Rubriche

Premessa

Il Governo ha presentato al Parlamento l’annuale relazione sullo stato di applicazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al 2022. La legge (n.246/2005, art.14, comma 10) prevede il termine del 30 aprile, ma non è stato possibile (almeno a me) accertarne la data della trasmissione alle Camere. La relazione non si occupa solo di AIR ma anche di VIR (valutazione di impatto della regolamentazione) e ATN (analisi tecnica normativa).

Di queste parti darò conto, tralasciando invece i succinti riferimenti alla formazione del personale statale su questi temi, all’ AIR e VIR a livello europeo e internazionale, delle autorità indipendenti e delle Regioni (solo in dieci hanno risposto alle richieste di dati del Governo).
Continuano i progressi in tema di AIR, documentati dalle relazioni del Governo iniziate nel 2006, proseguite nel 2007/2008 e 2009/2010, e seguite da dodici relazioni annuali, dal 2011 a quest’ultima del 2022.

Il 12 novembre 2023, alla scadenza del proprio mandato novennale, la professoressa Silvana Sciarra è cessata dalla carica di Giudice della Corte costituzionale[1]. Stante il divieto di prorogatio sancito dall’art. 135, comma 4° Cost.[2], oltre che l’ufficio di Giudice, Sciarra ha lasciato vacante l’incarico di Presidente della Corte costituzionale.

Come accaduto altre trentasei (36) volte dal 1956[3], la Corte costituzionale ha quindi provveduto a individuare al proprio interno un Presidente facente funzione, così da consentire la convocazione e lo svolgimento delle sedute nel periodo di vacanza del vertice del collegio. Ad assumere tale incarico è stato il professor Augusto Antonio Barbera[4].

Nella seduta del 13 dicembre 2023 del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati è stata deliberata una proposta di indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa che, nelle intenzioni dei proponenti, verrà condotta congiuntamente all’omologo organo istituito al Senato a partire da questa legislatura.

Nelle sedute dell’8 e del 15 novembre 2023, la Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati è stata chiamata ad esprimersi sulla vicenda della scissione del gruppo politico Azione-Italia Viva-Renew Europe. In questa occasione, la Giunta ha adottato un parere che integra, ulteriormente specificandolo, il noto parere del 22 maggio 2006 in materia di costituzione di gruppi in deroga al requisito numerico previsto dall’art. 14, c. 1 Reg. Cam., ai sensi del comma secondo della medesima disposizione.

1. Con la presentazione, il 1° marzo 2023, del Doc.II, n. 6, d’iniziativa del deputato Pastorino (Misto - +Europa), che riprende la proposta di modifica, già presentata dallo stesso Pastorino nella XVIII legislatura (doc. II, n. 21), si mira a introdurre la previsione del Codice di condotta ed i suoi contenuti essenziali nel Regolamento della Camera.

Il 22 settembre 2023 ha avuto inizio la XI Consiliatura del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) con l’insediamento dei 64 membri, che rimarranno in carica per il quinquennio 2023-2028. I suddetti componenti sono stati nominati con i Decreti del Presidente della Repubblica del 5 maggio, del 25 maggio e dell’8 settembre di quest’anno, nella misura di 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi, 17 rappresentanti delle imprese, 6 rappresentanti delle  associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e 10 esperti (dei quali due di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e otto di nomina del Presidente della Repubblica). Fatta salva quest’ultima categoria, la nomina avviene su designazione delle organizzazioni di rappresentanza, recepita poi in una proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La carica ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile: nella consiliatura in esame, sono stati 12 i membri confermati (18,75%), in maggioranza appartenenti alla categoria dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti (ben 7), ma si registrano anche tre rappresentanti delle imprese e due degli autonomi.

Titolo completo "Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono, quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta"

Sent. n. 177/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 28 luglio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 02/08/2023, n. 31

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 177 del 2023 la Corte costituzionale torna a confrontarsi con la legittimità di alcune disposizioni di attuazione della disciplina del mandato di arresto europeo, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 18 aprile 2023, C-699/21, E. D.L.), resa a seguito di rinvio pregiudiziale, che essa stessa aveva sollevato mediante l’ordinanza n. 216 del 2021.
In particolare, i Giudici della Consulta sono investiti dalla Corte d’appello di Milano della questione di legittimità degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, in riferimento tanto all’art. 3, quanto agli artt. 2, 32 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta».

Titolo completo "È dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la Corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo che legittimamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia"

Sent. n. 178/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 28 luglio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 02/08/2023, n. 31

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 178 del 2023 la Corte costituzionale torna a confrontarsi con la legittimità di alcune disposizioni di attuazione della disciplina del mandato di arresto europeo, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 6 giugno 2023, C-700/21, O. G.), resa in risposta del rinvio pregiudiziale che essa stessa aveva promosso per mezzo dell’ordinanza n. 217 del 2021.
Il Giudici della Consulta sono investiti dalla Corte d’appello di Bologna della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». La disposizione, identificabile specificamente nel comma 1, lett. c, dell’articolo citato sarebbe lesiva tanto degli «artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, all’art. 7 CDFUE, all’art. 8 CEDU e all’art. 17, paragrafo 1, PIDCP, quanto degli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, Cost.».

Titolo completo "È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione con cui sono sottratte alla propria giurisdizione domestica le controversie inerenti agli affidamenti di appalti banditi dall’Amministrazione interna"

Sent. n. 179/2023 – giudizio sull’ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato
Deposito del 28 luglio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 02/08/2023, n. 31

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è investita del giudizio per conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023, avverso le sentenze del Consiglio di Stato n. 4150 del 2021 e della Corte di cassazione n. 15236 del 2022, le quali hanno sottratto alla cognizione del giudice domestico le controversie in materia di affidamenti di appalti banditi dalla rispettiva Amministrazione interna.
Chiamata a pronunciarsi, in via liminare, sulla sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo del conflitto, la Corte rileva, in primo luogo, l’astratta legittimazione della Camera dei deputati a promuovere conflitto, in difesa delle proprie attribuzioni costituzionali, «tra le quali rientra il potere di adottare i regolamenti di cui all’art. 64 Cost. e, più in generale, le funzioni di cui agli art. 55 ss. Cost.». Così come parimenti legittimati a resistere nel conflitto sarebbero il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, in quanto competenti, in posizione di indipendenza e imparzialità, a dichiarare definitivamente la volontà del potere (giurisdizionale) a cui appartengono.
Seppur in sede di valutazione della mera ammissibilità del conflitto, la Corte ribadisce, in alcuni sintetici passaggi, quanto da essa astrattamente affermato sin dalla sentenza n. 120 del 2014, nell’indicare la via del conflitto, quale strumento deputato a sindacare la legittimità dell’estensione della copertura dell’autonomia parlamentare che si estrinseca per mezzo dell’uso del potere regolamentare e normativo, fondato nell’art. 64 Cost.
La decisione costituisce, dunque, un ulteriore (e non definitivo) tassello nella spinosa vicenda dell’autodichia parlamentare, nella specie di quella relativa ai “soggetti terzi” rispetto al personale dipendente.

Fascicolo n. 2/2024

Seminario Tosi 2025

Scadenza domande: 8 novembre 2024
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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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