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CONS. STATO, sez. II, 05 agosto 2021, n. 5772

Legittimamente le ordinanze sindacali, dopo aver evidenziato che la società ricorrente non ha rispettato l'obbligo contrattuale di prosecuzione dell'appalto, hanno autoritativamente imposto la prosecuzione del servizio a tutela dell'igiene pubblica, che con ogni evidenza sarebbe stata messa a grave rischio dal blocco improvviso del servizio, con ricadute sulla salute dei cittadini, che non poteva essere salvaguardata con misure alternative, atteso che l'ordinanza contingibile e urgente interviene per sanare una situazione patologica imprevista, a prescindere dall'ascrizione delle responsabilità circa la genesi della situazione pericolosa.
In sostanza, le ordinanze sindacali sono legittime sia in quanto si agganciano ad un precedente e vigente obbligo contrattuale di prosecuzione del servizio, sia in quanto emanate comunque nel quadro dei poteri conferiti al sindaco dall'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 a tutela dell'igiene pubblica, che è interesse primario poziore rispetto agli interessi patrimoniali del soggetto privato, comunque ancora vincolato negozialmente a svolgere il servizio a fronte di una prefissata remunerazione.

T.A.R. UMBRIA, Perugia, 30 agosto 2021, n. 620

Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza sindacale, emessa ai sensi di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale gli era stato ordinato di provvedere, entro trenta giorni, all'allontanamento dal centro abitato del maialino dallo stesso detenuto, avendo cura di provvedervi a propria cura e spese, nel rispetto del benessere dell'animale e della normativa vigente in materia di detenzione degli animali.

CONS. STATO, sez. II, 13 settembre 2021, n. 6259

L'art. 38, co. 2, della legge n. 142/1990, prevedeva che il sindaco potesse emettere "provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini", sicché la contestazione circa la concreta salubrità dell'alloggio non è dirimente, stante l'espressa possibilità di adozione di ordinanze contingibili e urgenti anche in materia di edilizia locale.
Inoltre nella fattispecie sussistevano sia il requisito della contingibilità che quello dell'urgenza.
Segnatamente vi era la necessità, intesa come situazione di fatto, di derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare (contingibilità) e vi era l'urgenza, consistente nell'esigenza di non differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo.

CONS. STATO, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6764

In base all'art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sindaco, come ufficiale del governo, ha il potere di assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nell'interesse della pubblica incolumità e quindi anche di prescrivere al proprietario di un sito inquinato, a prescindere da ogni accertamento sulle sue responsabilità, di adottare misure di "messa in sicurezza d'emergenza" dell'area. Osserva il Consiglio di Stato che "lo stesso Comune appellante erra nel richiamare a sostegno della propria tesi il fatto che i provvedimenti di urgenza contenuti nelle ordinanze impugnate non possono che essere rivolti al proprietario dell'area, unico soggetto che nel caso in esame ha il potere di intervenire sul sito. Si tratta di una considerazione valida appunto per le sole misure urgenti (messa in sicurezza), che non sono state travolte dall'impugnata sentenza proprio perché in relazione a queste, e solo a queste, possono essere esercitati i poteri del Sindaco ex art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento (accertamento i cui tempi sarebbero in molti casi, compreso quello in esame, incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito)".

 

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 05 agosto 2021, n. 1889

Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti non hanno natura sanzionatoria, dunque non sono necessariamente dirette nei confronti del soggetto che sia responsabile della situazione emergenziale cui le stesse mirano a far fronte; tali provvedimenti costituiscono infatti strumenti che, anche parzialmente in deroga alla tassatività e tipicità del provvedimento amministrativo (corollari del principio di legalità di cui all'art. 97 della Costituzione), consentono all'Amministrazione di agire prontamente per la rimozione di una situazione di pericolo attuale, per cui è evidente che il soggetto tenuto a porre in essere la condotta diretta alla risoluzione della situazione emergenziale deve essere individuato in termini di coerenza con la necessità di agire immediatamente; per tale ragione, demandando a un momento successivo l'individuazione del responsabile e le eventuali rivalse nei confronti di quest'ultimo, le condotte risolutive individuate dalla p.a. devono essere poste a carico del soggetto che si trova nella materiale disponibilità del bene, e che ha dunque concreta possibilità di eseguire immantinente quanto ordinato.

T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 09 agosto 2021, n. 246

Presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, d.lgs. n. 267/2000 sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.

T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 09 agosto 2021, n. 246

L'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 può essere adottata, quando il pericolo per la pubblica incolumità non è imminente, ma consiste in una ragionevole probabilità che possa verificarsi, se non si interviene prontamente, anche se tale situazione di pericolo dura da molto tempo e potrebbe protrarsi per un lungo periodo senza alcun crollo delle parti pericolanti dell'edificio. Parimenti, non risulta ostativa all'emanazione dell'ordinanza l'assenza di una situazione accidentale e/o imprevedibile, atteso che anche in tali situazioni l'aggravarsi del pericolo non esime la p.a. dalla tempestiva adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti, ma è altrettanto vero che nell'ordinanza nemmeno di tale ragionevole probabilità viene offerta evidente e concreta contezza.

Periodo di riferimento: luglio 2021 – ottobre 2021

 1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato alcune misure di carattere regolamentare, ovvero la Delibera n. 200/21/CONS[1], e la Delibera n. 161/21/CONS[2].

Si tratta di due provvedimenti adottati dall’Autorità sulla scorta delle indicazioni del Legislatore interno, a sua volta orientato dalle disposizioni di derivazione europea. Difatti, con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020)[3] il legislatore italiano ha recepito il Regolamento UE 2019/1150 (“Regolamento europeo "Platform to Business" - P2B”), affidando all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di assicurare la corretta applicazione (cd. enforcement) del Regolamento medesimo e stabilendo che i motori di ricerca online, nonché i fornitori di servizi di intermediazione dovranno rispettare gli obblighi di iscrizione al Registro Italiano degli Operatori di Comunicazione (“ROC”) e l’obbligo di versamento di un contributo annuale all’Autorità.

Nei paragrafi seguenti si svolgeranno alcune considerazioni in ordine alle finalità sottese agli obblighi di iscrizione al ROC e alla informativa periodica IES, nonché alle ragioni che hanno determinato un ampliamento del perimetro soggettivo dei soggetti tenuti a tali obblighi.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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