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Da fine febbraio a giugno 2021, il Consiglio regionale ha approvato 12 leggi.

Con legge regionale 11 febbraio 2021, n. 3, recante modifiche alla precedente legge n. 7 del 1955, sono state adottati provvedimenti a sostegno del turismo, e precisamente in materia di istituzione del registro di grandi eventi e di promozione turistica multimediale, con le correlate procedure attuative e disposizioni finanziarie.

Periodo di riferimento: marzo/aprile – agosto 2021

Nel periodo in osservazione, si segnalano diversi interventi regionali connessi alla gestione della pandemia da Covid-19 e delle sue conseguenze, ai quali si aggiunge una produzione legislativa “ordinaria”, in un quadro politico-partitico tuttora molto instabile; di conseguenza, il programma della Giunta regionale – sempre più in discussione all’interno della maggioranza – stenta a prendere forma e le iniziative legislative sembrano spesso dettate da ragioni di necessità o visibilità più che da un preciso piano politico.

Di seguito le leggi approvate, con una sintesi dei contenuti di quelle ritenute più significative.

Periodo di riferimento: marzo-giugno 2021

Nel periodo marzo-giugno 2021 il Presidente della Provincia di Bolzano ha adottato ulteriori ordinanze per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, alla luce delle previsioni della legge prov. n. 4 del 2020 e della normativa statale.

Di seguito si elencano i provvedimenti adottati, indicando alcune parole chiave che ne evidenziano i contenuti:

Periodo di riferimento : gennaio – marzo 2021

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, è consistita nella approvazione di sette leggi, tre delle quali queste sono state oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione Prima), sentenza 20 maggio 2021, Caso No. 5312/11, BEG S.p.A. c. Italia

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 maggio 2021 afferma la responsabilità dello Stato per violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per aver dato effetto ad un lodo arbitrale pronunciato con il concorso di un arbitro privo della necessaria indipendenza. Il diritto ad un equo processo non è invocabile unicamente davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato, ma anche in giudizi arbitrali, che presuppongono la rinuncia alla giustizia ordinaria. Il fatto che uno degli arbitri avesse rivestito importanti cariche nella società controllante una delle parti dell’arbitrato e l’avesse assistita in un procedimento giudiziario determina la mancanza d’indipendenza e la responsabilità dello Stato per aver dato effetto al lodo arbitrale. 

Con la recente sentenza n. 33 del 2021, la Corte Costituzionale  ha esaminato una serie di questioni di legittimità costituzionale relative allo stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità surrogata che, come è noto, nel nostro ordinamento è proibita dall’art. 12, comma 6, della Legge 40/2004, ai sensi del quale: “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”. Come vedremo, la sentenza in commento si segnala per aver rivolto un forte monito al legislatore sull’esigenza di assicurare l’interesse del minore ad avere due genitori, all’unisono con la sentenza n. 32 del 2021 che riguarda il fronte della fecondazione eterologa senza surroga di maternità[1].

Causa C-824/18 – Sull’obbligo di disapplicare, ex art. 19, par. 1, TUE, le modifiche legislative idonee a suscitare nei singoli dubbi di natura sistemica sull’indipendenza e l’imparzialità dei giudici

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours), causa C-824/18, ECLI:EU:C:2021:153[1]

Nella sentenza A.B. e a. (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours), la Grande sezione della Corte di giustizia è stata adita in via pregiudiziale nell’ambito delle modifiche apportate dal legislatore nazionale nel 2018 e nel 2019 alla legge relativa al Consiglio nazionale della magistratura polacco e alla loro conformità agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, segnatamente dall’art. 267 TFUE e dall’art. 19, par. 1, comma secondo, TUE. In particolare, riguardo a quest’ultima disposizione, la Corte ha sottolineato che, qualora un organo esterno intervenga nel processo di nomina a posti di giudice di un organo giurisdizionale supremo nazionale, è necessario prendere in esame se l’insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano siffatto processo in un dato contesto giuridico-fattuale nazionale, e in particolare le condizioni in cui improvvisamente interviene la soppressione della possibilità di ricorso giurisdizionale fino ad allora esistenti, siano tali da suscitare nei singoli “dubbi di natura sistemica quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici nominati al termine di tale processo”. Inoltre, ove il giudice nazionale, a seguito di tale valutazione, ritenga che le disposizioni nazionali si pongano in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, sarà tenuto a disapplicare tali disposizioni, anche se di natura costituzionale. La Corte ha infatti espressamente riconosciuto che non solo l’art. 267 TFUE è idoneo a produrre effetti diretti, ma anche lo stesso art. 19, par. 1, comma secondo, TUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso e non accompagnato da alcuna condizione con riferimento all’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione.  

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 22 giugno 2021, Causa C-872/19 P, Repubblica bolivariana del Venezuela c. Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2021:507.

La sentenza in oggetto riguarda l’impugnazione di una decisione del Tribunale relativa al diritto di uno Stato terzo di ricorrere in annullamento avverso un regolamento attuativo di una decisione PESC volto a introdurre misure sanzionatorie. Con questa sentenza, la Corte di giustizia ha colto l’occasione per affrontare talune complesse questioni di carattere istituzionale, quali, la nozione europea di persona giuridica, la conseguente estensione del diritto di legittimazione attiva agli Stati terzi dinanzi a essa e la nozione di “atto regolamentare” di cui all’art. 263, par. 4, TFUE.

Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) del 3 giugno 2021, Tesco Stores, Causa C‑624/19, ECLI:EU:C:2021:429

La Corte di Giustizia, pronunciandosi per la prima volta su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione definito dall’Accordo di recesso, ha chiarito che l’effetto diretto orizzontale del principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, sancito dall’articolo 157 TFUE, trova applicazione sia in relazione alle condizioni relative a uno «stesso lavoro» che a quelle riguardanti un «lavoro di pari valore». Essa ha altresì precisato che tale efficacia diretta può essere invocata anche qualora il lavoro di pari valore sia svolto in stabilimenti diversi, poiché esso deve ritenersi riconducibile a un’unica fonte.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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