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Periodo di riferimento: agosto/novembre 2021

Come nel periodo precedente, la produzione legislativa tra i mesi di agosto e novembre consta di diversi interventi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alle sue conseguenze economiche: la gestione della crisi economica causata dalla pandemia assorbe invero buona parte dell’attività legislativa odierna. In particolare, va segnalato che il Consiglio regionale ha adottato ulteriori misure economiche con risorse che provengono da un secondo assestamento di bilancio.

Si dà inoltre atto dell’adozione di alcune misure “ordinarie” dettate dalla necessità di rispondere a cambi di normative a livello nazionale o da particolari esigenze (come il rinnovo di convenzioni per un istituto paritario) e di pochi altri atti legislativi, i quali provengono dall’iniziativa di singoli consiglieri o di gruppi di opposizione.

Periodo di riferimento: luglio-novembre 2021

Nel periodo indicato il Presidente della Provincia di Bolzano ha adottato ulteriori ordinanze per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce delle previsioni della legge prov. n. 4 del 2020 e della normativa statale.

Di seguito si elencano i provvedimenti adottati, indicando alcune parole chiave che ne evidenziano i contenuti:

Da luglio a ottobre, il Consiglio regionale sardo ha adottato due leggi.

Con la legge regionale 11 agosto 2021, n. 16 è stato approvato l’assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e sono state disposte delle modifiche alle leggi nn. 4 e 9 del 2021 (legge di stabilità 2021 e ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre) e alla legge n. 5 del 2016.

Il posto a disposizione delle Regioni nel diritto del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n.117) ha realizzato una riforma complessiva della materia, che ha prodotto, quale principale effetto (di sistema) la conformazione della stessa secondo la fisionomia di un vero e proprio settore dell’ordinamento, recidendo i lacci che storicamente l’avevano legata ad una posizione ancillare (nel senso di sostanziale dipendenza) rispetto, soprattutto, al diritto civile e a quello tributario. Quest’operazione è avvenuta soprattutto attraverso la perimetrazione legislativa del settore, realizzata per mezzo della definizione soggettiva degli enti (del Terzo Settore) che lo compongono e degli elementi oggettivi da cui questa dipende (su tutti l’attività di interesse generale, art. 5 CTS).

L’esito della riforma (che non si esaurisce nel decreto legislativo n. 117, ma a cui contribuiscono anche altri atti primari – tra cui il decreto “impresa sociale” n. 112 del 2017 – e secondari – tra cui, ad esempio, il decreto “RUNTS” del Ministero del Lavoro n. 106 del 2016) è dunque, in termini essenziali ed estremamente generici, la creazione di uno spazio giuridico nel quale l’autonomia privata, in adempimento del principio di solidarietà e senza scopo di lucro, svolge attività di interesse generale, venendo al contempo, supportata da un intervento promozionale da parte dei pubblici poteri, e sottoposto ad obblighi di trasparenza e a forme di controlli ulteriori.

Tra gli interventi programmati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) compare finalmente anche la riforma dell’ordinamento delle professioni delle guide turistiche (v. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, M1C3.4 TURISMO 4.0, Riforma 4.1: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche, 117). L’intervento del legislatore statale è atteso da tempo, dal momento che la disciplina della materia – strategica per il settore, chiamato ad affrontare la ripresa post-pandemica – è bloccata in una “paralisi” dovuta a una serie di vicende normative e giudiziarie succedutesi nel tempo.

Ciò non solo impedisce – in ottica ordinamentale – l’esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia ex art. 117, comma 3, Cost., e si riflette inevitabilmente sulla definizione delle politiche turistiche, riconducibili (quanto meno in via generale) alla competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.; ma finisce per impedire pure l’accesso alla professione da parte delle aspiranti guide, spinte talvolta a conseguire il titolo all’estero, con il rischio ulteriore di fungere da incentivo all’abusivismo.

Per comprendere la situazione odierna e l’urgenza della riforma è necessario ricapitolare brevemente l’evoluzione della disciplina delle professioni turistiche (e quindi delle guide turistiche, che qui interessano).

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 06 agosto 2021, n. 778
Il collegio, in ordine all'inquadramento della fonte statutaria, aderisce alla tesi che qualifica lo statuto come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo atipico, di rango primario o subprimario, e collocato nel sistema delle fonti in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali di organizzazione dell'ente ed a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare (tale giurisprudenza, da ritenersi allo stato prevalente, ha quale capostipite la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 16 giugno 2005, n. 12868).

CONS. STATO, sez. I, parere 11 agosto 2021, n. 1397

Il ricorso attiene alla complessa e rilevante questione relativa al rapporto fra la tutela dei diritti costituzionali delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie e la sostenibilità finanziaria dei servizi socio-sanitari ad essi dedicati. La vicenda (già affrontata dal Consiglio in sede giurisdizionale, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2018 n. 6371; Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018 n. 6708) riguarda in particolare le famiglie di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili che propongono ricorso avverso le determinazioni dei comuni che hanno indicato le modalità di compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota di base pur in presenza di un ISEE nullo.

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 12 luglio 2021, n. 725

Il provvedimento impugnato richiama espressamente, quali norme presupposte, sia l'art. 50 del TUEL che l'art. 222 del RD n. 1265/1934.
Il primo, al comma 5, fonda il potere del sindaco di emanare ordinanze extra ordinem in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
Il secondo descrive invece un potere tipizzato (oggi riconducibile al sindaco) e testualmente recita: "il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero".

CONS. STATO, sez. I, parere 19 luglio 2021, n. 1245

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stata impugnata l’ordinanza sindacale del Comune di Salgareda n. 11 del 06.03.2019, avente ad oggetto la limitazione dell’orario di esercizio del bar Vigonovo “Da Giangi”.
Per il Collegio, con l’ordinanza il sindaco ha dato sostanzialmente applicazione alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) che, all'art. 9 (Ordinanze contingibili ed urgenti), prevede che "Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, [...], con provvedimento motivato, [possa] ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. [...].".

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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