Rubriche

T.A.R. SARDEGNA, Cagliari, 20 gennaio 2023, n. 26; 20 gennaio 2023, n. 27
Il Collegio reputa sussistente la denunciata violazione dell’art. 10 dello Statuto del Comune di Narcao, secondo cui “Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. (Prec. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti)”.

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 2 novembre 2022, n.1055

È precluso alle amministrazioni comunali di introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale.

T.A.R. TOSCANA, Firenze, 29 novembre 2022, n.1380

L'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 allo scopo di fronteggiare una situazione di pericolo non ha carattere sanzionatorio, né implica alcun accertamento in ordine all'individuazione di eventuali responsabilità, con la conseguenza che deve essere indirizzata nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo; e tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina. Questo comporta che l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, rimanendo, nondimeno, impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell'intervento urgente, che competerà agli effettivi responsabili della situazione.

CONS. STATO, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9846

Il potere di urgenza, di cui agli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, può essere esercitato solo rispetto a circostanze di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti un'effettiva minaccia per la pubblica incolumità, e unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni; tali presupposti non ricorrono laddove il Sindaco possa far fronte alla situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri.

CONS. STATO, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 1390

Le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo (o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato), la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846).

CONS. STATO, sez. IV, 2 marzo 2023, n. 2208

Com’è noto le ordinanze di necessità ed urgenza presuppongono in generale, per costante giurisprudenza, che ci si trovi di fronte ad una situazione di pericolo non fronteggiabile con mezzi ordinari: per tutte, C.d.S. sez. IV 25 marzo 2022 n.2193 e sez. V 12 giugno 2017 n. 2847. Per quanto riguarda più specificamente il caso di specie, l’esercizio del relativo potere non è precluso dall’esistenza di una serie di rimedi tipici per far fronte alle situazioni di emergenza di una data specie, in particolare dai rimedi previsti dal d. lgs. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, essendo del tutto possibile che nel caso concreto questi rimedi risultino inadeguati (in proposito, per tutte, C.d.S. sez. IV 26 giugno 2021 n.4802, in particolare al § XII 4.3, sez. IV 31 maggio 2021 n.4145, relativa proprio ad un caso di rifiuti abbandonati, e sez. IV 1 giugno 2021 n.4200, relativa ad un caso di compresenza, nello stesso sito, di una situazione di inquinamento e di una distinta situazione di abbandono di rifiuti).

CONS. STATO, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2518

L’ordinanza sindacale non fa riferimento alcuno agli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né tanto meno a situazioni di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica. Per tali ragioni essa non può pertanto essere ricondotta alle attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo ai sensi delle medesime disposizioni.

Sentenza 20/2023 – La sentenza in epigrafe decide un ricorso in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti dell’intera legge della Regione Molise 23 giugno 2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. In ordine all’ampiezza dell’impugnazione la Corte, richiamando la propria giurisprudenza (Corte cost. sent.247/2018; sent.194/2019; sent.128 e 143 del 2020), apprezza come l’impugnazione “in blocco” della legge deve essere considerata ammissibile quando, come nel caso di specie, le discipline legislative interessate siano «caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure».

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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