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Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 22 giugno 2021, Causa C-872/19 P, Repubblica bolivariana del Venezuela c. Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2021:507.

La sentenza in oggetto riguarda l’impugnazione di una decisione del Tribunale relativa al diritto di uno Stato terzo di ricorrere in annullamento avverso un regolamento attuativo di una decisione PESC volto a introdurre misure sanzionatorie. Con questa sentenza, la Corte di giustizia ha colto l’occasione per affrontare talune complesse questioni di carattere istituzionale, quali, la nozione europea di persona giuridica, la conseguente estensione del diritto di legittimazione attiva agli Stati terzi dinanzi a essa e la nozione di “atto regolamentare” di cui all’art. 263, par. 4, TFUE.

Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021, Tesco Stores, Causa C‑624/19, ECLI:EU:C:2021:429

La Corte di Giustizia, pronunciandosi per la prima volta su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione definito dall’Accordo di recesso, ha chiarito che l’effetto diretto orizzontale del principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, sancito dall’articolo 157 TFUE, trova applicazione sia in relazione alle condizioni relative a uno «stesso lavoro» che a quelle riguardanti un «lavoro di pari valore». Essa ha altresì precisato che tale efficacia diretta può essere invocata anche qualora il lavoro di pari valore sia svolto in stabilimenti diversi, poiché esso deve ritenersi riconducibile a un’unica fonte.

Il 2020 ha rappresentato senza dubbio un anno di svolta per le Regioni, sia sotto l’aspetto delle competenze, che per quanto riguarda la produzione legislativa. Un anno che verrà senza dubbio ricordato come uno dei più critici nella storia moderna e contemporanea e che quindi non può certamente non far riflettere sull’evoluzione del ruolo degli enti locali nella forma di governo locale e nel delicato equilibrio tra garanzia dei diritti individuali e tutela dell’interesse collettivo.

In questo anno, infatti, le Regioni hanno rappresentato l’anello di filtro tra i vari livelli di governo, sia per quanto riguarda la gestione dei fondi da ripartire fra le Regioni (cosa che in qualche modo si ripeterà anche con l’imminente nuovo ciclo di programmazione europea e i fondi provenienti dal PNRR), sia per la complicata gestione dell’emergenza che ne ha in qualche modo contraddistinto l’iniziativa politica e legislativa nei vari settori.

La crisi pandemica sviluppatasi negli ultimi due anni ha contribuito in modo profondo a modificare la struttura economica e istituzionale della nostra società. Invero, seppur negli ultimi mesi la dottrina si sia interessata maggiormente ai rapporti istituzionali e al sistema delle fonti a partire dagli atti adottati dal Governo o dal Parlamento quali risposte economiche e sanitarie alle crisi in atto, il dibattito che ha trovato uno spazio minore è stato quello della legislazione della ripresa.  In questo quadro trova una centralità rilevante l’analisi delle modalità con le quali gli Stati, ed in particolar modo l’Italia, hanno affrontato l’individuazione delle priorità e delle progettualità che rappresentano le missioni di rilancio, sia in campo economico, che sociale. L’attività compiuta da numerosi organi costituzionali per addivenire all’elaborazione di una bozza di Piano per la Ripresa e Resilienza, non solamente rappresenta uno snodo cruciale per l’approfondimento dell’effettività di una uscita dalla crisi, ma si riflette in modo particolare sulla capacità espansiva delle competenze tra Stato e Regioni, tra centro e periferie.

Il 6 maggio 2021 è stata presentata alla Presidenza della Camera dei deputati una proposta di modificazione al Regolamento (doc. II, n. 19), volta all’adeguamento di (alcuni dei) quorum ivi espressi in termini assoluti. L’iniziativa si giustifica in ragione della riduzione del numero dei deputati, il cui numero è stato portato a 400 dalla l. cost. n. 1 del 2020, previsione che spiegherà i suoi effetti a partire dalla prossima Legislatura. Primo firmatario è il parlamentare di Forza Italia Simone Baldelli, e al suo nome, oltre al compagno di partito Roberto Occhiuto, si aggiungono esponenti di altre formazioni: Igor Iezzi (Lega) e Marco Di Maio (Italia viva).

  1. Introduzione

La proposta avanzata dal Partito democratico alla Camera (A.C., Doc. II, n. 22), a prima firma del deputato (e costituzionalista) Andrea Giorgis, è il più recente tra i testi presentati per la riforma dei regolamenti. Rispetto ai precedenti, offre una versione a spettro assai più ampio delle modifiche da apportare al regolamento della Camera dei deputati: non si limita infatti a un mero adeguamento quantitativo delle soglie numeriche previste per l’attivazione di istituti e procedure in ragione della prospettiva di riduzione del numero dei deputati, ma interviene anche su alcuni ambiti che, nel periodo più recente hanno mostrato limiti applicativi e problematiche di vario genere. Così facendo, le finalità della proposta paiono agire sia in funzione prospettica, rispetto alla nuova numerosità della Camera che troverà applicazione a partire dalla prossima legislatura, sia in coerenza con lo spirito dell’art. 16 del regolamento, che inquadra il ruolo della Giunta nel proporre quelle modifiche del regolamento “che la esperienza dimostri necessarie”.

I contenuti della proposta possono essere riassunti in una serie di ambiti tematici omogenei, che saranno di seguito affrontati separatamente.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
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La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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