Rubriche

Sentenza n. 240/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 7 dicembre 2021 – Pubblicazione in G.U. del 9/12/2021, n. 9

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 240 del 2021 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il meccanismo di designazione del sindaco delle Città metropolitane previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio). Nello specifico, la Corte d’appello di Catania ha censurato gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2015 e l’art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014, per violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 48, 97 e 114 della Costituzione. Le disposizioni impugnate disciplinano – rispettivamente a livello regionale e nazionale – il sistema di designazione degli organi rappresentativi della Città metropolitana, stabilendo un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana.

Sent. n. 245/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21 dicembre 2021 – Pubblicazione in G.U. del 22/12/2021, n. 317

Con ricorso R.G. n. 95 del 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, davanti alla Corte costituzionale, l’art. 28, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18, per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.

La disposizione impugnata, in considerazione della situazione emergenziale in atto, stabiliva la proroga della validità di atti e titoli abilitativi. Tralasciando la lett. b), per la quale il Governo ha manifestato la rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio, la lett. a) prorogava la validità di «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza».

Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. in quanto, trattandosi di normativa riconducibile alla materia “governo del territorio”, compresa dalla disposizione costituzionale tra quelle di competenza concorrente, la Regione avrebbe adottato un autonomo regime di proroghe in contrasto con quanto già stabilito dallo Stato con propri atti. Questi ultimi, infatti, dovevano essere da qualificare quali “principi fondamentali della materia”, anche con riferimento alla sola durata della proroga, idonei ad integrare il parametro quali norme interposte.

Ordinanza n.  254/2021 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 23/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021

Motivo della segnalazione

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’omesso esame, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della petizione ex art. 50 della Costituzione presentata alle Camere il 1° e il 7 settembre 2021 da 27.252 cittadini italiani, parte del corpo docente, studentesco e del personale della scuola di ogni ordine e grado e dell’università, e avente ad oggetto la conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»). Il conflitto era stato promosso da Daniele Granara, in proprio e in qualità di rappresentante dei firmatari della petizione e, attraverso quest’ultima, i firmatari avevano chiesto di essere esonerati dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “green pass”) previsto per le categorie a cui essi appartenevano dal decreto-legge in questione e si erano opposti alla sua conversione in legge. Il ricorrente chiedeva dunque che fosse accertato il diritto di presentare la citata petizione innanzi alle Camere, nonché di accertare e dichiarare che non spettava: alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alle competenti Commissioni alle quali la petizione era stata assegnata, nonché ai loro rispettivi presidenti, non esaminare la suddetta petizione; al Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri, porre la questione di fiducia sulla legge di conversione del d.l. n. 111 del 2021; al Presidente della Repubblica, emanare il decreto-legge e promulgare la legge di conversione.

Ordinanze nn. 255 e 256 del 2021

1. Ordinanza n.  255/2021 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 23/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021

Motivo della segnalazione

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Gianluigi Paragone nei confronti del Senato e del Governo, in relazione all’adozione, da parte del Collegio dei Questori, della delibera n. 406/XVIII del 13 ottobre 2021, con la quale è stato previsto che i senatori, per poter accedere ai fini di accedere alle sedi del Senato, debbano possedere ed esibire la certificazione verde di cui all’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87, e modificato dal successivo decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165

Ordinanza n.  260/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 28/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021

Motivo della segnalazione

La decisione si segnala per alcune precisazioni in essa contenute, riguardanti la discrezionalità particolarmente ampia che deve riconoscersi al legislatore delegato nell'attuazione di deleghe finalizzate ad adeguare l'ordinamento a fonti sovranazionali: nel caso di specie, per l'adattamento del codice sul trattamento dei dati personali al regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Più nel dettaglio, viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevede, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, l'interruzione del termine di prescrizione, ex lege relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE, siano stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.

Ordinanza n. 214/2021 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Deposito del 11/11/2021. - Pubblicazione in G. U. 17/11/2021.

Motivo della segnalazione.

Divieto di giudizio abbreviato anche nell’ipotesi di una pena in concreto diversa dall’ergastolo.

Con ordinanza del 14 luglio 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 agosto 2021,  il  Giudice  dell’udienza  preliminare  del  Tribunale  ordinario  di  Foggia  ha  sollevato  questione  di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di  procedura  penale,  come  introdotto  dall’art.  1,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  12  aprile  2019,  n.  33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), «quanto meno nella parte in cui non contempla (e quindi non fa salva) la possibilità per l’imputato di accedere al rito abbreviato nelle ipotesi  in  cui  ricorrano  dati  fattuali  certi  riferibili  al  fatto  (modalità  oggettive  della  condotta)  ovvero  alla persona dell’imputato (quale nel caso in esame, il vizio parziale di mente), che consentano di ipotizzare, sul piano del giudizio prognostico, l’irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall’ergastolo».

Sentenza n. 219/2021 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Deposito del 23/11/2021; Pubblicazione in G. U. 24/11/2021 n. 47.

Motivo della segnalazione.

“Piano Casa Regione Calabria” e violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni.

Il ricorrente (il Presidente del Consiglio dei Ministri) ha censurato gli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)». Secondo la difesa statale, tali disposizioni – adottate dalla Regione in via del tutto autonoma, in assenza di ogni riferimento al piano paesaggistico – violerebbero la competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e il principio di leale collaborazione, che impone una pianificazione concertata e condivisa, vanificando il potere dello Stato nella tutela dell’ambiente, rispetto al quale il paesaggio assume valore primario e assoluto, in linea con l’art. 9 Cost.

 

Il contenzioso sul cambiamento climatico sta attualmente vivendo una esponenziale crescita nel panorama internazionale. Se è da registrarsi la progressiva importanza delle istanze portate di fronte a organi di controllo internazionali, soprattutto per violazione di diritti umani derivanti dal cambiamento climatico, la prassi più consistente riguarda ricorsi presentati a livello domestico. A questo riguardo, le tipologie di ricorsi si possono raggruppare in tre categorie generali: 1. Investitori e/o consumatori che denunciano le imprese per frode, ovvero perché queste non hanno divulgato informazioni circa il loro impatto sul cambiamento climatico o le hanno divulgate in maniera fuorviante; 2. Ricorsi fondati sull’omissione da parte di Stati o enti privati di adeguate misure di prevenzione o gestione di eventi meteorologici estremi; 3. Ricorsi riguardanti l’attribuzione di responsabilità a Stati o enti privati circa il loro contributo al cambiamento climatico.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, Causa C‑497/20, ECLI:EU:C:2021:1037

La Corte di Giustizia, pronunciandosi sul rinvio della Corte di Cassazione (Sezioni Unite), ha chiarito che il diritto dell’Unione europea non fa obbligo agli Stati membri di prevedere la possibilità di contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo.  Allo stesso tempo, tuttavia, è stato censurato l’approccio del Consiglio di Stato alla legittimazione dell’offerente escluso nell’ambito di una procedura di appalto, in quanto contrastante con la direttiva sugli appalti pubblici.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
Vai al programma

La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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