Rubriche

XVIII leg., A.C., res. somm., seduta del 15 ottobre 2022, p. 1 ss.

La III Commissione, Affari esteri, della Camera ha approvato, il 15 febbraio 2022, un documento finale (Doc. XVIII, n. 37), ai sensi dell’art. 127, comma 2, r. C., sulla Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 settembre 2021 «La strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica» (JOIN(2021) 24 final). Il documento fa seguito all’approvazione, l’11 gennaio 2022, di un altro documento finale (Doc. XVIII, n. 36) su «Una nuova agenda UE-USA per il cambiamento globale» (JOIN(2020) 22 final) della Commissione europea e dell’Alto rappresentante in cui però la Commissione Affari esteri non aveva ritenuto di indirizzare puntuali indicazioni all’esecutivo.
Nel Doc. XVIII, n. 37, la III Commissione ha supportato le priorità identificate nella Comunicazione congiunta sull’area indo-pacifica: “prosperità sostenibile e inclusiva; la transizione verde; la governance degli oceani; la governance e i partenariati digitali; la connettività; la sicurezza e la difesa e la sicurezza umana”. Tuttavia, ha invitato il Governo ad agire in sede europea per il conseguimento di una serie di obiettivi e per il rafforzamento della posizione italiana nell’area.

1. Due anni di pandemia hanno modificato il funzionamento delle regole per la qualità della normazione. E’ questa la tesi dell’Annuario 2020 curato da G. Mazzantini e L. Tafani dal titolo “L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione”, pubblicato dall’Osservatorio AIR della Presidenza del Consiglio e oggetto di un dibattito pubblico venerdì 18 marzo.

Dodici sono i contributi dell’Annuario, relativi alle amministrazioni statali e alle autorità indipendenti. Di queste ultime non ci occupiamo perché le vicende delle autorità indipendenti sono una diversa dalle altre e richiederebbero uno spazio che va oltre quello di cui disponiamo in questa rubrica.

In Italia la buona qualità della normazione è patrimonio esclusivo dei tecnici; non è così a livello OCSE e Unione Europea.

Le Commissioni di studio, in genere composte da tecnici interni alle amministrazioni e da esperti di estrazione accademica o professionale, assumono tradizionalmente uno speciale rilievo come strumenti utili alla definizione dell’indirizzo politico dei dicasteri, alla progettazione di misure attuative del programma di Governo e al coordinamento interistituzionale. Per la pluralità di attribuzioni e la competenza di direzione politica generale della Presidenza del Consiglio, sono innumerevoli gli organismi di tal genere che risiedono presso quest’ultima, spesso costituiti su iniziativa dei Ministri senza portafoglio.

La Nota riassuntiva sull’attività del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica nel settennato del Presidente Sergio Mattarella 2015-2022, curata dal Segretario generale Ugo Zampetti in merito all’attività del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica nel settennato del Presidente Sergio Mattarella, costituisce un documento di primario interesse, privo di precedenti. Con questo documento, infatti, l’Amministrazione quirinalizia - per la prima volta nella storia dell’Istituzione - rende conto della propria attività verso l’esterno considerando il “mandato” presidenziale come ambito di riferimento. Si tratta, pertanto, di un approfondimento rispetto alle note al bilancio già pubblicate. 

 

Sentenza 6/2022 – La sentenza oggetto di annotazione è resa nell’ambito di un ricorso in via principale proposto dal Governo nei confronti di una legge della Regione Calabria, peraltro sottoposta – appunto nella materia sanitaria di cui qui si discute – ad amministrazione commissariale, che, nella sostanza, prevede una disciplina più restrittiva di quella nazionale, a tenore della quale in tutte le strutture pubbliche e private in cui è prevista la somministrazione di farmaci è obbligatoria la presenza di un farmacista iscritto al relativo ordine professionale.

Corte costituzionale, sent. 189/2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/10/2021; pubblicazione in G. U. 13/10/2021 n. 41

La sentenza qui segnalata riguarda i giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della l.r. Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), promossi con due distinte ordinanze dal TAR del Lazio. Secondo quest’ultimo “la disciplina censurata, delegando ai Comuni il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti, introdurrebbe un modello di attribuzione delle competenze che viola la riserva allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema perché in contrasto con l’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale assegna le funzioni amministrative in questione alla Regione senza, tuttavia, legittimarla all’ulteriore allocazione delle stesse presso un diverso ambito di autonomia.” (punto 1 del ‘considerato in diritto’).

Sent. n. 226/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 02/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 09/12/2021, n. 49

Motivo della segnalazione

Con questa sentenza la Corte costituzionale si pronuncia in ordine a questioni di costituzionalità oggetto di due ricorsi sollevati dal Governo in ordine a due leggi regionali siciliane che introducono norme di natura e rilevanza finanziaria in materia di funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.

Con il primo ricorso è impugnato l’art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che rimette alla contrattazione sindacale la definizione dell’adeguamento dell’indennità mensile pensionabile del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e degli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia. La Corte costituzionale aggiunge inoltre che dal tenore della motivazione, che si riferisce alla mancata individuazione della copertura finanziaria della spesa (qualificato dal ricorrente quale principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, per cui ogni norma che importi nuovi o maggiori spese deve inderogabilmente indicare i mezzi per farvi fronte), si evince che la doglianza afferisce anche al contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., ai sensi del quale, come è noto, «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». È proprio l’incompatibilità con l’art. 81, comma 3, Cost. ad essere rilevata e dichiarata dal giudice delle leggi.

Sentenza n. 231/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 02/12/2021 – Pubblicazione in G.U. 09/12/2021 n. 49

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 231/2021 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di costituzionalità degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni ed emanato in attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Le disposizioni impugnate prevedono che se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato all’ufficio di servizio sociale per i minorenni; la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni, invece, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità. Secondo il giudice a quo, tali disposizioni, che per i condannati minorenni subordinano l’accesso alle misure alternative a condizioni analoghe a quelle previste per gli adulti, violerebbero gli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.; risulterebbe violato, inoltre, l’art. 76 Cost., poiché le condizioni ivi previste per l’accesso alle misure alternative si porrebbero in contrasto coi principi fissati nella legge delega n. 103/2017, che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.

Sentenza n. 234/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 03/12/2021 – Pubblicazione in G.U. 09/12/2021 n. 49

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 234/2021 la Corte costituzionale, accogliendo un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato incostituzionale l’art. 5, comma 1, della legge reg. siciliana 11 agosto 2020, n. 17 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia). Tale disposizione prevedeva che nelle more della costituzione dei nuovi organi dell’IZS siciliano l’Assessore regionale alla salute nominasse un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni che a regime sono svolte dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale; il commissario sarebbe rimasto in carico fino all’insediamento di tali organi.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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