Rubriche

Sentenza n. 126 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 25/06/2020 – Pubblicazione in G.U. 01/07/2020 n. 27

Motivo della segnalazione

La questione sottoposta alla Corte dal Presidente del Consiglio riguarda la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l. r. 1/2009), per contrasto con gli artt. 3, 51, comma 1, 97, 117, comma 2, lett. l) e m) e comma 3 Cost.

Sentenza n. 119 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 23/06/2020-  Pubblicazione in G.U. 24/06/2020, n. 26

Motivo della segnalazione

La decisione in questione concerne le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione.

La disciplina de qua, a detta del giudice rimettente, avrebbe consentito “la deroga delle distanze dal confine fissate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, in tal modo ledendo, da un lato, l’esclusiva potestà legislativa dello Stato nella materia dell’ordinamento civile, dall’altro, l’autonomia dei Comuni nella pianificazione del loro territorio e, infine, la parità di trattamento dei proprietari frontisti nell’esercizio dello ius aedificandi.”

Sentenza  n. 116 del 2020 - Giudizio di legittimità in via principale
Deposito del 23/06/2020 -  Pubblicazione in G.U. 24/06/2020, n. 26

Motivo della segnalazione

La sentenza qui segnalata scaturisce da una q.l.c. sollevata dal TAR Molise. Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Si tratta di una norma che va ad approvare il programma operativo straordinario (POS) per la Regione Molise per il triennio 2015-2018.

I parametri costituzionali individuati sono in primo luogo gli artt. 3 e 97 Cost., “in quanto la disposizione censurata, in contrasto con i princìpi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della pubblica amministrazione, recepirebbe in norma di legge il contenuto di un provvedimento amministrativo – il POS – potenzialmente illegittimo, con l’effetto di sanare e validare, in via postuma, i vizi di quel provvedimento programmatorio nonché quelli dei provvedimenti attuativi di esso.”

Sentenza n. 112 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 12/06/2020 - Pubblicazione in G.U. 17/06/2020, n. 25

Motivo della segnalazione

La questione su cui la Consulta è stata chiamata a decidere verteva sulla conformità a Costituzione degli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata).
I parametri costituzionali indicati dal giudice a quo (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata) erano gli artt. 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

Sentenza n. 102 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 29/05/2020 - pubblicazione in G.U. 03/06/2020 n. 23

Motivo della segnalazione

Con la decisione che qui si segnala, la Corte costituzionale ritorna sulla rilevanza nel nostro ordinamento, del principio dell’interesse superiore del minore. Gliene è data occasione da una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, IV sez. penale. I dubbi del rimettente vertevano sugli gli artt. 34 e 574-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, nella parte in cui, dal loro combinato disposto, impongono che alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero commessa dal genitore in danno del figlio minore consegua automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.

1. In ritardo rispetto alla data prevista, 30 aprile, è stata presentata al Parlamento la Relazione della Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (art. 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 “legge di semplificazione 2005”).

La Relazione non si occupa, come vedremo,  solo di AIR che, ricordiamo, è disciplinata dal DPCM 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica del suo impatto e la consultazione) cui ha fatto seguito, cinque mesi dopo, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018 (Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del DPCM 15 settembre 2017, n. 169).

Sono 823 le pagine ma, di queste, solo 36 parlano di ATN, AIR e VIR documentando lo stato di applicazione degli strumenti di qualità della regolamentazione da parte delle Amministrazioni statali. 

2. Nella Premessa la Relazione parla di un generale miglioramento dell’AIR dovuto a vari fattori: perché accanto al DAGL opera il Nucleo composto da esperti esterni che valutano una per una le relazioni AIR redatte dai vari Ministeri; perché sempre di più alle relazioni AIR partecipano le Direzioni del singolo Ministero che conoscono la realtà disciplinata dal nuovo intervento legislativo; perché è continuata la formazione professionale, attraverso la partecipazione a corsi organizzati dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione; perché si è abbandonato il criterio di fare l’AIR per tutti i progetti di leggi e altri atti normativi, per concentrarsi solo su quelli di maggior impatto, individuati in anticipo alla loro adozione grazie ai piani semestrali che consentono di reperire i dati e impostare le ricerche necessarie e quindi farsi trovare pronti quando la politica decide di intervenire. E, anche per la VIR, ha preso piede la loro pianificazione, prevista dall’art. 12 del Regolamento n. 169/2017, in base al quale ogni Amministrazione predispone un piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione relativa agli atti normativi in vigore sui quali si intende svolgere la VIR.

Continua, invece, la mancata istituzione di apposite unità organizzative all’interno dei Ministeri, che assicurino un’adeguata capacità di acquisizione di dati e il possesso delle varie professionalità necessarie sia per l’AIR che per la VIR (art. 2, comma 7 del Regolamento 169/2017).

