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CONS. STATO, sez. V, 13 ottobre 2021, n. 6875

L'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti; tuttavia, anche se le misure non sono definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, qualora siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.

CONS. STATO, sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 179

L'art. 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.u.e.l., sostanzialmente riprendendo le previsioni del precedente art. 38, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142, disciplina i poteri di ordinanza del sindaco  non quale organo di vertice dell'amministrazione comunale (come invece disposto dall'art. 50 T.u.e.l.), ma in qualità di ufficiale di Governo  dettati dall'esigenza di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Al riguardo, si registra un'evoluzione giurisprudenziale.

CONS. STATO, sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8438

Il potere di ordinanza del Sindaco, che ha il suo più remoto antecedente nell'art. 153 del r.d. n. 148 del 1915, è legato ai caratteri dell'eccezionalità e dell'urgenza, per come delineati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale. Il suo esercizio presuppone cioè il dover fronteggiare situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, perché solo tale contesto consente di giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

CONS. STATO, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7529

Il legittimo esercizio del potere sindacale straordinario di emanare ordinanze di necessità, finalizzate alla salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati all'igiene e alla sicurezza della collettività, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., è subordinato a rigorosi presupposti: a) straordinarietà (intesa come difetto di atti tipici e nominati preordinati, anche in contesti di necessità, alla gestione degli interessi coinvolti); b) urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie); c) imprevedibilità delle situazioni di pericolo; d) contingibilità (che connota l'urgente necessità quale accidentale, provvisoria ed improvvisa).
Il difetto dell'uno o dell'altro presupposto è idoneo a compromettere il principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) configurando un uso sviato di poteri per definizione extra ordinem e, come tali, assoggettati ad un rigoroso e stretto scrutinio di necessità.

CONS. STATO, sez. II, 13 settembre 2021, n. 6259

Il Consiglio di Stato (V, 6 marzo 2013, n. 1372) ha già affermato che l'art. 9 della l. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica. Inoltre, se è vero che l'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922 e 13 agosto 2007, n. 4448). Sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando esse siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.

Dec. T.A.R. SICILIA, Palermo, 17 gennaio 2022, n. 34

È sospesa l'Ordinanza del Sindaco di Agrigento n. 9 del 14 gennaio 2022, che, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, ha istituito la c.d. “zona arancione” per il territorio del Comune di Agrigento e ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole del territorio comunale dal 15 gennaio 2022 al 24 gennaio 2022; ed infatti né l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 7 gennaio 2022 - il cui art. 2 sembrerebbe estendere alle zone arancioni la facoltà di cui all’art. 1, comma 4, d.l. n. 111 del 2021, ma appare non tenere conto della modifica all’originario testo del decreto legge introdotta in sede di conversione, nel senso della limitazione alle sole zone rosse della possibilità di adozione di provvedimenti in deroga alle prescrizioni nazionali – né la direttiva interassessoriale prot. n. 110 del 12 gennaio 2022 (Istruzione e formazione professionale e Sanità) – per altro probabilmente adottata in attuazione della citata Ordinanza n. 1 del 2022 – possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia di attività scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Aggiornato al febbraio 2022

Periodo di riferimento: novembre 2021 – gennaio 2022

 

1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante misura di carattere regolamentare, ovvero la Delibera n. 390/21/CONS[1], recante «Modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche».

Dopo una breve introduzione su natura e modalità di svolgimento dell’attività di risoluzione delle controversie, si passerà a esaminare la ratio e il contenuto delle modifiche introdotte con la Delibera in commento.

 Aggiornato al 23.02.2022

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente approvato gli Orientamenti contenenti alcune indicazioni operative in tema di anticorruzione e trasparenza[1]. L’Autorità ha, dunque, svolto un’analisi dell’attività di pianificazione finora svolta dalle singole amministrazioni.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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