Da luglio a ottobre, il Consiglio regionale sardo ha adottato due leggi.
Con la legge regionale 11 agosto 2021, n. 16 è stato approvato l’assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e sono state disposte delle modifiche alle leggi nn. 4 e 9 del 2021 (legge di stabilità 2021 e ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre) e alla legge n. 5 del 2016.
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Il posto a disposizione delle Regioni nel diritto del Terzo Settore
Il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n.117) ha realizzato una riforma complessiva della materia, che ha prodotto, quale principale effetto (di sistema) la conformazione della stessa secondo la fisionomia di un vero e proprio settore dell’ordinamento, recidendo i lacci che storicamente l’avevano legata ad una posizione ancillare (nel senso di sostanziale dipendenza) rispetto, soprattutto, al diritto civile e a quello tributario. Quest’operazione è avvenuta soprattutto attraverso la perimetrazione legislativa del settore, realizzata per mezzo della definizione soggettiva degli enti (del Terzo Settore) che lo compongono e degli elementi oggettivi da cui questa dipende (su tutti l’attività di interesse generale, art. 5 CTS).
L’esito della riforma (che non si esaurisce nel decreto legislativo n. 117, ma a cui contribuiscono anche altri atti primari – tra cui il decreto “impresa sociale” n. 112 del 2017 – e secondari – tra cui, ad esempio, il decreto “RUNTS” del Ministero del Lavoro n. 106 del 2016) è dunque, in termini essenziali ed estremamente generici, la creazione di uno spazio giuridico nel quale l’autonomia privata, in adempimento del principio di solidarietà e senza scopo di lucro, svolge attività di interesse generale, venendo al contempo, supportata da un intervento promozionale da parte dei pubblici poteri, e sottoposto ad obblighi di trasparenza e a forme di controlli ulteriori.
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Tra gli interventi programmati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) compare finalmente anche la riforma dell’ordinamento delle professioni delle guide turistiche (v. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, M1C3.4 TURISMO 4.0, Riforma 4.1: Ordinamento delle professioni delle guide turistiche, 117). L’intervento del legislatore statale è atteso da tempo, dal momento che la disciplina della materia – strategica per il settore, chiamato ad affrontare la ripresa post-pandemica – è bloccata in una “paralisi” dovuta a una serie di vicende normative e giudiziarie succedutesi nel tempo.
Ciò non solo impedisce – in ottica ordinamentale – l’esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia ex art. 117, comma 3, Cost., e si riflette inevitabilmente sulla definizione delle politiche turistiche, riconducibili (quanto meno in via generale) alla competenza residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost.; ma finisce per impedire pure l’accesso alla professione da parte delle aspiranti guide, spinte talvolta a conseguire il titolo all’estero, con il rischio ulteriore di fungere da incentivo all’abusivismo.
Per comprendere la situazione odierna e l’urgenza della riforma è necessario ricapitolare brevemente l’evoluzione della disciplina delle professioni turistiche (e quindi delle guide turistiche, che qui interessano).
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