Rubriche

T.A.R. PUGLIA, Lecce, 28 settembre 2020, n. 1021

L'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che "Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo".

CONS. GIUSTIZIA AMM. SICILIA, 15 ottobre 2020, n. 912

La s.p.a. Girgenti Acque, nella qualità di gestore del servizio idrico integrato presso l'Ambito Territoriale della provincia di Agrigento, con ricorso al T.A.R. per la Sicilia impugnava l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco del Comune di Grotte ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale le era stato fatto divieto assoluto di procedere alla disattivazione dei collegamenti fognari delle utenze in stato di morosità.

In sede di appello l’ordinanza viene censurata per il fatto di non recare un termine finale di efficacia, ma di atteggiarsi quale disposizione destinata a vigere a tempo indeterminato, si pone in contraddizione con il criterio di temporaneità, che costituisce parte integrante del requisito legale della contingibilità.

Decreto T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 11 luglio 2020, n. 378

Il TAR respinge, in ragione della mancanza del requisito del danno grave e irreparabile, l’istanza di sospensione monocratica dell’ordinanza del Sindaco di Praia a Mare che ha disposto, dal 3 giugno fino al 30 settembre 2020 l'obbligo, per i proprietari /usufruttuari/titolari di diritti reali di abitazione/d'uso o di diritti personali di godimento delle “seconde case”, di comunicazione del periodo di permanenza 10 giorni prima dell'arrivo, allegando relativa autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al COVID 19 o in mancanza abbiano eseguito due tamponi rino-faringei negativi consecutivi, consentendo ai soli membri del nucleo familiare del titolare dei diritti reali sull'immobile la possibilità di utilizzare lo stesso, senza alcuna eccezione;

Aggiornato al 31.10.2020

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Miriam Viggiano

 

Nel periodo di riferimento considerato (Luglio 2020 – Ottobre 2020) non si registrano provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)[1].

L’attività si è incentrata perlopiù nell’attivazione di poteri consultivi, prescrittivi e sanzionatori. Si ritiene utile dar conto di tale ultima tipologia di poteri, tenuto conto delle novità apportate in materia dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD, Regolamento UE 2016/679). A tal fine, si farà riferimento ai contenuti di una selezione dei principali provvedimenti sanzionatori emessi nei due macro settori della sanità e delle comunicazioni elettroniche, rinviando – anche considerando la particolare complessità degli argomenti affrontati – al testo integrale e ai riferimenti normativi ivi presenti, per i dovuti ulteriori approfondimenti.

Aggiornato al 27.02.2021

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Maria Orefice

 

Premessa 

Nel periodo di riferimento considerato (Novembre 2020 – Febbraio 2021) non si registrano provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’).

Il Garante è intervenuto perlopiù con provvedimenti collegiali a carattere particolare rivolti a soggetti determinati (a seguito di richieste di consultazione preventiva, richieste di pareri, reclami, etc.). Oltre a ciò, ha esercitato per la prima volta i poteri straordinari riconosciutigli dall’art. 66 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 (“General Data Protection Regulation - GDPR”) con il provvedimento del 22 gennaio 2021 emesso nei confronti del social network TikTok (di seguito, “TikTok” o “Società”)[1].

Aggiornato a ottobre 2020

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

 

Periodo di riferimento: agosto 2020 – ottobre 2020

  1. Premessa

Nel periodo di riferimento considerato l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha adottato due rilevanti delibere di carattere regolamentare, la n. 323/20/CONS e la n. 324/20/CONS, con le quali ha delineato criteri e modalità per garantire la parità di accesso ai mezzi di informazione ai vari soggetti politici coinvolti, rispettivamente, nelle campagne per le elezioni regionali e amministrative.

Aggiornato a marzo 2021

Rubrica a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Marana Avvisati

 

Periodo di riferimento: novembre 2020 – marzo 2021

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato tre interventi di carattere regolamentare: a) una delibera riguardante le modalità di acquisto consapevole dei servizi premium da parte degli utenti consumatori; b) una delibera riguardante le modalità di gestione interna delle richieste di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie adottate dall’Autorità; c) l’avvio di una Indagine conoscitiva sulle piattaforme online, e di un gruppo di lavoro interno per la predisposizione di nuove e ulteriori misure a tutela dei minori nel settore delle comunicazioni.

Fascicolo n. 2/2024

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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