Rubriche

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 9 dicembre 2020, n. 2463
Le ordinanze ex artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000, atipiche nel contenuto, si pongono in rapporto di potenziale frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, e con i relativi corollari, costituiti dalla tassatività e tipicità del provvedimento. Per tale ragione, le stesse vengono definite come atti extra ordinem, la cui adozione richiede il verificarsi di presupposti stringenti, in parte individuati dalle norme e in parte ricostruiti dall'elaborazione giurisprudenziale.

T.A.R. TOSCANA, Firenze, 18 novembre 2020, n. 1421

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, ai quali il Sindaco può ricorrere, derogando al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, allorquando sussistano gli stringenti requisiti previsti dal nostro ordinamento.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale il potere di emanare provvedimenti extra ordinem da parte del Sindaco è previsto da vere e proprie norme di chiusura del sistema intese ad ovviare a pericoli eccezionali, cioè a situazioni contingibili e urgenti e può essere esercitato solo in presenza di pericoli non fronteggiabili con il ricorso a ordinari e tipici poteri amministrativi e non per affrontare situazioni comunque rimediabili con l'esercizio di poteri tipici.

T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma, 11 novembre 2020, n. 199

Il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è condizionato dalla sussistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d'urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, debitamente motivate a seguito di approfondita istruttoria.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 9 novembre 2020, n. 5066

I presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e nella temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, Sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474).

T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 4 novembre 2020, n. 2063

L'art. 50 comma 5 D. Lgs. 267/2000 conferisce infatti il relativo potere al Sindaco, tra l'altro, in caso di "emergenze sanitarie o di igiene pubblica". Le circostanze rilevate dai NAS (ospiti ricoverati presso la struttura pur necessitando di assistenza di grado più elevato rispetto a quella fornita da -OMISSIS-; farmaci scaduti o detenuti illegalmente) configuravano il presupposto emergenziale sanitario individuato dalla norma citata. A fronte di quanto verbalizzato dai Carabinieri, si rendeva necessario, per una situazione non prevedibile e casuale (dunque contingibile), un subitaneo intervento a tutela della salute degli ospiti; la situazione non risultava dunque fronteggiabile mediante l'attività provvedimentale ordinaria (di qui la straordinarietà) e imponeva al Sindaco di adottare atti immediati e non rinviabili nel tempo, con conseguente indifferibilità e urgenza di provvedere (cfr: TAR Campania, Salerno, II, 21 agosto 2017 n. 1304; TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, 23 marzo 2018 n. 270).

CONS. STATO, Sez. IV, 9 febbraio 2021, n. 1192
L'ordinanza contingibile e urgente è emanata sul presupposto dell'urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio.
Alla luce del chiaro tenore letterale di cui all'art. 7, comma 1, legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio è effettuata, tra gli altri presupposti, solo "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (...)".

CONS. STATO, sez. II, 4 gennaio 2021, n. 88

La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è infondata, in relazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, per cui non sussiste l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili e urgenti, considerato che il presupposto per la relativa adozione è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e per l'igiene, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo; ed essendo dunque le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo (Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5919; 19 settembre 2012, n. 4968), a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l'istituto (cfr. Cons. Stato Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5308).

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 8 dicembre 2020, n. 2077

I ricorrenti avevano impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco del Comune di Paola in data 9 novembre 2020, n. 496, con la quale era stata ordinata la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, ricadenti nel territorio comunale dal 10 al 21 novembre 2020.
Nell’accogliere il ricorso, il giudice amministrativo precisa che nel contesto dell’epidemia in corso, dove è stato già messo in atto un articolato sistema di risposta all’emergenza, con l’adozione di misure di mitigazione del rischio epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio regionale, il potere di ordinanza sindacale è limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale.

Aggiornato al 31.12.2020

  1. Modifiche al regolamento sulle operazioni con parti correlate, al regolamento mercati e al regolamento emittenti in materia di trasparenza delle remunerazioni, dei gestori degli attivi e dei consulenti in materia di voto in recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2)
  2. Modifiche del Regolamento emittenti in materia di modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)

  1. Modifiche al regolamento sulle operazioni con parti correlate, al regolamento mercati e al regolamento emittenti in materia di trasparenza delle remunerazioni, dei gestori degli attivi e dei consulenti in materia di voto in recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2)

La direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder rights directive 2, “SHRD 2”), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, è stata recepita a livello di normativa primaria nell’ordinamento domestico per il tramite dei decreti legislativi 10 maggio 2019, n. 49, e 14 luglio 2020, n. 84.

La SHRD 2 è una direttiva di armonizzazione minima, che mira a migliorare la governance delle società quotate attraverso un più efficace coinvolgimento degli azionisti e a favorire la sostenibilità delle imprese nel medio-lungo termine. Il raggiungimento di tali obiettivi si declina, inter alia, tramite regole riguardanti: (i) l’identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l’agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto; (ii) la trasparenza da parte degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto; (iii) la trasparenza sulle remunerazioni degli amministratori e la voice dei soci in materia; (iv) la gestione delle operazioni con parti correlate.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
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La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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