E’ la Guida a richiedere un Ufficio responsabile del coordinamento e delle attività connesse all’effettuazione dell’AIR (e della VIR), con il compito di istituire un gruppo di lavoro che coinvolga le Direzioni competenti e professionalità giuridiche, economiche e statistiche, avvalendosi anche di esperti e di società di ricerca specializzate, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

E, quel che è più grave, stentano a decollare le consultazioni dei destinatari dell’intervento normativo, sia in fase di elaborazione degli atti normativi, sia di valutazione e revisione degli stessi, nonostante le tante indicazioni contenute nella Guida del 2018 che considera le consultazioni, almeno di coloro sui quali ricadono i principali effetti delle norme oggetto di AIR (e di VIR), come un adempimento indispensabile.

Nel corso del 2019, le Amministrazioni statali hanno inviato al DAGL 90 relazioni AIR; erano 112 nel 2018. Tale dato, oltre che legato alla riduzione dell’attività fisiologicamente connaturata alla nascita di un nuovo Governo (l’attuale Governo Conte 2 ha giurato il 5 settembre 2019), riflette anche i primi effetti del nuovo Regolamento del 2007 che ha ridotto, opportunamente, l’ambito di applicazione dell’AIR, in modo da concentrare, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’impegno delle Amministrazioni sui provvedimenti di maggiore impatto su cittadini, imprese e Pubblica amministrazione.     

La Relazione racconta di difficoltà nella redazione dell’AIR per i decreti legge, anche se semplificata rispetto a quella prevista per gli altri atti normativi.  La precedente normativa (DPCM 170/2008), invece, escludeva l’AIR per i decreti legge. Secondo l’art. 10, comma terzo, del Regolamento “la relazione AIR che accompagna i decreti legge è presentata al DAGL per la relativa verifica contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.  Ma abbiamo visto che la relazione AIR ha bisogno di tempo per essere redatta e per questo si sono previsti i piani semestrali, che consentono all’Amministrazione di farsi trovare pronta quando si deve fare l’AIR: ma questo procedimento, mi pare ovvio, non è applicabile ai decreti legge perché non possono essere previsti nei piani semestrali. Pertanto, mi pare opportuno tornare all’esclusione dell’AIR nei decreti legge.

Per un atto da escludere dall’AIR, un altro, invece, da aggiungere, sempre a nostro avviso, e cioè le norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, espressamente escluse dall’art. 6 del Regolamento. Le norme di attuazione, per una interpretazione più che decennale della Corte costituzionale, possono, non solo attuare lo statuto speciale, ma anche integrarlo laddove lo statuto nulla disponga: sono quindi legittime le norme di attuazione praeter statutum e illegittime soltanto quelle contra statutum.

Con le norme di attuazione praeter statutum viene dettata una disciplina che non incontra alcun limite in normative precedenti, come quando si  adotta un disegno di legge, e che può essere   inserita nel Programma normativo semestrale: solo per fare alcuni esempi, con le norme di attuazione la Provincia autonoma di Trento ha costruito un carcere per lo Stato e in Valle d’Aosta il trasporto ferroviario e l’edilizia residenziale pubblica sono stati disciplinati da norme di attuazione.

3. Per tutti gli atti normativi d’iniziativa governativa, inclusi i disegni di legge costituzionali e i decreti legge, senza previsioni di casi di esenzione o di esclusione come nella disciplina dell’AIR, è prevista l’analisi tecnica normativa (ATN) per verificare l’incidenza della normativa proposta sull’ordinamento giuridico vigente e verificare la sua conformità alla Costituzione, alla normativa europea, ai trattati internazionali, alle competenze delle Regioni e anche la qualità formale e cioè il rispetto delle regole di drafting:

170 sono state le relazioni ATN presentate nel 2019 e, di queste, 58 sono state rinviate dal DAGL per modifiche e/o integrazioni relative, spesso, alla mancata analisi degli obiettivi e della necessità dell’intervento normativo, o al rispetto delle competenze regionali e degli enti locali. La Relazione considera necessario modificare l’attuale disciplina dell’ATN per prevedere una metodologia semplificata per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e i decreti ministeriali, tenendo conto della loro effettiva portata normativa.

Anche la VIR, come l’AIR, non deve essere fatta per tutte le leggi approvate in un certo anno, ma solo sulle normative di maggiore impatto. Il Regolamento prevede che le Amministrazioni programmino le valutazioni su base biennale, attraverso appositi piani che individuano gli atti normativi o gli insiemi di atti normativi “tra loro funzionalmente connessi” da sottoporre a valutazione. Pertanto, nel 2019 le Amministrazioni sono state impegnate nella redazione di tali piani, approvati con decreto ministeriale, redazione avvenuta per quattro Ministeri.

Questo quindi il bilancio 2019: 170 relazioni ATN, 90 relazioni AIR, zero relazioni VIR e quattro piani.

