Rubriche

XVIII leg., A.S., 9a Comm. Permanente, res. somm., seduta dell’8 luglio 2020, p. 1 ss.

Motivi della segnalazione

Nel corso della seduta dell’8 luglio 2020, la 9a Commissione del Senato ha esaminato, ai sensi dell’art. 144, c. 1 e 6 Reg. Sen., la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’anno 2021.

XVIII leg., A.C., XIII Comm. Permanente, res. somm., seduta del 29 luglio 2020, p. 1 ss.

Motivi della segnalazione

Il 29 luglio 2020 la XIII Commissione Agricoltura ha approvato, ai sensi dell’art. 127 r.C., un documento finale sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, corredata dai relativi allegati (COM(2019) 619 final), esprimendo una valutazione favorevole con osservazioni. L’adozione del documento giunge a conclusione di un iter di esame che ha visto coinvolti in una serie di audizioni anche i componenti italiani della Commissione Pesca del Parlamento europeo e alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto ittico.

XVIII leg., A.C., XIV Comm. Permanente, res. somm., seduta del 29 luglio 2020, p. 193 ss.

XVIII leg., A.C., X Comm. Permanente, res. somm., seduta del 5 agosto 2020, p. 82 ss.

Motivi della segnalazione

 La Commissione Attività Produttive e la Commissione Politiche dell’Unione europea hanno esaminato una serie di Comunicazioni della Commissione riguardanti il funzionamento del mercato interno, una strategia industriale europea e, in particolare, per le piccole e medie imprese: la Comunicazione per «Individuare e affrontare le barriere al mercato unico » (COM(2020)93)», il «Piano d’azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico (COM(2020)94)», «Una nuova strategia industriale per l’Europa (COM(2020)102)» e «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale (COM(2020)103)».

XVIII leg., A.C., III Comm. Permanente, res. somm., seduta del 4 agosto 2020, p. 49 ss.

Motivi della segnalazione

Nel documento finale approvato il 4 agosto 2020 la III Commissione ha espresso una valutazione favorevole con osservazioni su una Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD. (COM(2020) 407 final) e sulla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM(2020) 224 final).

Nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso, le Camere hanno finora adottato strategie differenti in relazione alla partecipazione a distanza ai propri lavori.

La Camera, con un parere della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020, ha autorizzato lo svolgimento di una serie piuttosto ampia di attività di Commissione, concernenti le sedute dedicate allo svolgimento di comunicazioni del Governo (art. 22, comma 3, del regolamento che, a differenza di quanto accade in Assemblea, non possono concludersi con la votazione su atti di indirizzo); lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo; ogni altra seduta delle Commissioni (o di Comitati permanenti costituiti al suo interno) in sede formale nella quale sia previsto esclusivamente lo svolgimento di una discussione e non siano previste votazioni.

Al contrario, al Senato, il parere adottato dalla omologa Giunta il 9 novembre successivo ha limitato l’utilizzo della modalità telematica per le sedute delle Commissioni e delle Commissioni bicamerali per le quali trova applicazione il Regolamento del Senato alle sole audizioni (formali e informali), ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione, nonché del capo dell’Ufficio di segreteria.

Resta in ogni caso preclusa, allo stato, la possibilità di effettuare votazioni da remoto in qualsiasi sede parlamentare.

Nello stesso tempo, presso entrambe le Camere sono state depositate proposte di modifica regolamentare tese all’introduzione – a regime – di forme di partecipazione a distanza ai lavori parlamentari. In entrambi i casi, si ipotizza la possibilità non soltanto di partecipare alla discussione da remoto, ma anche di esercitare il voto. Nei contenuti specifici, tuttavia, le proposte divergono in maniera significativa.

Alla Camera, la proposta del deputato Ceccanti (A.C., Doc. II, n. 15), piuttosto che disciplinare direttamente i casi e le modalità di ricorso a tale ipotesi, individua nell’Ufficio di Presidenza il soggetto deputato a disciplinare la materia, nonché quello titolare della decisione nei singoli casi di richiesta di accesso alla partecipazione a distanza. Al Senato, la proposta della sen. Botto (A.S, Doc. II, n. 5), procede invece a una diretta individuazione dei casi in cui poter immaginare una partecipazione a distanza (dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ovvero in caso di un pericolo imminente che minaccia il Paese; gravidanza, maternità, paternità o malattia grave; casi ulteriori di forza maggiore, valutati con decisione del Presidente del Senato, sentito il parere unanime della Giunta per il Regolamento).

