Rubriche

CONS. STATO sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8894

Ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. a) della l. n. 36/2001: "Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12".

T.A.R. ABRUZZO, Pescara, 02 luglio 2022, n. 291

L'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 d.lgs. /2000 (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione - non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento, condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, sez. III, 01 settembre 2022, n. 2294

L'ordinanza sindacale ex art. 54 d.lg. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) è legittimamente emanabile anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell'emanazione dell'atto della situazione di pericolo. La circostanza che la situazione di pericolo sia protratta nel tempo non rende, dunque, illegittima l'ordinanza contingibile e urgente dal momento che in determinate situazioni, al pari di quella accertata come ricorrente nella presente fattispecie (pericolo di caduta di massi sulla strada pubblica), il trascorrere del tempo non elimina da sé il pericolo, ma può, per contro, aggravarlo. La situazione di pericolo deve essere, in definitiva, attuale rispetto al momento dell'adozione del provvedimento.

CONS. STATO, sez. V, 9 settembre 2022, n. 7885

Le motivazioni dell'ordinanza sindacale chiariscono che la situazione di pericolo e degrado riguardava l'intero fabbricato, senza possibilità di distinguere tra le varie unità immobiliari, sia per la vetustà e il degrado delle strutture e degli impianti (non a norma), sia a ragione del fatto che il fabbricato costituisse teatro di molti episodi criminosi, costituendo fonte di grave pericolo per la collettività.

CONS. STATO, sez. V, 15 settembre 2022, n. 8013; 15 settembre 2022, n. 8014; 26 settembre 2022, n. 8236; 26 settembre 2022, n. 8237; 26 settembre 2022, n. 8239; 26 settembre 2022, n. 8240

Le problematiche concernenti la disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale gioco autorizzate costituiscono un terreno particolarmente sensibile e delicato nel quale confluiscono e devono essere adeguatamente misurati una pluralità di interessi - sia privati dei gestori delle sale che, in quanto titolari di una concessione con l'amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, tendono a perseguire la massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei loro investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell'apertura dell'esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza e il principio dell'affidamento, ingenerato proprio dal rilascio dei titoli, concessorio e autorizzatorio, necessari alla tenuta delle sale da gioco - sia, soprattutto pubblici e generali, non contenuti in quelli economico- finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall'autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell'affollamento dei frequentatori) e alla salute pubblica, quest'ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia; è pertanto legittima l'ordinanza sindacale che stabilisce per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a quattro ore complessive di interruzione quotidiana di gioco (Consiglio di Stato sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223).

CONS. GIUST. AMM. Sicilia sez. giurisd., 04 ottobre 2022, n. 990

Il Collegio rileva che numerosi sono gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a disposizione del Comune per rivendicare la demanialità di un bene o per acquisire al patrimonio pubblico il territorio necessario a garantire gli interessi pubblici, a partire dal diritto di tutti i cives di potere liberamente usufruire del mare.
Tra questi strumenti non rientra l'ordinanza contigibile e urgente che non può avere l'effetto di un accertamento costitutivo della demanialità di un bene immobile o del disconoscimento della sua natura di bene immobile privato.

 

CONS. STATO, sez. III, 18 ottobre 2022, n. 8843

L'art. 50 del Testo unico degli enti locali, approvato con il d. lgs. n. 267 del 2000, attribuisce al Sindaco, nella qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Per la straordinarietà del potere riconosciuto, l'ordinanza extra ordinem si deve basare su un adeguato supporto motivazionale corredato da un'adeguata istruttoria, sulla base dei dati tecnici in possesso dell'amministrazione, da condursi secondo un accertamento fondato su prove concrete e non su mere presunzioni (cfr Cons. di St., sez.VI. 13 giugno 2012, n. 3490).

 

CONS. STATO, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178

È confermato l'orientamento (ex multis Cons. Stato, V, 22 marzo 2016, n. 1189) in base al quale solo a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l'incolumità dei cittadini potrebbe giustificarsi l'eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l'utilizzazione di provvedimenti extra ordinem; in particolare, sulla necessità che il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti - mezzo per far fronte a situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi approntati dall'ordinamento - sia suffragato da istruttoria e motivazione adeguate la giurisprudenza è costante (cfr. Cons. Stato, III, 29 maggio 2015, n. 2697; V, 23 settembre 2015, n. 4466, 2 marzo 2015, n. 988, 25 maggio 2012, n. 3077, 20 febbraio 2012, n. 904; VI, 5 settembre 2005, n. 4525).
L'ordinanza sindacale impugnata ometteva di chiarire per quale motivo la situazione di fatto su cui andava ad incidere - non generatasi all'improvviso ma venutasi a delineare nel corso degli anni - non potesse essere (sempre che ne sussistessero i presupposti) affrontata con i mezzi ordinari.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
Vai al programma

La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
Scarica la locandina

Giappichelli

Newsletter

Iscriviti alla newsletter dell'Osservatorio sulle fonti per essere aggiornato sulle novità.
Please wait

Sources of Law in the EU Member States

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633