I Consigli regionali della Toscana e dell’Emilia Romagna hanno recentemente modificato i propri regolamenti interni riguardo alla partecipazione dei membri alle sedute da remoto.
In particolare si tratterà qui delle previsioni introdotte con i regolamenti n°33 del 31 maggio 2022 in Toscana e con la deliberazione dell’Assemblea legislativa n°82 del 24 maggio 2022 in Emilia Romagna.
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1) Lo scorso 17 giugno 2022 è entrata in vigore la legge statutaria della regione Toscana che ha introdotto la figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale.
Legge questa che permette alla regione Toscana di adeguare la composizione del proprio Esecutivo a quanto già previsto da altri statuti ordinari. Il sottosegretario non è una figura prevista presso tutti gli ordinamenti regionali e assume in ciascuno poteri ed autonomia differenti.
Il procedimento legislativo conclusosi con la promulgazione del 17 giugno, era partito con una prima deliberazione del 12 ottobre 2021.
La seconda deliberazione era intervenuta il successivo 9 febbraio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 123 Cost. e dallo Statuto della regione Toscana in materia di modifiche ed integrazioni a quest’ultimo.
Si è atteso poi anche il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso nel BURT ( in data 18 febbraio 2022) prima della pubblicazione.
Nel frattempo non vi è stata entro trenta giorni impugnazione da parte del Governo della nuova normativa regionale di fronte alla Corte Costituzionale, né richiesta di referendum da parte di un quinto dei componenti il Consiglio regionale o di un cinquantesimo degli elettori della regione entro tre mesi.
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CASS. CIVILE, sez. III, 25 luglio 2022, n. 23131
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di norme secondarie (quali delibere o regolamenti comunali) è necessario - in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso stesso - che le stesse siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo ad esse (diversamente da quel che si verifica nel caso per le fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza delle norme secondarie indicate tra i doveri del giudice, il quale, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18661; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1391, Cass. civ., 17 ottobre 2016, n. 20969).