L’art. 4 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 24 recante Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n.19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative, approvata il 22 maggio u.s. dal Consiglio Regionale della Calabria, ha apportato una significativa modifica all’articolo 5, co. 3, della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 (Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni).
La previgente formulazione del novellato comma prevedeva che l’istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione di uno o più comuni, dovesse essere preceduta da un referendum “sulle delibere consiliari di fusione”. L’intervento normativo in parola sostituisce l’inciso poc’anzi richiamato con la parola “consultivo”, in tal modo specificando la natura del referendum ed espungendo il riferimento alle delibere di fusione dei Consigli comunali.
L’obiettivo politico perseguito dal legislatore regionale sarebbe, secondo alcuni[1], quello di accelerare il progetto di fusione che riguarda Cosenza, Rende e Castrolibero (c.d. “Grande Cosenza”). Si tratta del più recente progetto di accorpamento fra comuni della Regione Calabria, che ha visto concretizzarsi la prima esperienza di fusione nel 1968 – ancor prima della formale istituzione dell’ente regionale – con la costituzione del Comune di Lamezia Terme, in seguito alla soppressione dei comuni di Nicastro, Sambiase e Santa Eufemia Lamezia in provincia di Catanzaro, ad opera della legge 4 gennaio 1968, n. 6.
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1. Con l’approvazione delle Delibere nn. 164, 180, e 279 rispettivamente del 17 aprile, 27 aprile e 15 maggio 2023 la Giunta di Regione Lombardia si è occupata di disciplinare l’acquisizione e l’avvio di procedure di telemedicina nel territorio lombardo, nella cornice delle riforme e degli investimenti previsti dalla Missione 6 «Salute» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Missione 6 (di seguito, per brevità, M6) si articola, infatti, nella Componente 1 dedicata alle «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale» e nella Componente 2 diretta all’«Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario». È proprio nell’alveo della Componente 1, Riforma 2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina» che può rinvenirsi l’Investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» da cui originano gli interventi della Giunta lombarda.
2. Appare quindi necessario dar conto dei diversi soggetti che cooperano nell’attuazione di tale investimento, partendo dalle indicazioni del PNRR. Il Piano individua come titolare di tutti gli interventi della M6 il Ministero della Salute e, specificatamente per l’Investimento 1.2.3, subentra in qualità di organo decisionale responsabile anche il Ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale. Ulteriori ruoli di rilievo spettano poi ad Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), che è soggetto responsabile per l’attuazione e, infine, alle Regioni, che si configurano quali soggetti attuatori con un margine di apprezzamento in tema di programmazione. Tale attività programmatoria si estrinseca nei Piani Operativi Regionali (di seguito, POR) e nei c.d. Action plan, che contengono il cronoprogramma di ogni singola linea di investimento.
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CASS. CIVILE, sez. I, 14 marzo 2023, n.7335
La rappresentanza processuale del comune spetta istituzionalmente al sindaco, di modo che nessuna deliberazione della giunta comunale è richiesta per la validità del conferimento del mandato difensivo, salvo che esista nello statuto comunale esplicita disposizione in tal senso, ma sarebbe stato onere della parte eccipiente fornire congrua documentazione al riguardo, essendo escluso che incomba sul Comune l'onere di produrla, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali.