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Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022, S.C.R.L., Causa C‑344/20, ECLI:EU:C:2022:774

Specificando quanto già affermato nelle precedenti sentenze Achbita e WABE, la Corte di Giustizia è tornata sul tema della compatibilità con il diritto UE del divieto di indossare simboli religiosi imposto dal regolamento interno di un’impresa. In particolare, essa ha chiarito che la religione e le convinzioni personali non possono considerarsi due motivi di discriminazione distinti ai sensi della direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro, ma costituiscono invece un solo e unico motivo di discriminazione. Inoltre, la Corte ha specificato che, nonostante la direttiva ponga dei requisiti minimi e consenta agli Stati membri di mantenere o introdurre nel proprio ordinamento disposizioni più favorevoli, questo margine di discrezionalità non può estendersi fino a consentire agli Stati membri di qualificare, nella propria normativa nazionale di trasposizione della direttiva, la religione e le convinzioni filosofiche come due motivi di discriminazione distinti.

 La legge regionale modifica il Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, introducendo l’art. 240-bis rubricato “Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive in Provincia di Bolzano”. L’articolo prescrive che le liste dei candidati devono essere formate da rappresentanti di ambo i generi; nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito. In sede di esame e ammissione delle liste dei candidati, la competente commissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di mancata presenza di entrambi i generi ricusa la relativa lista. Se una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovrarappresentato sono cancellati dalla lista partendo dall’ultimo candidato di detto genere. Si prescinde da tale cancellazione se per altri motivi un candidato del genere sottorappresentato non è ammesso alle elezioni dalla competente commissione elettorale circondariale. Se per effetto della cancellazione il numero di candidati presenti in una lista è inferiore al numero minimo richiesto per l’ammissione, la lista è ricusata.  

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 16 – Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe)

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 17 – Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà)

Legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 – Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024

La legge in esame si suddivide in due parti: l’assestamento al bilancio di previsione e la variazione al bilancio stesso. Dall’assestamento di bilancio è emerso un avanzo di amministrazione di 113 milioni di euro, che è stato destinato a investimenti in svariati settori, tra i quali edilizia scolastica, ambiente, infrastrutture teconologiche e salvaguardia delle risorse idriche (ciò secondo quanto previsto dal d.l. n. 118/2011; si noti, che nel 2020 e nel 2021, è stato consentito in via eccezionale di derogare alle disposizioni di tale decreto legge e destinare eventuali avanzi di amministrazione alla copertura di spese correnti).

Con la variazione vengono iscritte a bilancio nuove risorse per circa 78 milioni di euro che sono state destinate a interventi di varia natura, tra cui quelli rivolti a fronteggiare le ripercussioni della crisi internazionale in corso.

Da giugno a ottobre 2022 il Consiglio regionale sardo ha adottato 8 leggi.

Con la legge regionale 6 luglio 2022, n. 10 è stato previsto l’Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario2022 e del bilancio pluriennale 2022/2024 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio.

La legge regionale 6 luglio 2022, n. 11, ha previsto il rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19.

La legge Regionale 11 luglio 2022, n. 12, dispone modifiche alla legge regionale 11 aprile 2022, n. 8 (Aiuti alla Associazione degli allevatori della Sardegna (AARS);

Con la legge Regionale 11 luglio 2022 n. 13, sono stati previsti disposizioni urgenti di carattere finanziario.

Con la legge Regionale 28 luglio 2022, n. 14, sono stati previsti disposizioni a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Con la legge Regionale 13 ottobre 2022, n. 15, sono stati previsti disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006.

Con la legge Regionale 13 ottobre 2022, n. 16, sono stati previsti disposizioni in materia di agricoltura  e  sono state disposte modifiche all’art. 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022).

Infine, la legge Regionale 13 ottobre 2022, n. 17 prevede modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) in materia di disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta.

Legge regionale 1 luglio 2022, n. 9 

Disposizioni in materia di intermodalità.

L’atto normativo in questione interviene su precedente norma regionale al fine di prorogare e integrare un regime di contributi per la l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario nell’ambito dello sviluppo di un sistema intermodale in riferimento ai nodi logistici e portuali del territorio del Friuli Venezia Giulia. Tali misure conseguono a preventiva notifica e approvazione da parte della Commissione europea ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

La legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 è indirizzata ad una complessiva manutenzione del Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso (legge regionale 20 marzo 20000, n. 7), con modifiche e integrazioni puntuali al fine di aggiornare i riferimenti normativi di alcune delle disposizioni in esso contenute e risolvere alcune problematiche interpretative emerse nell’applicazione delle discipline regionali di settore, con particolare riferimento alla disciplina della concessione di contributi ed incentivi regionali. Tra le altre, si segnalano interventi su: durata del vincolo di destinazione su beni immobili oggetto di incentivi regionali; modalità di assegnazione di incentivi (automatica e valutativa); necessità di garanzia fideiussoria in caso di erogazione anticipata degli importi (eliminata fino a 10.000 euro); rendicontazione della spesa con introduzione della fatturazione elettronica; compensazione automatica delle somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto; semplificazione delle procedure di annullamento dei crediti inesigibili.

1. Un importante cambio di rotta in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale ha visto protagonista la Regione Marche, la quale, con l.r. 8 agosto 2022, n. 19, ha iniziato un’opera di ristrutturazione dell’assetto del SSR. La riforma non può dirsi del tutto inaspettata, posto che un malcontento generale nei confronti dell’Azienda unica era da tempo nell’aria a motivo del mancato raggiungimento delle finalità per le quali nel 2003 era nata. L’Asur si proponeva infatti di standardizzare e rendere omogenei prassi, comportamenti e servizi, oltre a garantire equità nell’accesso ai servizi sanitari, ma de facto si è poi rivelata lenta e appesantita nel suo funzionamento a causa della forte centralizzazione che la caratterizzava, unita ad un basso livello di responsabilizzazione a livello locale (Pesaresi, 2022).

Con legge regionale 8 agosto 2022, n. 18, Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, (BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022), il Consiglio regionale lombardo ha apportato alcune modifiche alle funzioni, alle attività e alle forme di coordinamento di organi di tutela e garanzia regionali. Precipuo scopo dell’intervento, dichiarato in apertura della legge all’art. 1, è infatti quello di operare una sistematizzazione delle diverse figure di tutela previste in ambito regionale, alcune delle quali di recentissima istituzione. Gli organi coinvolti dalla riorganizzazione sono, in particolare, il Difensore regionale (legge regionale 6 dicembre 2020, n. 18), il Garante per l’infanzia e l’adolescenza (legge regionale 30 marzo 2009, n. 6), il Garante per la tutela delle vittime di reato (legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22) e il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità (legge regionale 24 giugno 2021, n. 10).

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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