Sentenza n. 240/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 7 dicembre 2021 – Pubblicazione in G.U. del 9/12/2021, n. 9
Motivo della segnalazione
Nella sentenza n. 240 del 2021 la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il meccanismo di designazione del sindaco delle Città metropolitane previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio). Nello specifico, la Corte d’appello di Catania ha censurato gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2015 e l’art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014, per violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 48, 97 e 114 della Costituzione. Le disposizioni impugnate disciplinano – rispettivamente a livello regionale e nazionale – il sistema di designazione degli organi rappresentativi della Città metropolitana, stabilendo un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana.
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Sent. n. 245/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 21 dicembre 2021 – Pubblicazione in G.U. del 22/12/2021, n. 317
Con ricorso R.G. n. 95 del 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, davanti alla Corte costituzionale, l’art. 28, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18, per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.
La disposizione impugnata, in considerazione della situazione emergenziale in atto, stabiliva la proroga della validità di atti e titoli abilitativi. Tralasciando la lett. b), per la quale il Governo ha manifestato la rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio, la lett. a) prorogava la validità di «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza».
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. in quanto, trattandosi di normativa riconducibile alla materia “governo del territorio”, compresa dalla disposizione costituzionale tra quelle di competenza concorrente, la Regione avrebbe adottato un autonomo regime di proroghe in contrasto con quanto già stabilito dallo Stato con propri atti. Questi ultimi, infatti, dovevano essere da qualificare quali “principi fondamentali della materia”, anche con riferimento alla sola durata della proroga, idonei ad integrare il parametro quali norme interposte.
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Ordinanza n. 254/2021 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Deposito del 23/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Motivo della segnalazione
La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’omesso esame, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della petizione ex art. 50 della Costituzione presentata alle Camere il 1° e il 7 settembre 2021 da 27.252 cittadini italiani, parte del corpo docente, studentesco e del personale della scuola di ogni ordine e grado e dell’università, e avente ad oggetto la conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»). Il conflitto era stato promosso da Daniele Granara, in proprio e in qualità di rappresentante dei firmatari della petizione e, attraverso quest’ultima, i firmatari avevano chiesto di essere esonerati dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “green pass”) previsto per le categorie a cui essi appartenevano dal decreto-legge in questione e si erano opposti alla sua conversione in legge. Il ricorrente chiedeva dunque che fosse accertato il diritto di presentare la citata petizione innanzi alle Camere, nonché di accertare e dichiarare che non spettava: alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alle competenti Commissioni alle quali la petizione era stata assegnata, nonché ai loro rispettivi presidenti, non esaminare la suddetta petizione; al Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri, porre la questione di fiducia sulla legge di conversione del d.l. n. 111 del 2021; al Presidente della Repubblica, emanare il decreto-legge e promulgare la legge di conversione.
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