Rubriche

Motivo della segnalazione

Nella seduta del 13 aprile 2022, la 14a Commissione permanente del Senato ha concluso l’esame della proposta di regolamento COM(2021) 731, la quale è finalizzata ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica, anche alla luce delle nuove realtà digitali.
La Commissione affari europei ha ritenuto la proposta conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che l’obiettivo di assicurare il buon funzionamento del mercato interno della pubblicità politica può essere raggiunto in maniera più efficace mediante la definizione di un quadro armonizzato e uniforme per tutti gli stati membri.
Al tempo stesso, la risoluzione approvata ha rilevato l’esistenza di profili di criticità sul terreno del principio di proporzionalità. In particolare, la base giuridica di cui all’art. 114 TFUE – relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno – è stata considerata insufficiente per giustificare un intervento sovrannazionale nella regolamentazione delle campagne elettorali nazionali. La proposta dovrebbe quindi limitarsi a prevedere minime condizioni volte ad assicurare il buon funzionamento del solo mercato transfrontaliero dei prodotti e servizi di pubblicità politica. Inoltre, essa dovrebbe assumere la veste di una direttiva anziché di un regolamento, al fine di assicurare agli stati membri in più ampio margine di discrezionalità in un ambito normativo sensibile e in grado di influenzare il corso della vita democratica nazionale o locale.

Motivi della segnalazione

Il 13 aprile 2022 le Commissioni IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e X (Attività produttive, Commercio e Turismo) della Camera riunite hanno approvato un documento finale (doc. XVIII, n. 39) ai sensi dell’art. 127 r. C. sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021)206).
Il documento finale sulla proposta, che è oggetto di procedura legislativa ordinaria a livello europeo, attualmente in prima lettura, e che ha stimolato un fervente dibattito tra gli esperti, esprime una valutazione favorevole con alcune osservazioni.

Motivi della segnalazione

Nella seduta del 25 maggio 2022 l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) si è espressa con un documento finale (doc. XVIII, n. 40) ex art. 127 r. C. sulla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final).

1. Nel numero precedente di questa rivista abbiamo dato notizia della nomina di Nicola Lupo come coordinatore della nuova struttura per l’attuazione del PNRR denominata UNITA’ PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA REGOLAZIONE prevista dall’art. 5 del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021. Lupo è stato nominato con DPCM 13 settembre 2021. L’UNITA’ invece è stata istituita prima con il DPCM 28 giugno 2021, modificato, dopo la nomina del coordinatore, dal DPCM 11 novembre 2022. Ne fanno parte due dirigenti, quattro unità di personale non dirigenziale in posizione di comando dai Ministeri e 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati dalla Presidenza del consiglio.
Tutti questi atti non sono reperibili in rete (o, almeno, io non li ho trovati) cosicché non è possibile sapere se l’individuazione degli esperti è stata fatta dai partiti che sostengono il Governo o, come spero, è il coordinatore che si è scelto i suoi collaboratori tenendo conto, naturalmente, delle eventuali proposte dei partiti e non solo.

Davanti alla Corte Suprema un avvocato, se riesce a parlare tre minuti senza essere interrotto, ha già parlato troppo.
Questo esige una forte preparazione di tutti sul tema, ma certo rende la cosa più viva” (Amato, 2022)

 

La Corte costituzionale in sede non giurisdizionale ha adottato la delibera 24 maggio 2022, con cui sono state realizzate significative modificazioni delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale». Il quadro normativo è completato dal decreto 30 maggio 2022 del Presidente della Corte costituzionale, di esecuzione alla delibera.
Prima di analizzare il contenuto dei due atti, risulta necessario riflettere sul profilo formale degli stessi. Di primo acchito, data l’estrema brevità del decreto e della stessa delibera, verrebbe da chiedersi se le norme non potessero essere adottate unitariamente in sede non giurisdizionale. La scelta effettuata si potrebbe giustificare alla luce della formulazione dell’art. 18 della l. 87/1953, il quale non stabilisce particolari limiti di competenza al decreto del Presidente della Corte costituzionale, definendolo tuttavia un provvedimento.

Sentenza n. 54/2022 - giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale (2/2022)

Deposito del 04/03/2022 - Pubblicazione in G. U. 09/03/2022 n. 10.

 

Motivo della segnalazione
La tutela dei valori primari della maternità e dell’infanzia, tra loro inscindibilmente connessi (art. 31 Cost.), non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli.
Nel condizionare il riconoscimento dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, al possesso di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo, il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare.
Nell’introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione.

Sentenza n. 58/2022 – Giudizio sull’ammissibilita’ del referendum abrogativo

Deposito del 08/03/2022 - Pubblicazione in G. U. 09/03/2022

 

Motivo della segnalazione
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
art. 192, comma 6, del r.d. n. 12 del 1941, limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»; art. 18, comma 3, della legge n. 1 del 1963; art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2006, limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006, limitatamente alle parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa», e ai commi 1, limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,», 3, 4, 5 e 6; art. 3, comma 1, del d.l. n. 193 del 2009, come conv., limitatamente alle parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».

Sent. n. 62/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 10/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11

 

Motivi della segnalazione
La sentenza della Corte costituzionale risolve, con una decisione di accoglimento, questioni sollevate dal Consiglio di Stato aventi ad oggetto gli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Sent. n. 66/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 11/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11

 

Motivi della segnalazione
Soffermandosi sulle questioni ritenute significative dallo specifico punto di vista della Rubrica, la sentenza in oggetto è stata emessa nell’ambito di un giudizio in via incidentale promosso dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, la quale dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 (questo in relazione all’«art. 6 CEDU come ripreso dall’art. 47 Carta UE») e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», «come interpretati autenticamente» dall’art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ovverosia nel presupposto interpretativo che essi, nel regolare la procedura di discarico per inesigibilità dei crediti, avrebbero «effetto anche per le società private “scorporate”». In particolare, l’art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, dispone che «[i] contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d’azienda è stato trasferito ai sensi dell’articolo 3, comma 24, lettera b)», del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (cioè alle cosiddette società private “scorporate”).

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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