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La riduzione del numero dei parlamentari comporta la necessità di modificare i regolamenti parlamentari. Quello del Senato è già stato modificato il 27 luglio e prevede (finalmente) la istituzione anche al Senato del Comitato per la legislazione. Questo il testo dell’art. 20 bis:

È noto che il regolamento del Senato, già dal 2017, affianca al requisito numerico per la costituzione dei gruppi parlamentari una condizione politico-elettorale. Alla luce della più recente modifica, approvata il 27 luglio 2022, al Senato il requisito numerico per la costituzione dei gruppi parlamentari è stato abbassato da dieci a sei senatori, mentre la condizione politico-elettorale richiede la corrispondenza del gruppo a «un partito o un movimento politico, anche risultate dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni al Senato propri candidati con lo stesso contrassegno e che abbia eletto almeno un senatore».

L’inizio della XIX legislatura è certamente caratterizzato da un chiaro cleavage tra maggioranza e opposizioni. Sin dal giorno successivo ai risultati elettorali, è emerso chiaramente come uno dei temi della legislatura sarà costituito dall’interrogativo sul se (e, eventualmente, sul come) le opposizioni, presentatesi divise in campagna elettorale, procederanno o meno a coordinarsi. Uno dei primi banchi di prova in questo senso, anche per misurare l’effettività di un qualche “statuto dell’opposizione”, è certamente costituito dalla elezione delle Presidenze degli organi parlamentari, specie alla luce della possibilità – circolata nel dibattito pubblico, ma poi non verificatasi nei fatti – di lasciare a un esponente di opposizione la Presidenza di una delle Assemblee.

Il 15 novembre 2022 la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati, dando seguito a un ordine del giorno presentato dalla deputata Sportiello (M5S), accolto in occasione della discussione del bilancio interno nella seduta del 27 luglio 2022, ha approvato un parere alla luce del quale le deputate madri potranno allattare i propri figli e le proprie figlie, entro il primo anno d’età, nel corso delle sedute.

Il parere si inserisce in un percorso teso al progressivo riconoscimento dei diritti delle deputate madri, che tuttavia risulta avviato solo negli ultimi anni. In questo ambito, infatti, non erano riconosciute specificità o tutele particolari fino a tempi assai recenti.

La figura del collaboratore parlamentare, nonostante assuma particolare rilevanza nel coadiuvare il deputato o il senatore nello svolgimento del suo mandato, è da sempre stata oggetto, in Italia, di una tutela alquanto lacunosa. È un tema lungamente affrontato e oggetto di confronto tra la categoria e le istituzioni interessate. Più volte è stato oggetto di specifici ordini del giorno proposti in sede di approvazione del bilancio interno delle Camere. Tuttavia, si è arrivati ad avere una disciplina del ruolo, delle mansioni e del trattamento economico del collaboratore parlamentare solo al termine della XVIII legislatura e limitatamente alla Camera dei deputati.

1. Il passaggio tra la XVIII e la XIX legislatura si è realizzato in un delicato frangente sia per la necessaria attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia perché si inserisce nella fase iniziale del più ampio procedimento che dovrebbe portare all’approvazione della legge di bilancio. Per questo ha ricoperto una particolare importanza l’istituzione, seppure per un periodo tutto sommato breve, delle Commissioni speciali per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo.

Nel periodo che è intercorso tra la convocazione della prima seduta delle nuove Camere (13 ottobre 2022) e l’istituzione delle Commissioni permanenti competenti per materia (che si è completata a metà del mese successivo) il Parlamento ha dovuto garantire l’esame e l’eventuale approvazione degli atti urgenti che sono stati adottati dal Governo.

1. Un tema che merita attenzione è il fatto che, durante il passaggio tra una legislatura e un’altra, a causa dei fisiologici tempi di organizzazione dei vari uffici, la tutela giurisdizionale garantita dalle Camere mediante gli organi di autodichia potrebbe risentirne. Per questo motivo, sia alla Camera che al Senato “al fine di garantire la necessaria continuità della tutela giurisdizionale, i componenti della Commissione Contenziosa e del Consiglio di Garanzia del Senato [e della Commissione giurisdizionale alla Camera] della scorsa Legislatura esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti”. La particolarità è che i membri degli organi giurisdizionali continuano a svolgere le proprie funzioni anche se non rieletti parlamentari, determinandosi una particolare forma di prorogatio della funzione, distinta dalla cessazione della carica di parlamentare (come, per esempio, è accaduto al Presidente della Commissione conteziosa al Senato), con una ultrattività dei poteri nell’organo giurisdizionale. Occorre notare che con questo meccanismo, per un breve periodo, un soggetto esterno al Parlamento si trova a poter giudicare su questioni interne alle Camere (come segnalato dal deputato Fiano nella seduta della Giunta del Regolamento del 10 marzo 2021). Con questa ultrattività, Camera e Senato hanno tentato di garantire la continuità giurisdizionale ed evitare ulteriori disparità di trattamento rispetto alle giurisdizioni ordinaria o amministrativa, che non conoscono interruzioni

Fascicolo n. 2/2024

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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