consente, in particolare, al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare tali modifiche deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

Lo scorso dicembre, la Corte di giustizia ha presentato una domanda ai sensi dell’art. 281, paragrafo 2, TFUE volta a introdurre due modifiche, entrambe animate dall’esigenza di ridurre il carico di lavoro della Corte stessa, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia e dell’efficace adempimento della funzione affidata a tale istituzione (ovvero, “[assicurare] il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati”: cfr. Articolo 19, par. 1, TUE).

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022, Ministre de la Transition écologique e Premier ministre (Responsabilité de l’État pour la pollution de l’air), causa 61/21[1], ECLI:EU:C:2022:1015

Nella sentenza Ministre de la Transition écologique, la Corte di giustizia, nella formazione della Grande sezione, si è pronunciata in via pregiudiziale, per la prima volta, circa le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro può essere ritenuto responsabile per i danni alla salute dei suoi cittadini, causati dalla violazione di obblighi discendenti dal diritto dell’Unione in materia ambientale. La Corte di giustizia ha, in particolare, valutato se la normativa dell’Unione in questione fosse preordinata ad attribuire diritti ai singoli. Essa tuttavia ha ritenuto che sebbene le misure considerate ponessero obblighi abbastanza chiari e precisi quanto al risultato che gli Stati membri dovevano assicurare, esse perseguivano un obiettivo generale di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso e pertanto non contenevano alcuna attribuzione esplicita o implicita di diritti la cui violazione potesse far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per i  danni causati ai singoli.

Premessa

La riforma del sistema giudiziario, attualmente in corso, è stata prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fra le cd. riforme orizzontali, quale riforma di contesto che interessa in maniera trasversale tutti i settori di intervento del Piano[1].

La prevista riforma interviene per migliorare la qualità e l’efficienza del sistema giudiziario ed individua alcuni ambiti di intervento prioritari quali la riforma del processo civile, la riforma del processo penale e la riforma del quadro normativo in materia di insolvenza. La disciplina di riforma risulta indubbiamente incentrata sull’esigenza di razionalizzazione e semplificazione delle procedure esistenti[2].

Per incrementare l’efficienza del sistema giudiziario, il Piano aveva indicato fra i principali obiettivi i seguenti: quello di portare a piena attuazione l’Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal d.l. n. 90 del 2014; di rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrando il personale delle cancellerie; di potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti; di garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne; di contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
Vai al programma

La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
Scarica la locandina

Giappichelli

Newsletter

Iscriviti alla newsletter dell'Osservatorio sulle fonti per essere aggiornato sulle novità.
Please wait

Sources of Law in the EU Member States

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633