Rubriche

  1. Introduzione

Il sen. Zanda ha presentato una proposta di modificazione del regolamento del Senato (Doc. II, n. 7)[1], richiamando nella relazione di accompagnamento le linee ispiratrici della riforma del 1971[2], di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario[3]. Come si può leggere sin dall’incipit della relazione illustrativa, la proposta mira a «contribuire ai lavori che la Giunta per il Regolamento del Senato ha già avviato per adeguare il Regolamento medesimo alle esigenze di un’Assemblea dimensioni consistentemente ridotte»[4]. Zanda non si è limitato a eseguire un mero adeguamento delle soglie numeriche e dei requisiti quantitativi previsti dall’attuale regolamento per allinearli al nuovo numero di componenti del plenum[5], ma ha proposto alcune innovazioni per migliorare il funzionamento del Senato[6].

Tra fine ottobre e inizio marzo 2021 le due Camere del Parlamento italiano hanno svolto una intensa attività di controllo su documenti di consultazione e proposte legislative europee, con l’approvazione di numerosi atti di indirizzo, risoluzioni (al Senato), e documenti finali (alla Camera). Sono stati interessati temi come: il sostegno all’occupazione giovanile; la tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a prodotti cancerogeni; le nuove iniziative in materia di Cielo unico europeo (in questi ultimi due casi è stata ravvisata dalla XIV Commissione del Senato una violazione del principio di proporzionalità); la definizione di processi decisionali più democratici in tema di politica fiscale europea; la Strategia europea per il sostegno all’agricoltura sostenibile; le misure di carattere finanziario di sostegno alla ripresa economica. In aggiunta a ciò, è stato avviato, ed è tuttora in corso, l’esame parlamentare della proposta di Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

In mancanza di significative novità con riferimento allo Stato, vediamo  quali regole le Regioni si sono date per garantire la buona qualità delle loro leggi. La ricerca è stata facilitata dall’Annuario 219 dell’Osservatorio AIR che, nel dicembre 2020, ha pubblicato uno studio su “L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione” curato da Gabriele Mazzantini e Laura Tafani, che ha dedicato il nono capitolo alla “Better regulation a livello regionale e locale”: autori, Giovanna Perniciari (dirigente di II fascia della Corte dei Conti e dottore di ricerca in diritto pubblico) e Simone Annaratone (collaboratore scientifico  dell’Osservatorio AIR dal 2019).

1. Con l’esito positivo del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 (e il dispiegarsi delle clausole presenti nel testo approvato) si è determinata l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, che riceverà applicazione a partire dalla XIX legislatura e comporterà una significativa riduzione del numero dei parlamentari elettivi (oltre a una precisazione circa il numero massimo dei senatori a vita di nomina presidenziale, già operante sin da inizio 2021).
Nonostante gli intendimenti più volte diffusi nel corso della campagna referendaria, non vi erano stati finora significativi “seguiti” alla riforma costituzionale, specialmente dal punto di vista dell’adeguamento dei regolamenti parlamentari alla nuova numerosità delle assemblee. La situazione di stasi è risultata poi accentuata dalla crisi interna alla maggioranza, sfociata nelle dimissioni del Governo Conte II.
Ora risulta essere stata presentata una prima proposta di modifica regolamentare al Senato, da parte del sen. Calderoli (DOC. II, n. 6), per il cui inquadramento è forse utile qualche elemento di ricostruzione del contesto.

In materia previdenziale il tema dell’affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici[1] viene generalmente in rilievo in una prospettiva ex post, ossia con riguardo ad un trattamento pensionistico in corso di svolgimento di cui si lamenta la modificazione in pejus da parte di una misura legislativa che blocca o rallenta la perequazione automatica, oppure introduce un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte.

Una recente decisione dell’organo di primo grado del sistema di autodichia del Senato consente, invece, di guardare al problema da un diverso angolo visuale, che è quello – ex ante – del (denegato) diritto ad accedere ad un trattamento pensionistico di cui non si sta ancora beneficiando, ma del quale si sono già definitivamente maturati i requisiti.   

Il 26 gennaio 2021 sono state presentate le dimissioni del Governo Conte II nelle mani del Presidente della Repubblica, il quale, come da prassi, ha invitato l’esecutivo «a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti», nelle more della risoluzione della crisi politica. Questa formula, che riflette il dato acquisito per cui si ritiene che un gabinetto dimissionario non sia legittimato, dal punto di vista politico-costituzionale, a eccedere l’ordinaria amministrazione, si ricollega a quella che è stata qualificata come una regola di correttezza (G. ROLLA, Il sistema costituzionale italiano, I, Milano, 2010) o come una “norma inespressa” (R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano, 2011), dal contenuto però troppo indeterminato perché possa esserle riconosciuto un carattere propriamente giuridico (A. VIGNUDELLI, Diritto costituzionale, Modena, 2010).

Sentenza n. 250/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26/11/2020 – Pubblicazione in G.U. 2/12/2020 n. 49

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 250/2020 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto varie disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta 27 marzo 2019, n. 1 e della successiva legge regionale 24 aprile 2019, n. 4, tutte promosse con due ricorsi dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per i fini di questa segnalazione, risultano d’interesse le censure statali nei confronti dell’art. 6, comma 6, della legge regionale valdostana n. 4/2019. Tali disposizioni differiscono al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha lamentato la violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), attraverso il parametro interposto dell’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che per tutte le amministrazioni pubbliche fissa al 30 aprile il termine per l’approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio.

 

Sentenza 5/2021 – La decisione in epigrafe denota aspetti d’interesse sul sistema delle fonti in una duplice direzione, toccando, per un verso, il rapporto tra fonte statale e regionale e, per altro verso, quello tra fonte legislativa regionale e attribuzioni della Giunta. Proprio su quest’ultimo versante, come si vedrà, si appuntano in particolare le censu-re della Corte.
Nella sostanza, le disposizioni impugnate dallo Stato, contenute negli artt. 1 e 2, e 4 della L.R. Veneto 16 luglio 2019, n.15 (Norme per introdurre l’istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell’ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), prevedevano un regime di favore per gli autori di illeciti soggetti a sanzioni amministrative in materie di competenza esclusiva regionale.

Il 30 dicembre 2020, a seguito dell’iter negoziale iniziato nel febbraio del medesimo anno[1], è stato firmato l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’Energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (d’ora in avanti, «Accordo sugli scambi commerciali»)[2]. La presente scheda mira quindi a chiarire il regime applicabile alle relazioni tra Regno Unito e Unione europea, alla luce del rapporto tra il precedente l’Accordo di recesso del Regno Unito e Irlanda del Nord dall’Unione europea[3] e l’Accordo sugli scambi commerciali. Verranno inoltre brevemente ricostruiti i contenuti più rilevanti di quest’ultimo accordo[4].

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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