Rubriche

Sent. n. 67/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 11/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11

 

Motivi della segnalazione
A venire in rilievo nella decisione in esame sono questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in merito a disposizioni collocate all’interno della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e, in particolare, dell’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, il quale statuisce che «non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge, i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia». Tale disposizione è reputata in contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., con l’interposizione delle direttive sulla parità di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale degli stranieri lungosoggiornanti di Paesi terzi o con permesso di soggiorno per lavoro (direttive 2003/109/CE e UE 2011/98).

Sent. n. 68/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 11/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022, n. 11

 

Motivi della segnalazione
Oggetto di attenzione da parte della Corte è una questione sollevata in via principale dal Governo in riferimento all’art. 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l’art. 6 della legge della Regione autonoma Sardegna 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali). Ad essere impugnata è una disposizione che è parte integrante di una normativa che ha, con riferimento alla Sardegna, complessivamente ridefinito l’assetto degli enti di area vasta (Città metropolitane e Province), istituendone e sopprimendone taluni e modificando le relative circoscrizioni.

Sent. n. 69/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 15/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022  n. 11

 

Motivi della segnalazione

In questa sentenza la Corte decide una questione sollevata con ricorso governativo nei confronti dell’art. 29, comma 3, della legge della Regione Liguria 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021), che inserisce nell’art. 34 della legge Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) il comma 1-ter e il comma 1-quater, in materia di attività venatoria. La prima disposizione introduce una norma interpretativa per cui l’«arco temporale massimo» di durata del periodo venatorio, di cui all’art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), va inteso come il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso della stagione venatoria e riferite ad una determinata specie. La seconda disposizione, in correlazione con la prima, prevede che il divieto temporaneo di caccia ad una determinata specie sospende il decorso dei termini dell’arco temporale massimo, consentendo che le giornate di sospensione anche nel periodo eccedente l’arco temporale massimo. Le disposizioni impugnate sarebbero per il ricorrente in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce al legislatore statale potestà esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, in relazione all’art. 18 della legge n. 157 del 1992 e ai principi espressi dalla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Sentenza n. 73/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 18/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 23/03/2022 n. 12

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 73/2022 la Corte costituzionale ha rigettato alcune questioni di costituzionalità dell’art. 30, comma, 1, lettera g), n. 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e degli artt. 32, comma 3, e 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Le disposizioni censurate rimettono alla valutazione discrezionale delle parti l’individuazione della forma della trattazione nei processi tributari di primo e di secondo grado: questa si svolge in camera di consiglia, salvo che una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza. Tale disciplina riprende quella dettata dall’art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 50/1989, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma, e 101, primo comma, della Costituzione.

Sentenza n. 77/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 30/03/2022 n. 13

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 77/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 della legge reg. Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni).

La disposizione in questione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevedeva che nelle more dell’individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all’installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, fossero sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia e le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

Sent. n. 92/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12 aprile 2022 – Pubblicazione in G.U. del 13/04/2022, n. 15

 

Motivo della segnalazione

Con ricorso R.G. n. 102 del 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, davanti alla Corte costituzionale, gli artt. 5, comma 3, 7, 10, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, 23, comma 1, e 25, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 13 ottobre 2020, n. 29, recante «Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia», per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. s); 117, comma 3, e 9 Cost.

Sent. n. 123/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 17/05/2022 –  Pubblicazione in G. U. 18/05/2022  n. 20

 

Motivo della segnalazione

Con questa pronuncia la Corte costituzionale sottopone al proprio vaglio alcuni articoli della legge 30 dicembre 2020 n. 178, Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il ricorso è promosso dalla Regione Campania, la quale sottopone le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e 606, della legge n. 178/ 2020, disposizioni riguardanti la determinazione dei criteri di accesso e di ripartizione delle risorse stanziate nell’ambito di fondi a destinazione vincolata istituiti in vari settori; di tal che le doglianze della Regione si concentrano non certo sulla legittimità delle norme istitutive dei fondi, quanto sul mancato coinvolgimento della regioni nelle procedure di gestione e attribuzione di risorse in materie competenza residuale o concorrente delle stesse.

Sent. n. 126/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 24/05/2022 –  Pubblicazione in G. U. 25/05/2022  n. 21

 

Motivo della segnalazione

La sentenza in epigrafe è resa nell’ambito di un ricorso in via principale proposto dal Governo nei confronti della legge della Regione Lombardia n. 8 del 2021 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021). Le doglianze del Governo si articolano in cinque questioni riguardanti la legislazione in materia di armi (art. 5 della legge ), e, sotto vari profili anche concernenti i rapporti con il diritto eurounitario, la tutela e regolazione faunistica e della caccia (artt. 13, 17 e 25 della legge). Più nel dettaglio, sono, dunque, oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, l’art. 5 della legge, che modifica la disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana; l’art. 13, che interviene sulla disciplina relativa alla protezione della fauna selvatica, alla tutela dell’equilibrio ambientale, all’attività venatoria (l. n. 26/1993); l’art. 17 comma 1 lettera a) e lettera b); ed infine l’art. 25 il quale modifica il testo della legge regionale n. 26 del 1993.

 

Il 29 aprile 2022 la Germania ha avviato un nuovo procedimento contro l’Italia davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Come si legge nell’Application instituting proceedings and request for the indication of provisional measures. Certain questions of jurisdictional immunity and enforcement of judgements, Federal Republic of Germany v. Italian Republic (https://www.icj-cij.org/en), la Germania sostiene che, nonostante la pronuncia della CIG di dieci anni fa, nel caso che aveva visto contrapposti i due paesi nella stessa materia delle immunità giurisdizionali (CIG, Jurisdictional immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)), dal 2012 le corti interne italiane hanno continuato ad accogliere ricorsi contro la Germania (in merito a richieste di risarcimento dei danni nei confronti delle vittime di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo reich fra il 1943 e il 1945) in violazione dell’immunità cognitiva ed esecutiva (visto che si è prospettato il sequestro di alcuni immobili tedeschi situati a Roma per dare esecuzione alle sentenze italiane) di quest’ultima.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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