CONS. STATO, Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 203
Il ricorso straordinario proposto avverso provvedimenti di Comuni della Regione siciliana e rivolto al Presidente della Repubblica e non al Presidente della Regione Siciliana è inammissibile. Nell’eventualità che il ricorso sia riproposto tempestivamente davanti al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, devono essere tuttavia fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda di annullamento, alle condizioni di cui all’art. 11 c.p.a. e secondo il meccanismo della translatio iudicii, di cui è espressione legislativa l’art. 59, comma 1, l. n. 69 del 2009.