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Con legge regionale 8 agosto 2022, n. 18, Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, (BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022), il Consiglio regionale lombardo ha apportato alcune modifiche alle funzioni, alle attività e alle forme di coordinamento di organi di tutela e garanzia regionali. Precipuo scopo dell’intervento, dichiarato in apertura della legge all’art. 1, è infatti quello di operare una sistematizzazione delle diverse figure di tutela previste in ambito regionale, alcune delle quali di recentissima istituzione. Gli organi coinvolti dalla riorganizzazione sono, in particolare, il Difensore regionale (legge regionale 6 dicembre 2020, n. 18), il Garante per l’infanzia e l’adolescenza (legge regionale 30 marzo 2009, n. 6), il Garante per la tutela delle vittime di reato (legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22) e il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità (legge regionale 24 giugno 2021, n. 10).

I Consigli regionali della Toscana e dell’Emilia Romagna hanno recentemente modificato i propri regolamenti interni riguardo alla partecipazione dei membri alle sedute da remoto.

In particolare si tratterà qui delle previsioni introdotte con i regolamenti n°33 del 31 maggio 2022 in Toscana e con la deliberazione dell’Assemblea legislativa n°82 del 24 maggio 2022 in Emilia Romagna.

1) Lo scorso 17 giugno 2022 è entrata in vigore la legge statutaria della regione Toscana che ha introdotto la figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale.

Legge questa che permette alla regione Toscana di adeguare la composizione del proprio Esecutivo a quanto già previsto da altri statuti ordinari. Il sottosegretario non è una figura prevista presso tutti gli ordinamenti regionali e assume in ciascuno poteri ed autonomia differenti.

Il procedimento legislativo conclusosi con la promulgazione del 17 giugno, era partito con una prima deliberazione del 12 ottobre 2021.

La seconda deliberazione era intervenuta il successivo 9 febbraio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 123 Cost. e dallo Statuto della regione Toscana in materia di modifiche ed integrazioni a quest’ultimo.

Si è atteso poi anche il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso nel BURT ( in data 18 febbraio 2022) prima della pubblicazione.

Nel frattempo non vi è stata entro trenta giorni  impugnazione da parte del Governo della nuova normativa regionale di fronte alla Corte Costituzionale, né richiesta di referendum da parte di un quinto dei componenti il Consiglio regionale o di un cinquantesimo degli elettori della regione entro tre mesi.

CASS. CIVILE, sez. III, 25 luglio 2022, n. 23131

Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di norme secondarie (quali delibere o regolamenti comunali) è necessario - in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso stesso - che le stesse siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo ad esse (diversamente da quel che si verifica nel caso per le fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza delle norme secondarie indicate tra i doveri del giudice, il quale, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18661; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1391, Cass. civ., 17 ottobre 2016, n. 20969).

CASS. CIVILE, sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30978
Per consolidata giurisprudenza (Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, n. 10211; sez. trib. 23/11/2020 n. 26555 e giurisprudenza ivi citata) qualora con il ricorso per Cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale è necessario che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie - (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale) - il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del Giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

 

CONS. STATO, sez. VI, 15 settembre 2022, n. 7991

Nella fattispecie non è individuabile alcun divieto generalizzato all'installazione di SRB.
Difatti, la disciplina paesaggistica dettata dal Regolamento urbanistico di Orbetello si limita a prevedere che ogni intervento sulle aree protette, compresi quelli relativi all'installazione di infrastrutture per le telecomunicazioni, sia sottoposto alla valutazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, la quale ben può esprimersi favorevolmente, laddove non ravvisi pregiudizi al bene da salvaguardare.
Non è configurabile, poi, alcun dovere dell'amministrazione di attivarsi per verificare l'esistenza di una localizzazione alternativa, spettando all'operatore privato individuare il sito su cui collocare l'impianto e sottoporlo alla valutazione di competenza dell'autorità paesaggistica.

CONS. STATO sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8259

L'art. 8 l. 22 febbraio 2001, n. 36 (nella versione precedente alla modifica introdotta dall'articolo 38, comma 6, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, dovendosi applicare, ratione temporis, la precedente formula normativa riferita all'epoca di svolgimento del procedimento per il quale è qui controversia) inoltre, nel disciplinare il riparto di competenze tra le Regioni, le Province e i Comuni in materia, stabilisce che i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

CONS. STATO sez. II, 28 settembre 2022, n. 8341

Dall'assetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali delineato dalla l. n. 36/2001, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", si evince, secondo il richiamato indirizzo, che la potestà regolamentare attribuita a questi ultimi enti "non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687).

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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