Rubriche

Il 22 ottobre 2023 si sono svolte le elezioni provinciali nelle due Province autonome di Bolzano e Trento.

Nella Provincia di Bolzano, la Südtiroler Volkspartei (SVP) si è conferma partito di maggioranza assoluta, pur perdendo due seggi (da 15 a 13) rispetto alla legislatura precedente. I risultati elettorali hanno reso necessario un accordo di coalizione ampio, che oltre alla SVP vede coinvolti Die Freiheitlichen, Fratelli d’Italia, Lega Alto Adige Südtirol e La Civica.

Nella Provincia di Trento, il presidente uscente Maurizio Fugatti è stato confermato con il 51,82%. Le liste che lo sostenevano hanno conquistato, in virtù del premio di maggioranza, la maggioranza dei seggi consiliari

Con questa breve nota, ci proponiamo di segnalare gli aspetti più rilevanti dei rispettivi programmi, con particolare riferimento alle modifiche statutarie che i nuovi esecutivi provinciali intendono promuovere.

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra novembre 2023 e gennaio 2024, è consistita nell’approvazione di ben diciassette leggi, una sola delle quali è stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Si tratta della legge n. 1 del 2024 “Legge di stabilità regionale 2024-2026” impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024.

1. In primo luogo è impugnato l’articolo 8 contenente “Benefici retributivi a favore del personale dipendente di cui all’articolo 87 del CCRL 2016-2018” per violazione dell’articolo 97, primo e secondo comma, e dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica, confliggendo anche con le norme fondamentali e i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, in particolare con l’articolo 9 di detta legge, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale (Corte Cost., sentt. nn. 221 del 2013, 217 e 215 del 2012).

Il disegno di legge in materia di reati informatici e rafforzamento della cybersicurezza nazionale, di iniziativa governativa, è stato presentato in prima lettura alla Camera (C. 1717) in data 16 febbraio 2024 e mira a introdurre una serie di modifiche relative al rafforzamento delle funzioni di garanzia della cybersicurezza nazionale (artt. 1-10) e relative a una ridefinizione della normativa penale concernente i reati informatici che si possono configurare in questo settore (artt. 11-17).

Tale proposta normativa si inserisce in un contesto di sempre maggiore attenzione per i rischi correlati ai reati informatici e alla cybersicurezza nazionale rispetto a cui l’adozione della direttiva (UE) 2022/2555, cd. direttiva NIS2, superando e abrogando la precedente direttiva NIS, richiede di garantire un livello comune elevato di cybersicurezza nell’Unione, al fine di rispondere alle crescenti minacce poste dalla digitalizzazione e rafforzare la sicurezza dei soggetti coinvolti nel processo.

Tra il novembre 2023 e il gennaio 2024 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato si è trovata ad affrontare nuovamente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex art. 68, primo comma Cost. relativa alle opinioni espresse a mezzo social network da un senatore e dalla possibilità di contestualizzazione di queste ultime nell’ambito delle attività della Camera di appartenenza sotto il profilo della sussistenza del doppio nesso funzionale e temporale, così come definite dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

1. Gli ordini del giorno di istruzione al Governo[1] costituiscono, insieme alle mozioni e alle risoluzioni, uno strumento a disposizione dei singoli parlamentari per indirizzare la politica di Governo. Essi possono essere discussi e approvati nel corso di un procedimento legislativo ma anche in occasione dell’esame di altri atti di indirizzo e, per tale motivo, sono considerati atti parlamentari accessori.

Secondo la prassi consolidata in entrambi i rami del Parlamento, il rappresentante del Governo è chiamato a pronunciarsi sugli ordini del giorno di istruzione al Governo avendo a disposizione tre opzioni: può esprimere parere favorevole, parere contrario oppure accoglierli come raccomandazione. Nel primo caso, gli ordini del giorno non vengono posti in votazione, intendendosi soddisfatto l’obiettivo del presentatore, benché tali atti di indirizzo comportino un mero vincolo politico per il Governo; nel secondo caso, invece, il primo firmatario dell’atto, sempre che sia presente, può richiederne la votazione facendo esprimere l’Assemblea sulla questione posta all’attenzione del Governo; infine, nell’ipotesi in cui l’ordine del giorno sia accolto come raccomandazione il proponente può decidere se accettare il generico impegno assunto dal Governo a dar seguito all’atto oppure porlo in votazione lo stesso, con il rischio che venga respinto dall’Assemblea.

1. Una riforma «a due binari»

Nella seduta del 24 gennaio 2024 della Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati è stata presentata una proposta di modificazione al Regolamento di questo ramo del Parlamento, riguardante in particolare la razionalizzazione dei tempi degli interventi. La proposta è l’esito dell’istruttoria svolta dal «Gruppo di lavoro informale»[1], costituito dal Presidente Fontana nell’aprile del 2023 e composto, oltre che dai relatori Federico Fornaro (LeU) e Igor Iezzi (Lega), da un deputato componente della Giunta in rappresentanza di ciascun altro gruppo.

Tale istruttoria si inserisce all’interno del secondo procedimento di riforma del Regolamento, il c.d. «secondo binario»[2] , avviato nella riunione del 18 gennaio 2023, subito dopo l’approvazione, il 30 novembre dell’anno precedente, del primo pacchetto di riforme regolamentari riguardanti gli adeguamenti numerici conseguenti alla riduzione del numero dei componenti di Camera e Senato, portato rispettivamente a 400 e 200 dalla l. cost. n. 1 del 19 ottobre 2023[3].

Lo scorso 21 dicembre 2023, con decreto n. 434/2023, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (d’ora in avanti, “PNACC” o, in alternativa, “il Piano”)[1]. Sulla scorta di quanto già avvenuto in altri Stati membri dell’UE[2], anche l’Italia ha così provveduto a dotarsi di un programma di politiche di adattamento alla crisi climatica, destinate ad applicarsi sia nel lungo che nel breve periodo. L’adozione di tale provvedimento, a lungo caldeggiata[3], non poteva in effetti attendere oltre, sia alla luce del preoccupante innalzamento delle temperature raggiunto in Italia nel 2023[4], sia a fronte degli obblighi assunti a livello sovranazionale. L’Italia ha infatti da tempo aderito all’impegno di ridurre le emissioni inquinanti, nei termini delineati sia dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (anche nota con l’acronimo “UNFCCC”) del 1992[5] che dal Protocollo di Kyoto[6].

1. Premesse

Con la sentenza n. 613 pubblicata in data 8 gennaio 2024, la Corte Suprema di Cassazione Sezione Unite Civili si è pronunciata sul tema, di particolare rilevanza nomofilattica, attinente alla portata applicativa della disciplina recata dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ovvero del Regolamento UE n. 1215 del 2015 (Reg. Bruxelles I bis) in materia di azione di garanzia. In specie, le Sezioni Unite hanno risolto la questione inerente all’applicabilità (o meno) del criterio speciale di giurisdizione di cui all’art. 6, n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed all’art. 8, n. 2 del Regolamento n. 2012/1215/UE nel caso di azione di garanzia proposta non in via di chiamata in causa ma con domanda autonoma proposta in un separato giudizio.

1. Premesse

La Cassazione, con la sentenza n 3924 depositata il 13 febbraio, si pronunciava nuovamente sull’interpretazione e applicazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, in riferimento agli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. La vicenda riguardava, in particolare, il rapporto esistente tra la decisione del Tribunale italiano per i minorenni di immediato rimpatrio nella residenza abituale e le determinazioni di merito in punto di responsabilità genitoriale del Tribunale danese[1]

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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