Rubriche

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste, 4 febbraio 2022, n. 77
Il potere dei Comuni di adottare un regolamento in materia di telefonia mobile trova base giuridica e relativa disciplina, per quanto riguarda il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’art. 16 della l. reg. 3 del 2011. Il comma 1, in particolare, prevede che i Comuni approvino “nel rispetto dei principi informatori di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 36/2001 … il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale”.

T.A.R. PUGLIA, Bari, 7 gennaio 2022, n. 43
Il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 723/2014).

CONS. STATO, sez. V, 13 ottobre 2021, n. 6875

L'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti; tuttavia, anche se le misure non sono definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, qualora siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.

CONS. STATO, sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 179

L'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.u.e.l., sostanzialmente riprendendo le previsioni del precedente art. 38, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142, disciplina i poteri di ordinanza del sindaco  non quale organo di vertice dell'amministrazione comunale (come invece disposto dall'art. 50 T.u.e.l.), ma in qualità di ufficiale di Governo  dettati dall'esigenza di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Al riguardo, si registra un'evoluzione giurisprudenziale.

CONS. STATO, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8438

Il potere di ordinanza del Sindaco, che ha il suo più remoto antecedente nell'art. 153 del r.d. n. 148 del 1915, è legato ai caratteri dell'eccezionalità e dell'urgenza, per come delineati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale. Il suo esercizio presuppone cioè il dover fronteggiare situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, perché solo tale contesto consente di giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

CONS. STATO, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7529

Il legittimo esercizio del potere sindacale straordinario di emanare ordinanze di necessità, finalizzate alla salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati all'igiene e alla sicurezza della collettività, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., è subordinato a rigorosi presupposti: a) straordinarietà (intesa come difetto di atti tipici e nominati preordinati, anche in contesti di necessità, alla gestione degli interessi coinvolti); b) urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie); c) imprevedibilità delle situazioni di pericolo; d) contingibilità (che connota l'urgente necessità quale accidentale, provvisoria ed improvvisa).
Il difetto dell'uno o dell'altro presupposto è idoneo a compromettere il principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) configurando un uso sviato di poteri per definizione extra ordinem e, come tali, assoggettati ad un rigoroso e stretto scrutinio di necessità.

CONS. STATO, sez. II, 13 settembre 2021, n. 6259

Il Consiglio di Stato (V, 6 marzo 2013, n. 1372) ha già affermato che l'art. 9 della l. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica. Inoltre, se è vero che l'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922 e 13 agosto 2007, n. 4448). Sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando esse siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.

Dec. T.A.R. SICILIA, Palermo, 17 gennaio 2022, n. 34

È sospesa l'Ordinanza del Sindaco di Agrigento n. 9 del 14 gennaio 2022, che, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, ha istituito la c.d. “zona arancione” per il territorio del Comune di Agrigento e ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole del territorio comunale dal 15 gennaio 2022 al 24 gennaio 2022; ed infatti né l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 7 gennaio 2022 - il cui art. 2 sembrerebbe estendere alle zone arancioni la facoltà di cui all’art. 1, comma 4, d.l. n. 111 del 2021, ma appare non tenere conto della modifica all’originario testo del decreto legge introdotta in sede di conversione, nel senso della limitazione alle sole zone rosse della possibilità di adozione di provvedimenti in deroga alle prescrizioni nazionali – né la direttiva interassessoriale prot. n. 110 del 12 gennaio 2022 (Istruzione e formazione professionale e Sanità) – per altro probabilmente adottata in attuazione della citata Ordinanza n. 1 del 2022 – possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia di attività scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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