Rubriche

LOMBARDIA, Milano, 9 maggio 2022, n. 1064
La ricorrente non è legittimata a contestare la violazione di norme regolamentari relative alle modalità di svolgimento dei lavori del consiglio comunale in quanto si tratta al più di regole poste a tutela del munus publicum esercitato dai consiglieri comunali e non a favore dei terzi.
In ogni caso la scelta in merito all’urgenza della trattazione di una materia così come la dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione costituiscono scelte politiche che rientrano nel merito della decisione amministrative e quindi sono insindacabili dal giudice amministrativo.

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 11 aprile 2022, n. 1064

Con la seconda censura si assume la violazione dello Statuto comunale di Gallarate nella parte in cui prevede che il Consiglio comunale si riunisce in seduta d’urgenza soltanto per deliberare su argomenti indifferibili, nell’ambito dei quali non si potrebbe far rientrare la deliberazione impugnata.
Il motivo è inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

T.A.R. LAZIO, Roma, 27 giugno 2022, n. 8761

I regolamenti - deliberati da organi che esprimono l’indirizzo politico e amministrativo dell’ente - partecipano della stessa natura della legge (sono fonti del diritto) e, come al legislatore (al quale, peraltro, è riconosciuta libertà nel fine) non si domanda spiegazione delle scelte di cui v’è traduzione nelle specifiche disposizioni, allo stesso modo l’ente locale che adotta il regolamento non è tenuto ad un onere motivazionale nell’esercizio della sua discrezionalità, in quanto anch’essa collocata ad un livello politico (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n.7904/2020).

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 24 giugno 2022, n. 764

I presupposti per l'emanazione delle ordinanze sono la contingibilità e l'urgenza.
Il requisito della contingibilità sussiste anche laddove sia dimostrata l'impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari (pur esistenti) per fronteggiare in concreto una situazione di pericolo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474).
L'"urgenza" richiesta dalla norma consiste nella materiale impossibilità di procrastinare l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951).

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 11 aprile 11 2022, n. 452

Sebbene l'ordinanza sindacale impugnata non faccia espresso riferimento alla disposizione dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, nondimeno essendo stata adottata a seguito dei risultati di un sopralluogo effettuato dal Distretto Veterinario dell'ASP di Patti e dalla Polizia Municipale, in cui veniva rilevata "la presenza di alcuni gatti potenziale fonte di disturbo al riposo notturno per la produzione di rumori molesti" e veniva accertava "la abbondante presenza di deiezioni fonti di problemi igienico-sanitari", e, veniva, altresì, posto in luce lo stato di degrado dell'immobile di cui è parte l'unità abitativa di proprietà della ricorrente, nonché il conseguente pericolo per la sanità e l'igiene pubblica, il provvedimento sindacale è riconducibile senz'altro nell'alveo delle ordinanze contingibili e urgenti con la conseguenza che nessun rilievo può assumere il mancato richiamo dei presupposti normativi in base ai quali è stato adottato, anche tenuto conto della pacifica circostanza che spetta al Giudice innanzi al quale un provvedimento amministrativo è impugnato, procedere alla qualificazione del medesimo, indipendentemente dalle norme citate nel provvedimento.

CONS. STATO, sez. IV, 06 aprile 2022, n. 2551

L'ordinanza s'appalesa legittima in quanto (i) necessitata dalla persistenza della situazione eccezionale (pericolo immanente per la pubblica e privata incolumità), (ii) motivata da una situazione non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari rimedi, (iii) idonea, quindi proporzionata, a fronteggiare la situazione di rischio in atto.
L'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

TAR MOLISE, Campobasso, 18 aprile 2022, n. 79

Il Collegio ritiene preliminare l'identificazione della natura giuridica dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti impugnata dal ricorrente.
L'ordinanza risulta testualmente resa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, sicché già prima facie essa non presenta la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze diversamente rese ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

TAR CAMPANIA, Napoli, 4 marzo 2022, n. 1489

L'esercizio dei poteri extra ordinem deve necessariamente delimitarsi in un arco temporale prestabilito, possedere i caratteri non solo della "contingibilità", intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, ma anche della "provvisorietà", intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata, ed evidenziare un collegamento diretto tra la situazione immanente di pericolo e le esigenze di salvaguardia del bene protetto, ovvero la vita umana.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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