4. Come abbiamo accennato in apertura di queste note, la Relazione riferisce le esperienze di AIR e di VIR a livello europeo perché l’art.11 del Regolamento prevede, per la prima volta, che le Amministrazioni svolgano un’analisi di impatto sui progetti di atti dell’Unione europea significativi per il loro impatto nazionale. E l’articolo 15 dello stesso Regolamento prevede che le stesse Amministrazioni partecipino alle attività di valutazione della normativa promosse dalle Istituzioni dell’UE, con specifico riguardo a quelle relative a norme che disciplinano materie di particolare rilievo per le politiche nazionali… Il DAGL, ove ne ravvisi l’esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell’Amministrazione competente,

La Relazione riferisce di partecipazione del DAGL ad incontri periodici a Bruxelles per migliorare la legislazione dell’UE in vigore e la sua attuazione, perché i principi per legiferare meglio divengono sempre più parte integrante della cultura istituzionale della Commissione. E, sempre il DAGL, ha rappresentato l’Italia nel Comitato per le politiche di regolazione dell’OCSE, partecipando nel mese di giugno all’annuale incontro degli esperti di qualità della regolazione dei Paesi membri.

A pagina 36 della Relazione finisce il resoconto di cosa fa lo Stato in materia di ATN, AIR, e VIR; e qui dovrebbe fermarsi la Relazione prevista dall’articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 che vuole che il Parlamento sia informato di quello che hanno fatto le Amministrazioni dello Stato. E invece seguono 41 pagine sulle esperienze di AIR e VIR delle Autorità amministrative indipendenti e 31 pagine sulle esperienze di AIR e VIR in undici Regioni. Con due allegati: uno sui titoli dei provvedimenti AIR esentati (17) ed esclusi (101); l’altro, su documenti trasmessi da AGCOM, CONSOB e COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) che occupano più di 700 pagine (707), con schemi di statuto e di regolamenti. Non è la prima volta che ciò accade e cresce pertanto la curiosità di sapere perché.

              

                 

Nel periodo considerato, le due Camere del Parlamento italiano hanno ripreso a pieno regime a svolgere l’attività di controllo sugli atti e le procedure europee e di partecipazione al dialogo politico, dopo una riduzione del ritmo dei lavori parlamentari conseguenti allo scoppio della pandemia e al lockdown (cfr. le segnalazioni nel n. 2/2020). Sono stati adottati numerosi pareri e atti di indirizzo sulla politica agricola comune, sullo svolgimento del semestre europeo, sulla politica industriale europea, sulle modifiche al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e sul piano pluriennale sulla gestione del tonno rosso. Non sono stati approvati, invece, pareri motivati sul principio di sussidiarietà. Le più importanti novità, però, si sono forse registrate in entrambi i rami del Parlamento nella costruzione di procedure per l’identificazione delle priorità nell’uso dello Strumento per la ripresa e la resilienza nel quadro di Next Generation EU.

A seguito dell’adozione delle conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020 e delle procedure informative di cui entrambe le Camere sono state oggetto da parte del Governo, ai sensi della legge n. 234 del 2012, prima e dopo lo svolgimento di tale Consiglio europeo, i due rami del Parlamento hanno costruito, in via sperimentale, nuove procedure per formulare indirizzi e controllare l’attuazione dello Strumento per la ripresa e la resilienza (ancora in fase di adozione a livello europeo al momento in cui si scrive (COM (2020) 408 fin.). Le procedure hanno coinvolto tutte le Commissioni permanenti e le Assemblee delle due Camere.

Dopo l’approvazione, il 29 luglio scorso, da parte di entrambe le Assemblee delle Risoluzioni sul Programma nazionale di riforma (PNR) (n. 6/00124 e n. 6/00126), che prospettavano, tra le altre cose, anche un coinvolgimento parlamentare sulla predisposizione dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) ora collegati al Semestre europeo, ciascun ramo del Parlamento ha messo in piedi una nuova procedura per definire le priorità nazionali nell’attuazione del nuovo SRR.

XVIII leg., A.S., 14a Comm. Permanente, res. somm., seduta del 28 luglio 2020, p. 1 ss.

XVIII leg., A.S., 14a Comm. Permanente, res. somm., seduta del 1° settembre 2020, p. 1 ss.

Motivi della segnalazione

Nel corso della seduta del 28 luglio 2020, la 14a Commissione del Senato ha approvato – a maggioranza – uno schema di parere favorevole formulato dal Presidente, sen. Licheri, relativo al Programma nazionale di riforma (PNR). Nel parere la Commissione auspica peraltro una implementazione del PNR alla luce delle indicazioni contenute nelle Raccomandazioni specifiche per Paese (RSP) relative all’Italia. In tale occasione, alcuni gruppi di opposizione hanno peraltro stigmatizzato il ritardo nella presentazione da parte del Governo del PNR.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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