Rubriche

Il lungo e quanto mai incerto percorso di adesione formale dell’Unione alla Cedu ha raggiunto recentemente una tappa significativa davvero non scontata. Il 17 marzo scorso è stato concluso un nuovo progetto di accordo grazie al quale l’ipotesi di un’adesione torna ad essere una prospettiva realistica[1].

L’art. 6, par. 2, TUE[2] stabilisce un vero e proprio obbligo a carico dell’Unione di procedere in questa direzione e, in infetti, un primo tentativo si era registrato già all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Come si ricorderà, il negoziato protrattosi per circa tre anni aveva portato nel luglio del 2013 all’adozione del primo progetto di accordo di adesione. Quest’ultimo, sottoposto dalla Commissione al vaglio della Corte di giustizia, attraverso lo strumento previsto dall’art. 218, par. 11, TFUE, era stato dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione. Per il suo contenuto, il parere 2/13[3] ha costituito una battuta di arresto di portata tale da determinare l’abbandono del negoziato per circa sei anni, facendo addirittura dubitare della possibilità di realizzare l’adesione formale alla Cedu. La finalizzazione del nuovo progetto di accordo è dunque un risultato provvisorio ma di assoluta rilevanza nel quadro dei rapporti dell’Unione con la Convenzione.

Sentenza della Corte di giustizia del 17 maggio 2023, BK e ZhP (Suspension partielle de la procédure au principal), causa 172/22, ECLI:EU:C:2023:416

Nella sentenza BK, la Corte di giustizia ha chiarito se e a quali condizioni il giudice del rinvio possa continuare a esaminare la causa di cui è investito, anche dopo aver sollevato un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia e in attesa della sua pronuncia.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 6 giugno 2023, O.G., Causa C‑700/21, ECLI:EU:C:2023:444

La Grande Sezione della Corte di Giustizia, pronunciandosi a seguito di un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte costituzionale italiana, ha affermato che il principio di uguaglianza dinanzi alla legge di cui all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osta alla normativa di uno Stato membro che limita il beneficio di un motivo facoltativo di non esecuzione del mandato d’arresto europeo ai cittadini nazionali e di altri Stati membri, escludendo invece in modo automatico qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, senza che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa valutare i legami di tale cittadino con detto Stato membro. La Corte di giustizia ha altresì precisato che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, al contrario, poter procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione del cittadino di paese terzo destinatario del mandato (legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici, natura, durata e condizioni del soggiorno). Questa valutazione deve condurre a stabilire l’esistenza di un sufficiente grado di integrazione del cittadino di paese terzo nello Stato ospitante, cosicché l’esecuzione in detto Stato membro della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà ad aumentare le sue successive possibilità di reinserimento sociale.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 18 aprile 2023, E.D.L., Causa C‑699/21, ECLI: ECLI:EU:C:2023:295

La Grande Sezione della Corte di Giustizia, statuendo in seguito a rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte costituzionale italiana, si è nuovamente pronunciata sul rapporto tra fiducia reciproca e tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, sulla situazione in cui la protezione di tali diritti impone di non eseguire un mandato di arresto europeo per una ragione non prevista dalla decisione quadro in materia. La pronuncia riguarda, nello specifico, l’ipotesi in cui il ricercato sia affetto da una grave patologia cronica e di durata indeterminata e la consegna possa esporlo al rischio di subire una riduzione significativa della sua aspettativa di vita o un deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, tali da configurare un trattamento disumano e degradante vietato dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La Grande Sezione ha, innanzitutto, precisato che un’interpretazione della decisione quadro alla luce di tale disposizione, impone di ritenere che, nell’ipotesi richiamata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta a sospendere temporaneamente la consegna e richiedere all’autorità emittente garanzie volte a evitare il materializzarsi del suddetto rischio. Qualora, alla luce delle informazioni ricevute, tale rischio non possa escludersi entro un termine ragionevole, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà rifiutare di dare esecuzione al mandato.

Premessa
L’esperienza della XIX legislatura della Repubblica italiana ha inizio in data 13 ottobre 2022. Questa legislatura rappresenta la prima a vedere applicati gli effetti derivanti dall’esito positivo del referendum costituzionale del 2020 sul cd. “taglio dei parlamentari”. Gli equilibri del nuovo Parlamento sono stati, pertanto, ridisegnati dalla riduzione del numero dei parlamentari (400) e dei senatori (200, a cui si aggiungono i senatori a vita), quest’ultimi eletti da un corpo elettorale più ampio di quello precedente e facente riferimento a giovani con meno di 25 anni. Il primo esecutivo della XIX legislatura, governo Meloni, ha prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica il 22 ottobre 2022.

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Con la Legge Costituzionale n. 2 del 7 novembre 2022, recante “Modifica all’art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’Insularità” è stato inserito un nuovo comma nell’articolo 119 della Costituzione: «la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità».

Tale innovazione mira a promuovere e garantire le peculiarità di tali territori sotto molteplici profili quali quello storico e naturalistico (cfr. https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/pubblicata-la-legge-costituzionale-sullinsularita/). Indubbiamente tali territori scontano problemi demografici nonché di collegamento territoriale, ciò che può incidere sull’esercizio di libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione. Tale previsione mira a garantire l’effettività dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della eguaglianza sostanziale, nonché dei doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. Tale previsione potrà quindi rappresentare un parametro per valutare la legittimità delle leggi ed il legislatore dovrà tener conto della riforma in vari ambiti: infrastrutture, fiscalità, trasporti, finanziamenti maggiori per la garanzia dei servizi pubblici.

 Periodo di riferimento: marzo-luglio 2023

Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65. 

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego). 

La norma è volta a scoraggiare le dichiarazioni di appartenenza “di comodo”, prevedendo che coloro che aspirano all’assunzione nel pubblico impiego, sostengano almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali del concorso, nella lingua del gruppo linguistico al quale appartengono o sono aggregati.Tale previsione non trova applicazione per gli aspiranti appartenenti o aggregati al gruppo linguistico ladino, per i quali resta ferma la facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca.

Da febbraio a giugno 2023 il Consiglio regionale sardo ha approvato 4 leggi.

Con la legge regionale del 14 aprile 2023, n. 3, è stata ratificata, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l’intesa tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome

Con la successiva legge n. 4, sempre del 14 aprile 2023, sono state approvate modifiche all’articolo 5, comma 25, della legge regionale n. 1 del 2023 in materia di misure di sostegno a favore dei soggetti sottoposti a trapianto.

Invece, la legge regionale 5 maggio 2023, n. 5, reca disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria primaria.

Infine, con lege regionale 19 maggio 2023, n. 6, sono state approvate disposizioni in materia di indebitamento delle aziende del Sistema sanitario, di attuazione di programmi europei e abrogazione di norme.

 

 

Periodo di riferimento: novembre 2022-febbraio 2023

Legge regionale 21 aprile 2023, n. 2 – Disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all'attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Legge regionale 24 aprile 2023, n. 3 – Disciplina del canone annuale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico

Legge regionale 15 maggio 2023, n. 4 – Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

Legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 – Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni

Legge regionale 25 maggio 2023, n. 6 – Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2022

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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