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CONS. STATO, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297
Secondo la costante giurisprudenza in materia (ex multis Cons. Stato sez. V, 02/05/2023, n. 4459; Cons. Stato, sez. II, 11/07/2020, n. 4474; conforme, III, 29/05 2015, n. 2697) i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 6 ottobre 2023, n. 5440

Il provvedimento impugnato si qualifica, nel richiamo all’art. 54 TUEL, come ordinanza contingibile e urgente, misura extra ordinem e di chiusura prevista nei casi in cui sia necessario provvedere senza indugio nella ricorrenza di casi non normati ovvero caratterizzati da imprevista urgenza.
L’art. 54 del TUEL, in particolare, consente al sindaco, quale ufficiale del Governo, di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Al riguardo, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, le ordinanze contingibili e urgenti richiedono, quali presupposti, la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica e privata incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, la provvisorietà e temporaneità dei loro effetti, la proporzionalità complessiva dei provvedimenti nel rapporto tra il pericolo che si intende fronteggiare e il contenuto della misura imposta, che non deve esorbitare dal minimo esigibile per scongiurare il pericolo.

Periodo di riferimento: luglio 2023 – ottobre 2023

 1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due nuovi provvedimenti di natura regolamentare, vale a dire: la Delibera n. 189/23/CONS, recante «Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/cons»; nonché la Delibera  n. 194/23/CONS, recante «Modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi e per l’attuazione dell’articolo 42, comma 9, del TUSMA con riferimento alle piattaforme di condivisione di video».

Nelle pagine seguenti si illustreranno brevemente iter di approvazione e contenuti dei citati provvedimenti regolamentari.

Periodo di riferimento: luglio 2023 – novembre 2023

 1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato, non risultano adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) atti normativi ovvero provvedimenti di carattere generale.

Tuttavia, si ritiene di dare conto in questa sede della pubblicazione del “Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale” (di seguito “Decalogo”). Con questo documento il Garante si propone di fare chiarezza sui trattamenti di categorie particolari di dati, tra cui rilevano quelli sulla salute, svolti da soggetti che perseguono compiti di interesse pubblico, nell’ambito dell’erogazione di servizi sanitari attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale.

1. Con la sentenza del 6 ottobre 2023, n. 14973, Il Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione Seconda Stralcio, con riferimento alla disciplina delle regole di comportamento delle imprese di assicurazione, ha ribadito il principio dell’ammissibilità dell’eterointegrazione delle norme primarie, non risultando sempre necessaria l’emanazione di relative norme di attuazione. Principio che, del resto, era stato già affermato con la sentenza del TAR Lazio, sez. II ter, n. 1598/2018 (a suo tempo schedata nel n. 2/2018 di questa Rivista), successivamente confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 5468/2020 (a suo tempo schedata nel n. 3/2020 di questa Rivista).

Il 1 marzo 2023 la XIV Commissione della Camera, Politiche dell’Unione europea, ha approvato un parere contrario sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7) (COM(2022)586 final). Il parere (doc. XVIII-bis, n. 2), che interviene a quasi un anno dall’adozione della proposta da parte della Commissione europea – e, pertanto, ben aldilà del termine di otto settimane fissato dall’art. 6 del protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona –, si segnala per l’intreccio dei rilievi opposti sulla violazione dei due principi e sul merito. In particolare, nel testo del parere sembra operarsi una qualche confusione tra il principio di sussidiarietà e quello di proporzionalità. Si riconosce che la proposta interviene su una materia già regolata dall’UE, ma si critica l’aggiunta di ulteriori parametri per l’innovazione tecnologica e produttiva del settore automobilistico. Per la XIV Commissione, non si ravvisa un reale valore aggiunto nelle modifiche legislative, poiché lo sforzo di adeguamento richiesto alle imprese automobilistiche, anche in termini di costi, sarebbe solo minimamente compensato da una riduzione delle emissioni di CO2, valutazione che sembrerebbe ricordare più da vicino l’operazione di balancing propria del test di proporzionalità piuttosto che un problema di esercizio delle competenze dell’Unione, tipico dei rilievi sulla sussidiarietà. Seguono poi altre osservazioni sul merito della proposta, in particolare sulla tempistica di attuazione del regolamento e sulle prospettive di una riforma di maggior respiro del settore, anch’essa in via di esame. 

Nel corso della seduta del 14 marzo 2023, la 4a Commissione permanente del Senato – all’esito di una vivace discussione fra le forze di maggioranza e di opposizione – ha concluso l’esame del progetto di regolamento n. COM(2022) 695, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento delle decisioni e l’accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione nonché la creazione di un certificato europeo di filiazione.

La 4a Commissione ha espresso un parere motivato ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati europei, ritenendo incompatibili con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità la previsione di un obbligo di riconoscimento (e di conseguente trascrizione) di una decisione giudiziaria o di altro atto pubblico emessi da un diverso Stato membro attestanti l’esistenza di un rapporto di filiazione. Precisamente, il parere del Senato contesta l’estensione di tale obbligo anche alla specifica ipotesi della maternità surrogata, consentendo agli Stati membri di invocare il limite dell’ordine pubblico soltanto caso per caso e non anche in via generale. Il parere richiama una pronuncia della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 38162 del 30 dicembre 2022), la quale – in virtù della clausola dell’ordine pubblico – ha negato la trascrivibilità automatica del provvedimento straniero di attestazione della genitorialità derivante dalla maternità surrogata. Ad avviso della 4a Commissione, in relazione all’ambito della maternità surrogata, una tutela alternativa ed equivalente del minore può essere assicurata anche mediante strumenti diversi da quelli individuati dal progetto di regolamento, ad esempio attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari già previsto nell’ordinamento italiano dall’art. 44 della legge n. 1984 del 1983.

Come si legge nel parere, la risoluzione della 4a Commissione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 234 del 2012.

A seguito dell’approvazione dello schema di risoluzione proposto dal Presidente della 4a Commissione non si è proceduto alla votazione delle tre altre proposte di risoluzione presentate dai gruppi di opposizione, tutte contenenti valutazioni positive circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

Nel corso della seduta del 15 marzo 2023, la 4a Commissione permanente del Senato ha concluso l’esame delle proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689 in materia di parità di trattamento e pari opportunità in ambito lavorativo. In particolare, le proposte di direttiva mirano a rafforzare l’indipendenza ed i poteri dei c.d. Organismi per la parità, attraverso la previsione di una serie di requisiti minimi e vincolanti per tutti gli Stati membri.

In precedenza, le proposte di direttiva erano state oggetto di rilievi critici da parte del Parlamento lituano.

Ad avviso della 4a Commissione permanente del Senato, il progetto di atto legislativo – pur rispettando il principio di sussidiarietà – appare in contrasto con quello di proporzionalità. La proposta finisce infatti per incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurando un procedimento alternativo a quello ordinario (art. 9, par. 5), ancorché non escludente il ricorso alla giurisdizione ordinaria (art. 6, par. 3 e art. 7) e ancorché non necessariamente vincolante (art. 8, paragrafo 4). In particolare, risulterebbe non proporzionata la previsione che gli Stati membri debbano assicurare agli Organismi nazionali poteri di indagine autonomi, per l’accertamento dei fatti, con «diritti effettivi di accesso alle informazioni» (art. 8, par. 1 e 2). Ciò rappresenterebbe una distonia rispetto ai principi dell’ordinamento italiano, nell’ambito del quale le indagini sono disposte dall’autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria, nel quadro di un procedimento disciplinato dalla legge e da un complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa.

La mancanza di proporzionalità risulta inoltre amplificata sia dal potere degli Organismi di poter agire di propria iniziativa (art. 8, par. 1), sia da quello di ricorrere alla giustizia ordinaria, amministrativa o civile, per far valere le proprie decisioni adottate a seguito dell’accertamento dei fatti raggiunto mediante le predette indagini (art. 9, par. 2, lett. a). 

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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