Sent. n. 69/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale
Deposito del 15/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11
Motivi della segnalazione
In questa sentenza la Corte decide una questione sollevata con ricorso governativo nei confronti dell’art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021), che inserisce nell’art. 34 della legge Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) il comma 1-ter e il comma 1-quater, in materia di attività venatoria. La prima disposizione introduce una norma interpretativa per cui l’«arco temporale massimo» di durata del periodo venatorio, di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), va inteso come il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso della stagione venatoria e riferite ad una determinata specie. La seconda disposizione, in correlazione con la prima, prevede che il divieto temporaneo di caccia ad una determinata specie sospende il decorso dei termini dell’arco temporale massimo, consentendo che le giornate di sospensione anche nel periodo eccedente l’arco temporale massimo. Le disposizioni impugnate sarebbero per il ricorrente in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce al legislatore statale potestà esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, in relazione all’art. 18 della legge n. 157 del 1992 e ai principi espressi dalla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
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Sentenza n. 73/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 18/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 23/03/2022 n. 12
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 73/2022 la Corte costituzionale ha rigettato alcune questioni di costituzionalità dell’art. 30, comma, 1, lettera g), n. 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e degli artt. 32, comma 3, e 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Le disposizioni censurate rimettono alla valutazione discrezionale delle parti l’individuazione della forma della trattazione nei processi tributari di primo e di secondo grado: questa si svolge in camera di consiglia, salvo che una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Tale disciplina riprende quella dettata dall’art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 50/1989, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma, e 101, primo comma, della Costituzione.
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Sentenza n. 77/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 25/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 30/03/2022 n. 13
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 77/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 della legge reg. Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni).
La disposizione in questione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevedeva che nelle more dell’individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all’installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, fossero sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia e le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.
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