Lo sviluppo esponenziale di internet e delle nuove tecnologie rappresenta una grande opportunità di conoscenza e di intrattenimento per i minori, ma al tempo stesso, li espone al rischio di subire gravi violazioni di taluni diritti fondamentali loro riconosciuti, quali il diritto all'incolumità psicofisica, il diritto alla dignità personale, il diritto ad essere privi da ogni interferenza nella propria vita privata e familiare o il diritto alla privacy. La condivisione di considerevoli quantità di dati e informazioni online può infatti far sì che i minori si trovino involontariamente coinvolti in qualità di autori o di vittime di reati commessi per mezzo di internet. Inoltre, come posto in risalto da certi studi[i], la crisi di COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione di rischio per i minori, dato che durante la pandemia i minori hanno trascorso e continuano a trascorrere molto più tempo online di quanto facessero prima, spesso senza la supervisione di un adulto. Inoltre, l'attuale situazione in cui ci troviamo a causa del COVID-19 ha portato ad una dipendenza ancora maggiore da strumenti digitali e servizi offerti online; molti servizi pubblici essenziali, come l'istruzione, che prima erano erogati in presenza sono ora, infatti, offerti attraverso gli strementi della didattica a distanza.

È in questo contesto e al fine di predisporre un sistema di tutela che garantisca una adeguata protezione dei diritti del minore sia online che offline che il Comitato ONU sui diritti del fanciullo (d'ora innanzi “Comitato”)[ii] ha deciso di elaborare un  General Comment on Children's Right in Relation to the Digital Environment[iii]. Una prima versione del testo, allo stato di bozza, è stata diffusa il 13 Agosto 2020 con l'invito a tutte le parti interessate di commentare e inviare osservazioni entro il 15 novembre 2020[iv]. In base alla procedura che sarà seguita dal Comitato, quest'ultimo, poi, in seguito ad una attenta valutazione dei suggerimenti ricevuti, provvederà a redigere la versione finale e definitiva del General Comment.

a) Con la legge n. 82/2020 viene autorizzata la ratifica del Trattato di estradizione tra la Repubblica  italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016, e del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016, nonché il del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Con il primo Trattato di estradizione del 2016 viene stabilito (all’articolo 1) che ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del Trattato e su richiesta della Parte Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel proprio territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente e nei confronti delle quali è stata  emessa  una  misura  privativa  della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva. L’articolo 2 dispone che l'estradizione è concessa quando la richiesta si riferisce a condotte delittuose previste dalla legislazione di entrambe le Parti e che costituiscono un reato punibile con una pena  detentiva di durata minima non inferiore a tre anni.  Quando, invece, l'estradizione è richiesta per l’esecuzione di una sentenza di condanna definitiva, la pena detentiva ancora da eseguire deve essere di almeno un anno. L’articolo 3 prevede che l'estradizione non è concessa se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico.

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 6 ottobre 2020, Causa C-134/19 P, Bank Refah Kargaran c. Consiglio dell’Unione europea, ECLI:EU:C:2020:793.

La sentenza in oggetto si inserisce nel recente filone giurisprudenziale con cui la Corte di giustizia sta progressivamente circoscrivendo il limite al proprio sindacato giurisdizionale in ambito PESC, allargando le maglie della propria competenza ai ricorsi per responsabilità extracontrattuale in capo all’Unione nel quadro della PESC.

La sentenza in oggetto è stata pronunciata dalla Corte di giustizia in seguito all’impugnazione da parte della ricorrente – la Bank Refah Kargaran – della sentenza[1] con cui il Tribunale ha respinto il ricorso avanzato dalla stessa avente a oggetto una domanda fondata sull’art. 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni da essa lamentati per via dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

L’anno in corso rappresenta per l’Unione europea (Unione, in avanti) un momento storico caratterizzato da molteplici sfide di diversa natura e gravità. Tra queste, recentemente si è riproposta quella dell’adesione alla Cedu.

Quest’ultima, paventata più e più volte nel corso del processo di integrazione europea per completare il sistema di tutela dei diritti fondamentali dell’Unione, è divenuta un vero e proprio precetto con il Trattato di Lisbona. In virtù di quest’ultimo, l’art. 6, par. 2, TUE, recita per l’appunto che “l’Unione aderisce alla Cedu”[1]. Il primo tentativo di dare attuazione a questa disposizione è stato posto in essere tra il 2010 e il 2013 dal cosiddetto gruppo ad hoc dei “47+1”. Al termine di un complesso negoziato, il gruppo di negoziatori aveva licenziato un progetto di accordo d’adesione[2], corredato da un pacchetto di documenti ritenuti tutti ugualmente necessari per completare il processo di adesione. Il progetto di accordo veniva di seguito sottoposto al vaglio della Corte di giustizia, attraverso una richiesta di parere avanzata dalla Commissione, ex art. 218, par. 11, TFUE. Come noto, l’esito della valutazione è giunto il 18 dicembre 2014 con il discusso parere 2/13[3]. Una decisione molto dura con cui la Corte di giustizia ha contestato la compatibilità di gran parte delle previsioni contenute nel progetto di accordo con il diritto dell’Unione, paralizzando a lungo il processo di adesione alla Cedu.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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